La strada dei risarcimenti tracciati dalla Cassazione, in particolare con la sentenza 1361/2014, farebbe ben sperare sulle sorti dei contenziosi in materia di responsabilità medica.
Ma la questione è solo teorica; chiunque abbia esperito o la mediaizone o il 696 bis c.p.c. ben sa che mancano nella maggior parte dei casi le professionalità necessarie, da un lato per l'assenza di un valido tentativo di conciliazione, che il CTU si limita ad esaurire con semplici domande sterreotipate (c'e' la  volontà di conciliare?), dall'altro perchè tra i medici legali che si occupano di malpractice sono pochi ad avere una competenza specifica sulla responsabilità medica.
Pur tralasciando le ipotesi ove si deve chiedere una sostituzione della CTU, perchè la superficialità dell'approccio è cosi' grave da far presumere a volte una difesa di categoria, spesso abbiamo relazioni che trascurano persino l'esame delle cartelle cliniche, l'iter terapuetico e le circostanze che necessariamente farebbero emergere una responsabiolità dei sanitari.
Dalla parte avversa c'e' l'assioma che negare sempre ed in toto la responsabilità scoraggia le cause dei risarcimento e dunque le ipotesi di transazione sono decisamente rare.
Auspichiamo che i CCTTU siano finalmente scelti dai Tribunali intanto con una cultura medico-legale in malpractice, ed inoltre che siano veramente indipendenti, posto che spesso i CCTTU sono fiduciari di Compagnie assicuraticve, fatto che non li pone certo on situazione di terzietà neppure quando la Compagnia per cui collaborano non assicuri quella Struttura o quell'Ospedale.
Si pensi, infine, che qualche Tribunale, davanti alle condotte ostracistiche dellle Strutture e dei sanitari che in sede di 696 bis dichiarano di non essere disponibili a nessuna ipotesi di conciliazione, dichiara inammissibile il ricorso, fatto che ci fa ancora dubitare della inutilità di tutte le norme che sulla carta prevedono che le parti tentino la conciliazione.
Moltre Strutture ospedaliere gestiscono all'interno i sinistri sanitari, ma con una trasparenza cosi' scarsa che, mentre il danneggiato deve fornire la relazione medico-legale per auspicare l'apertura del sinistro, le stesse Strutture compiono un'istruttoria che rimane praticamente segreta, perchè all'esito non si comprende mai come le controparti respingano al 98 per cento dei casi.