All'opponente è precluso citare direttamente il terzo per la prima udienza, dovendo invece essere autorizzato previamente dal giudice.
Ciò, per la giurisprudenza maggioritaria (si vedano, tra le altre, Cass., Civ. Sez. I, 18/05/2015, n. 10085, ma anche Trib. Milano, Sez., XII, 25/02/2015 nonché la recentissima Trib. Roma, Sez., II, sent. 02/10/2018, n. 18584).
Evidenziando gli aspetti formali del giudizio ex art. 645 c.p.c., disposizione che espressamente rinvia alle norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, non si può che concludere nel senso che l'opponente, sebbene sostanzialmente convenuto, rimane formalmente e processualmente attore; tanto che il procedimento viene avviato mediante notifica di un atto di citazione.
Inoltre, si sostiene, il giudizio a cognizione piena che viene introdotto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. prende comunque avvio da un pregresso procedimento (monitorio) il quale aveva già chiaramente individuato le parti reciprocamente contrapposte. Ne consegue che l'allargamento del perimetro processuale nei confronti di un terzo chiamato in garanzia da colui che si oppone non può che passare attraverso una specifica autorizzazione da parte del giudice.
A ben vedere, trova dunque applicazione nella fattispecie in commento il meccanismo sotteso al disposto di cui all'art. 269 comma III c.p.c., sulla chiamata in causa del terzo da parte dell'attore.
Infatti, l'opponente, sebbene sostanzialmente convenuto, rimane formalmente e processualmente attore; tanto che il procedimento viene avviato mediante notifica di un atto di citazione.
Ciò è quanto recentemente confermato anche dal tribunale di Bologna in una causa, in cui è stata accolta l'eccezione pregiudiziale sollevata dal sottoscritto studio, in merito all'assenza di richiesta di autorizzazione da parte della controparte opponente che aveva citato direttamente un terzo. Il giudice ha dichiarato l'estinzione limitatamente alle domande formulate dall'opponente nei confronti del terzo, condannando il primo alla rifusione delle spese legali nei confronti di quest'ultimo (sent. 21014/17). 
E' interessante dare conto del fatto che, con una sentenza resa a Sezioni Unite il 23 febbraio 2010, la numero 4309, la Corte di cassazione ha stabilito che, anche qualora la chiamata del terzo in garanzia sia stata richiesta dal convenuto, il giudice può rifiutare di fissare una nuova udienza per la costituzione del terzo, purché motivi la propria scelta su esigenze di economia processuale e ragionevole durata del processo.
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