In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi con riferimento all’ipotesi in cui l’ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell’art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell’emissione dell’ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria:
1) l’individuazione della disciplina applicabile per la fase dell’opposizione, non avendo lo Stato italiano esercitato il potere di dettare una apposita normativa, non è ricavabile in via interpretativa mediante rinvio alle disposizioni sull’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 ss. c.p.c.), né spetta al giudice dell’ingiunzione, ma è rimessa allo stesso creditore, il quale dovrà procedervi nel termine che il giudice dell’ingiunzione dovrà fissare all’atto della comunicazione al creditore della proposizione dell’opposizione, ai sensi dell’art. 17, par. 3, del Regolamento;
2) l’inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell’art. 307 c.p.c., l’estinzione del giudizio;
3) la litispendenza si determina con riferimento al deposito della domanda d’ingiunzione.
Quanto sopra è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2840 del 31/01/2019.