1) l’individuazione della disciplina applicabile per la fase dell’opposizione, non avendo lo Stato italiano esercitato il potere di dettare una apposita normativa, non è ricavabile in via interpretativa mediante rinvio alle disposizioni sull’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 ss. c.p.c.), né spetta al giudice dell’ingiunzione, ma è rimessa allo stesso creditore, il quale dovrà procedervi nel termine che il giudice dell’ingiunzione dovrà fissare all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, del Regolamento;
2) l’inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del giudizio;
3) la litispendenza si determina con riferimento al deposito della domanda d’ingiunzione.
Quanto sopra è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2840 del 31/01/2019.