Ci si chiede cosa possa domandare l'erede della persona che si ritiene deceduta a causa del presunto errore medico  avvenuto presso la struttura sanitaria in cui il paziente era in cura. La giurisprudenza sembra orientata nel ritenere che si debba risarcire il così detto danno non patrimoniale patito per la perdita del prossimo congiunto venuto a mancare. La voce "danno non patrimoniale" assorbe tutte quelle altre voci comunementi conosciute come danno esistenziale e, in particolare, danno morale. E' bene fare subito chiarezza su chi sia  legittimato a domandare e ricevere il danno per la perdita della parentela. Al momento della morte di un parente è ovvio che ne nasce un dispiacere più o meno forte. Tale sofferenza psichica è fisiologica e cioè, come già detto, è del tutto normale che ci sia. La giurisprudenza, però, è orientata nel riconoscere quale danno non patrimoniale quella sofferenza fisiologica che si è tramutata in un vero e proprio danno biologico. Sarà proprio quest'ultimo ad essere scuscettibile di risarcimento danni. In altre parole quando questa sofferenza psicologica possa considerarsi una malattia (danno biologico) subentra la risarcibilità. Ad es: si va da una semplice insonnia,  ad attacchi di panico ad una vera e proria, nei casi più gravi, depressione. In tali casi si può dire che vi è non una semplice sofferenza fisiologica ma, bensì, una sofferenza biologica. Al fine di poter misurare questa sofferenza psicologica, divenuta appunto una vera e propria malattia, gli addetti del settore (es: neuropsichiatra) hanno elaborato dei test detto psicometrico volto a misurare il livello di stress raggiunto dalla persona che lamenta il danno da lutto. Alla fine del test psicometrico il medico darà una valutazione espressa in una percentuale di danno biologico; alla percentuale, in base a delle tabelle, corrisponde una somma di denaro, es: l'erede ha una età di 50 anni e gli viene attribuita una percentuale di 40 punti (40%) la somma a cui corrisponde incrociando i due dati è di euro 222.829,00 (tabelle di Milano).  E' utile, anche, ricordare che vi sono metodi valutativi diversi. Ad esempio l'osservatorio della giustizia civile di Milano ha elaborato delle tabelle che indicano qual'è la somma da risarcire in caso di morte di un parente. Tale tabella prevede una forbice che comprende una somma minima fino ad arrivare ad una somma massima. Si capisce che, in base a queste tabelle, il minimo comunque deve sempre essere riconosciuto. La cosa che posso consigliare è che comunque, in caso di un ricorso all'autorità giudiziaria per il riconoscimento del danno da lutto, si debba sempre allegare una prova anche  intrinseca del legame che vi era tra il defunto e il suo parente ovvero sarebbe utile allegare da subito un test psicometrico.