Il nostro ordinamento prevede una soluzione per coloro che subiscono la  levata  di  un protesto  su  cambiale  tratta  o vaglia cambiario a causa del mancato pagamento del titolo, laddove avvenga successivamente l’adempimento dell’obbligazione.
Il protesto, è noto, è l’atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario e postale.
Si sa che quando si viene protestati, il proprio nominativo viene inserito nell'apposito elenco contenuto presso i Registri Informatici, ragion per cui da quel momento si viene "segnalati" quali "cattivi pagatori".
L'inserimento del proprio nome nel Registro dei "cattivi" costituisce certamente un problema, soprattutto per future operazioni e/o transazioni economiche.
Il nostro ordinamento prevede a tale scopo la possibilità,  per  colui che abbia subito il protesto, a condizione che sia stato poi solvente nei confronti del creditore, per cancellare tale segnalazione.
Qual è questo rimedio?
E' la cosiddetta  R I A B I L I T A Z I O N E    D A L    P R O T E S T O.
La Riabilitazione è appunto il rimedio giuridico introdotto per ottenere la cancellazione del protesto, decorso  un  anno  dalla  levata del  medesimo, ove  si  dimostri  che  nel frattempo  sia  avvenuto  il  pagamento  nei  confronti  del  creditore.
Il soggetto protestato può conseguirne la cancellazione solo dopo aver ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni.
Il procedimento per ottenere la riabilitazione consiste in un ricorso che dovrà essere presentato presso il Tribunale territorialmente competente, corredato di specifica documentazione idonea a provare che il debito è stato saldato.
Ove ricorrano i presupposti giuridici, il Presidente del Tribunale adito, se accoglie la richiesta, emette un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio competente a cancellare il ricorrente dal Registro Informatico nazionale dei protesti.
Per effetto di tale provvedimento di natura giudiziale, il protesto  viene  dunque cancellato e non si risulta più essere tra i “cattivi pagatori”.Altra e diversa procedura è invece prevista nel caso in cui il pagamento di una cambiale tratta o di vaglia cambiario avvenga entro (quindi non oltre) un anno dalla data di levata del protesto.
In quest’ultimo caso, ci si dovrà attivare presso la Camera di Commercio competente per territorio.