Il protesto constata la mancata accettazione o il mancato pagamento da parte del designato a pagare. Il protesto deve essere elevato dietro presentazione del titolo contro i soggetti designati nella cambiale per l’accettazione o il pagamento. Sono abilitati alla levata del protesto i notai, gli ufficiali giudiziari e i loro aiutanti o, in mancanza, anche i segretari comunali.
Il notaio e l’ufficiale giudiziario possono avvalersi della collaborazione di “presentatori”, nominati su loro indicazione dal Presidente della Corte d’Appello. I presentatori investiti anch’essi della qualità di pubblico ufficiale, presentano il titolo, ne incassano l’importo o constatano il mancato pagamento. L’atto di protesto è invece redatto successivamente dal notaio o dall’ufficiale giudiziario ed è sottoscritto anche dal presentatore. Il notaio e l’ufficiale giudiziario rispondono civilmente dell’operato dei propri presentatori, in solido con questi ultimi. Il protesto può essere annotato sulla cambiale o sull’assegno o può essere fatto con atto separato, ma in tal caso deve contenere la trascrizione del titolo. Il protesto ha valore di atto pubblico.
In base alla legge n.75 del 1955, alla Camera di Commercio compete, in via esclusiva, la pubblicazione dell’Elenco ufficiale dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, vaglia cambiari ed assegni bancari. Fino al 2001 l’elenco dei protesti veniva trasmesso periodicamente al presidente del tribunale ed era conservato in cancelleria in fascicoli accessibili al pubblico. Inoltre, una copia veniva pubblicata quindicinalmente in un apposito Bollettino dei protesti, redatto a cura delle Camere di Commercio.
Per effetto della L. n.480/1995, attuata con il regolamento ministeriale di cui al D.M. 9 agosto 2000 n.316, la pubblicazione cartacea dei bollettini dei protesti è stata abolita, con l’introduzione del Registro informatico dei protesti, che assicura completezza, tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale, a tutela del credito.
Il registro è accessibile al pubblico attraverso i terminali delle Camere di commercio. Su richiesta dell'interessato, la Camera rilascerà un certificato con l'esito della ricerca.
Il registro informatico comprende anche una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellati o modificati in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei 15 giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e il provvedimento che l'ha disposta. Sulla stessa pagina sono elencati anche i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.
Attraverso il  registro informatico è possibile ottenere elenchi di protesti in base a parametri di ricerca diversi quali: 1.     la data e il luogo della levata o della registrazione; 2.      il codice fiscale del soggetto protestato o, in mancanza, la data e il luogo di nascita (se si tratta di persona fisica) oppure l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione (se si tratta di societa' soggetta a registrazione); 3.     la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario; Si possono altresì estrarre dal registro informatico gli elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione e copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati. 
Attualmente gli elenchi dei protesti non devono essere più inviati al Tribunale, ma direttamente alle Camere di commercio. Dal 15 aprile 2001 - come previsto dal regolamento emanato col decreto n. 316 del 9 agosto 2000 - i dati sui protesti verranno trasmessi su supporto informatico accompagnato da una copia stampata e firmata dal pubblico ufficiale che ha redatto l'elenco, oppure per via telematica, autenticati con la firma digitale. La pubblicazione degli elenchi, mediante iscrizione nel registro informatico, avverrà entro 10 giorni dalle ricezione da parte della Camera di commercio.
Le Camere assegnano un codice identificativo a ciascun ufficiale abilitato alla levata dei protesti. Il codice alfanumerico è composto in sequenza dalla sigla provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N = notaio, G = ufficiale giudiziario, A = aiuto ufficiale giudiziario, C = segretario comunale) e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.


Cancellazione del protesto I pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto e le aziende di credito che si accorgono, prima della pubblicazione nel Bollettino, che il protesto è illegittimo o è stato levato per errore, possono ottenere la cancellazione . La cancellazione dagli elenchi dei protesti può essere chiesta anche dal debitore che paghi la somma dovuta entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto. Il debitore che provvede al pagamento oltre il termine dei 12 mesi può chiederne l'annotazione nel registro. In entrambi i casi, l'interessato dovrà presentare una istanza al presidente della Camera di commercio. La nuova procedura è disciplinata dalla legge 15 agosto 2000, n. 235, che ha modificato ed integrato la legge 12 febbraio 1955, n. 77. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n. 200 del 28 agosto, la nuova legge è entrata in vigore il 27 dicembre 2000. Infatti tale legge, ha previsto che il protestato il quale dimostri, esibendo il titolo originale quietanzato, di aver adempiuto al pagamento del proprio debito, unitamente agli interessi ed alle spese, entro il termine di legge, ha diritto ad ottenere la cancellazione. La cancellazione viene disposta , entro 20 giorni dall’istanza, con provvedimento del Dirigente competente in base alla legge n.232/2002. All'interessato va comunicato l'esito dell'istanza. Il diritto alla cancellazione spetta solo ai debitori che dimostrino di aver pagato entro l’anno dalla levata del protesto, purché questo non sia anteriore al 27 dicembre 1999, dal momento che la legge n.235/2000 ha una retroattività annuale.
Per i titoli cambiari pagati dopo l’anno dal protesto, o protestati prima del 27 dicembre 1999 e, in ogni caso, per gli assegni, non si applica la cancellazione di cui alla legge n.235/2000, ma occorre chiedere la riabilitazione al Presidente del Tribunale ai sensi delle legge n.108/1996, solo nel caso in cui sia decorso un anno dal protesto e non vi siano stati successivi ed ulteriori protesti.Sulla base del decreto del Presidente del Tribunale è possibile ottenere la cancellazione del Registro Informatico dei Protesti. Contro l’eventuale provvedimento di diniego, o nel caso in cui decorra inutilmente il termine di venti giorni previsto per la Cancellazione, è possibile ricorrere al Giudice di Pace del luogo di residenza del debitore protestato. L’illegittima levata del protesto può essere fonte di responsabilità per danni del creditore richiedente e/o del pubblico ufficiale, per il discredito che arreca al debitore. Il protesto può essere sostituito da una dichiarazione scritta di rifiuto dell’accettazione o del pagamento, datata e sottoscritta dal trattario della cambiale. Anche questa dichiarazione è soggetta a pubblicità legale e per avere gli effetti del protesto deve essere registrata nei termini stabiliti per il protesto ( art. 72 L. camb.)

CRIF La CRIF (Centrale Rischi Finanziari), diversa dal Registro Informatico dei Protesti, è invece una banca dati privata alla quale aderiscono le principali Banche italiane. La banca quando riceve richieste per la concessione di un finanziamento oppure di apertura di un conto corrente, prima di deliberarne l’affidamento o l’apertura effettua molteplici controlli. Queste informazioni sono desunte dalla Centrale dei Rischi, istituita dal CICR presso la Banca d’Italia e la CRIF. Oggi la CRIf ha ben 50 milioni di posizioni schedate, e per entrare nella sua lista nera è sufficiente il mancato o ritardato pagamento di un arata anche per somme non importanti. La legge sulla privacy mira a salvaguardare le posizioni dei cittadini e permette di esercitare il diritto di accesso allabanca dati al fine di conoscere le informazioni ivi contenute. Il cittadino può anche chiedere la cancellazione dai dati trattati in violazione delle legge, ad esempio quando le rate non pagate sono state regolarizzate.