Finalmente la giurisprudenza, diversamente dagli passati, ha adottato una interpretazione più ampia dell'istituto previsto dall'art. 696 bis c.p.c. ammettendo i ricorsi volti anche all'accertamento dell'an e non solo del quantum.
In altre parole oggi molti Tribunali ammettono la richiesta di una Consulenza Tecnica d'Uffico (C.T.U.) volta ad accertare non solo la quantificazione del danno asserito ma anche l'accertamento del nesso causale che dimostri il legame tra il danno lamentato e la condotta attiva o omissiva di determinati soggetti. 
In tema di responsabilità medica è una svolta di gran rilievo perchè è possibile evitare un lungo contenzioso chiedendo un accertamento,   ante causa, che rilevi il nesso di causalità.
In circa cinque mesi dalla presentazione del ricorso si potrà avere la consulenza del C.T.U. medico legale incaricato dal Tribunale.
Il C.T.U. potrà, quindi, valutare se il medico, con la sua condotta abbia causato o meno il danno lamentato dal paziente.
In questo modo si potrà addivenire ad una soluzione rapida della controversia sorta tra il paziente e il medico nonchè l'assicurazione che interviene per coprire la responsabilità civile del sanitario.
Molte volte, infatti, in fase di trattativa  non si riesce ad arrivare ad un accordo in quanto
il consulente dell'assicurazione nega che vi sia una responsabilità del proprio assicurato; dinanzi a tale ipotesi l'unica alternativa era quella di iniziare una causa i cui tempi per la definizione lasciavano perplessità. Oggi, dunque, ottendendo tramite il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. la consulenza tecnica si potrà intraprendere la trattativa con l'assicurazione per il giusto risarcimento del danno. Infatti, nel caso in cui il C.T.U. abbia accertato che nel caso di specie vi sia stata responsabilità del sanitario l'assicurazione di quest'ultimo non avrà interesse a subire un lungo contenzioso i cui esiti sono già prevedibili in virtù della consulenza già espletata. Ecco perchè è importante ricorrere al suddetto istituto in tutti quei casi in cui secondo controparte non vi è nessuna responsabilità. Da tenere conto che non è necessario intraprendere la media-conciliazione obbligatoria per la responsabilità medica in quanto questo istituto prevede che il consulente nominato dal Tribunale debba, ancor prima di iniziare il suo lavoro e, dunque, le operazioni peritali, tentare la conciliazione tra le parti.