1. Premessa 2. La responsabilità contrattuale 3. La responsabilità extracontrattuale 4. Quali conseguenze comporta la qualificazione dell’operato del chirurgo estetico come obbligazione di risultato   (1) Premessa Lo scopo che si propone questa relazione è di fare il punto della situazione, sulla responsabilità inerente l’attività del chirurgo estetico, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali che tendono ad inquadrare tale operato, non più tra le obbligazioni di mezzi, ma tra quelle di risultato. Sebbene tali decisioni siano oggi circoscritte prevalentemente alle attività poste in essere dal chirurgo estetico o dal dentista, nulla esclude, nel prossimo futuro, che tale orientamento si possa estendere a comprendere anche ad altre professioni intellettuali, prima fra tutte, quella forense, specie a seguito della caduta del divieto del patto di quota pro-lite, introdotto dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Legge Bersani). Questo patto, lo precisiamo per i non addetti ai lavori, è un accordo tra avvocato e cliente in base al quale si attribuisce al primo, quale compenso della sua attività professionale, una parte (o quota) dei beni o diritti in lite, e pertanto implica di fatto, un impegno a raggiungere un risultato. Ci soffermeremo poi ad esaminare le varie ipotesi di graduazione della colpa conseguenti al duplice regime di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) con cui viene attualmente valutato l’operato del medico, svolgendo alcune considerazioni sull’eccessiva onerosità ed inadeguatezza dell’attuale sistema sanzionatorio civilistico, così come interpretato dalla giurisprudenza più recente, ciò nel tentativo di superarlo, perlomeno relativamente ad alcune fattispecie, a favore dell’applicazione del solo regime di responsabilità di tipo contrattuale, al pari di come avviene in alcune discipline sportive pericolose, come ad esempio il pugilato. La presente relazione verrà presentata usando un linguaggio accessibile anche ai profani, essendo diretta sia ai medici, sia agli avvocati, tenendo tuttavia conto delle esigenze formative di questi ultimi, ciò mediante richiami di numerose sentenze che si sono espresse in materia. Le tesi sotto indicate sono innovative e cercano di porre un argine alla proliferazione di controversie insorte in campo medico e di dare dei termini di prescrizione abbreviati in controtendenza alla posizione assunta dalla giurisprudenza relativamente ai danni cosiddetti lungo latenti, che di fatto non pone più un momento certo da cui far decorrere la prescrizione. Si badi che chi scrive collabora con associazioni di tutela dei consumatori, ma è allo stesso tempo il difensore di molti professionisti. Il taglio dato a questo articolo è a favore dei professionisti, ma si fa presente che l’eccessivo proliferare di controversie di RCP medica, sta portando come controindicazione, l’inassicurabilità di tali rischi (sono sempre meno le compagnie che operano nel settore). La conseguenza di tale atteggiamento, costringe i medici, in carenza di copertura rischi adeguata a spossessarsi dei propri beni personali, lasciando pertanto insoddisfatte le pretese dei danneggiati ed inoltre la categoria dei sanitari, come conseguenza sarà presto costretta ad assumere un atteggiamento prudenziale che li potrebbe condurre in futuro ad effettuare lo stretto necessario per la cura dei pazienti senza assumersi rischi inerenti a pratiche innovative o rischiose a discapito della cura delle patologie più gravi.