Il protesto, è noto, è l’atto pubblico volto ad accertare il mancato pagamento del titolo di credito; più precisamente esso è un atto solenne con cui il Pubblico Ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento della cambiale, dell’assegno bancario e postale.
Si sa che quando si viene protestati, il proprio nominativo viene inserito nell'apposito elenco contenuto presso i Registri Informatici, ragion per cui da quel momento si viene "segnalati" quali "cattivi pagatori".
L'inserimento del proprio nome nel Registro dei "cattivi" costituisce certamente un problema, soprattutto per future operazioni e/o transazioni economiche.
Il nostro ordinamento prevede a tale scopo la possibilità, per colui che abbia subito il protesto, a condizione che sia stato poi solvente nei confronti del creditore, per cancellare tale segnalazione.
Qual è questo rimedio?
E' la cosiddetta R I A B I L I T A Z I O N E D A L P R O T E S T O.
La Riabilitazione è appunto il rimedio giuridico introdotto per ottenere la cancellazione del protesto, decorso un anno dalla levata del medesimo, ove si dimostri che nel frattempo sia avvenuto il pagamento nei confronti del creditore.
Il soggetto protestato può conseguirne la cancellazione solo dopo aver ottenuto la riabilitazione, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modificazioni.
Il procedimento per ottenere la riabilitazione consiste in un ricorso che dovrà essere presentato presso il Tribunale territorialmente competente, corredato di specifica documentazione idonea a provare che il debito è stato saldato.
Ove ricorrano i presupposti giuridici, il Presidente del Tribunale adito, se accoglie la richiesta, emette un decreto di riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio competente a cancellare il ricorrente dal Registro Informatico nazionale dei protesti.
Per effetto di tale provvedimento di natura giudiziale, il protesto viene dunque cancellato e non si risulta più essere tra i “cattivi pagatori”.Altra e diversa procedura è invece prevista nel caso in cui il pagamento di una cambiale tratta o di vaglia cambiario avvenga entro (quindi non oltre) un anno dalla data di levata del protesto.
In quest’ultimo caso, ci si dovrà attivare presso la Camera di Commercio competente per territorio.