Il titolo esecutivo Con il processo esecutivo si consente al creditore di soddisfare il proprio diritto a una prestazione in caso di inadempimento da parte dell’obbligato. Nello specifico, attraverso una serie di operazioni indicate dalla legge, si cerca di assicurare il raggiungimento di un’utilità uguale o corrispondente a quella che sarebbe spettata al creditore stesso se il debitore avesse collaborato spontaneamente. L’azione esecutiva ha per oggetto l’intero patrimonio di quest’ultimo e consiste nella sottrazione dei beni per destinarli alla soddisfazione del creditore. A causa della gravità degli effetti che si determinano, la legge richiede peraltro la presenza di un titolo che dia ampia garanzia dell’effettività e dell’esistenza del diritto del creditore. E’ il cosiddetto titolo esecutivo rappresentato da un provvedimento del giudice o da un atto negoziale. Prima di esaminare le caratteristiche del titolo esecutivo è bene ricordare che il nostro codice di rito regola tre specie di processo esecutivo: 1.l’espropriazione forzata; 2.l’esecuzione per consegna o rilascio; 3.l’esecuzione degli obblighi di fare o non fare. Il primo tipo ha natura generale ed ha come obiettivo quello di soddisfare il diritto del creditore mediante il pagamento in danaro. I beni sottratti al debitore vengono infatti liquidati e il ricavato viene attribuito al titolare del credito. Le altre due forme di esecuzione sono meno complesse, intervengono tra gli stessi soggetti del rapporto sostanziale e tendono a soddisfare soltanto quel particolare diritto per cui si è agito. Il titolo esecutivo deve rappresentare un diritto certo, liquido ed esigibile. Il diritto è certo quando non è controverso nella sua esistenza e il suo contenuto, anche se non precisamente indicato, è tuttavia determinabile sulla scorta degli elementi desunti dallo stesso titolo Il credito è liquido quando, con riferimento a un importo in denaro, sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione aritmetica effettuata in base ai dati effettuati nel titolo. Non fa perdere al titolo esecutivo il carattere di liquidità il fatto che all’ammontare originario si aggiungano interessi e spese che si maturano durante il procedimento. Il credito è infine esigibile quando non vi sono ostacoli per l’esercizio del relativo diritto. Nello specifico, tale diritto non deve essere sottoposto a condizione o a un termine, ovvero subordinato a una controprestazione. I titoli esecutivi si distinguono in giudiziali e stragiudiziali. I titoli giudiziali Rientrano tra i primi le sentenze di condanna passate in giudicato o provvisoriamente esecutive, i verbali di conciliazione, i decreti ingiuntivi definitivi o dichiarati provvisoriamente esecutivi, le intimazioni di licenza o di sfratto convalidate, i lodi arbitrali esecutivi e i provvedimenti presidenziali nei giudizi di separazione coniugale. Si aggiungono poi le sentenze di condanna pronunciate dal giudice penale per le statuizioni civili, le decisioni dei giudici amministrativi che contengono statuizioni di condanna in materia di diritti patrimoniali e in ordine alle spese di giudizio e infine le sentenze straniere e i lodi arbitrali stranieri dichiarati efficaci sul nostro territorio. I titoli stragiudiziali Sono titoli esecutivi stragiudiziali alcuni negozi giuridici che presentano particolari forme documentali: 1.Le cambiali e gli altri titoli di credito che hanno efficacia esecutiva (ad esempio gli assegni bancari e circolari). 2. I titoli di origine amministrativa come i ruoli di imposta. 3.Gli atti contrattuali ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverli. I titoli esecutivi stragiudiziali possono costituire il presupposto solo dell’espropriazione forzata essendo correlati ad una somma di denaro. Se il creditore in possesso di una cambiale può immediatamente promuovere la procedura esecutiva, chi, invece, gode di diritti sulla base di un titolo giudiziale o di un atto contrattuale ricevuto da un notaio o da altro pubblico ufficiale deve compiere un’altra formalità. Nello specifico, deve richiedere copia del titolo esecutivo, poiché l’originale di questo rimane in cancelleria o presso il pubblico ufficiale. La copia viene rilasciata con apposizione della formula esecutiva, consistente in una intestazione (“Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti”). E’ possibile il rilascio di una sola copia esecutiva, a meno che l’interessato non dimostri di averla perduta. La notifica Prima di iniziare la procedura esecutiva, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e, dunque, una copia della copia esecutiva. I titoli posseduti in originale, come la cambiale e gli altri titoli di credito, vanno integralmente trascritti nel precetto e la loro notificazione avviene congiuntamente a quest’ultimo. Si ricordi che la notifica deve essere effettuata alla parte personalmente, a meno che il titolo sia costituito da una sentenza, nel qual caso è possibile notificarlo direttamente al procuratore sempre che ciò avvenga entro un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. Il precetto Prima di aggredire i beni del debitore, il creditore deve formalmente intimargli di adempiere all’obbligo indicato nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni. E’ comunque possibile l’esecuzione immediata su richiesta del creditore se vi è pericolo nel ritardo. L’intimazione, ovvero il precetto, è accompagnata dall’espresso avvertimento che, in caso di mancata ottemperanza, si farà luogo ad esecuzione forzata. Il precetto va sottoscritto personalmente dalla parte ovvero dal procuratore al quale la parte stessa ha rilasciato il mandato e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle parti, del titolo esecutivo e della data di notificazione di quest’ultimo. Occorre poi indicare la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice dell’esecuzione; in mancanza, le notifiche si fanno in cancelleria e, in caso di opposizione al precetto, diviene competente il giudice della residenza o del domicilio del debitore. Non comporta nullità l’omissione dell’avvertimento che si procederà ad esecuzione forzata; è invece così sanzionata la mancata indicazione delle parti e della data di notifica del titolo. A differenza di quanto avviene per il titolo esecutivo, la notifica del precetto deve essere sempre fatta personalmente alla parte; tale modalità va in ogni caso adottata se si notificano congiuntamente il titolo esecutivo ed il precetto. Si fa presente che entro novanta giorni dalla notifica del precetto occorre iniziare la procedura esecutiva;in mancanza cessano gli effetti processuali dell’atto. In questo caso per promuovere l’esecuzione forzata è necessario formare e notificare un nuovo precetto. Il termine di novanta giorni non gode della sospensione feriale.