Il procedimento per decreto ingiuntivo consente al creditore di ottenere un’immediata ingiunzione ( una sorta di condanna provvisoria al debitore), in modo rapido e nel giro di pochi giorni, senza contraddittorio e senza mettere in moto alcun processo. Si tratta di un giudizio sommario attivato dalla richiesta del creditore, con contraddittorio (eventuale) subordinato solo alla formale iniziativa processuale del debitore. E’ disciplinato dagli art. 633-656 del c.p.c. La procedura Il creditore presenta un ricorso all’autorità giudiziaria e allega la prova relativa a: a)     Un credito per una somma liquida di denaro; b)    Un credito per una determinata quantità di cose fungibili; c)     Un credito per la consegna di una cosa mobile determinata. È inoltre necessario che il credito sia provabile mediante prova scritta. Più precisamente, si intendono per prove scritte idonee alla richiesta di decreto ingiuntivo (art. 634 c.c.): 1.     le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata; 2.     i telegrammi; 3.     gli estratti autentici delle scritture contabili; 4.     parcelle per onorari di avvocati e procuratori e documenti di liquidazione delle spese degli ausiliari del giudice; 5.     parcelle per onorari e spese di notai, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, medici, architetti e di tutti i professionisti iscritti in albi professionali; 6.     certificati attestanti crediti dello Stato e degli enti pubblici; 7.     accertamenti degli enti previdenziali e degli ispettorati del lavoro; A tale elenco occorre aggiungere le ipotesi previste da norme speciali. L’art.63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, ad esempio, consente all’amministratore del condominio di ottenere il decreto ingiuntivo, peraltro provvisoriamente esecutivo ex lege, per il recupero di contributi e spese approvate dall’assemblea condominiale. Con la nuova legge bancaria qualunque banca può chiedere il decreto d’ingiunzione… anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido. In relazione alle fatture emesse dagli imprenditori (conformi ovviamente alle scritture contabili) la legge 20 dicembre 1995 n.534, ha espressamente stabilito che il decreto ingiuntivo può essere concesso sulla base di un documento riguardante prestazioni di servizi. Il giudice ha il compito di verificare preliminarmente le condizioni di ammissibilità della richiesta,. Quindi pronuncia un DECRETO senza sentire e nemmeno convocare la controparte. Con il suddetto decreto il giudice ingiunge al debitore di pagare, di regola entro 40 giorni, la somma pretesa o di consegnare la merce fungibile o la cosa mobile indicata dal ricorrente. Lo stesso decreto ingiunge al debitore di pagare gli interessi legali o convenzionali (a seconda della richiesta) le spese della procedura e la tassa di registro. Il termine di 40 giorni per il pagamento può essere ridotto a 10 se la parte affermi che ricorrono giusti motivi. Nel decreto ingiuntivo deve essere inserito, a pena di nullità, l’espresso avvertimento che l’ingiunto può proporre opposizione a norma degli art. 645 e seguenti c.p.c. entro i 40 giorni successivi e che in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Il ricorso ed il decreto, in copia autentica, devono essere notificati in un unico contesto al debitore ingiunto, a cura del creditore ricorrente. L’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo. Nella fase di emanazione il decreto ingiuntivo può essere dichiarato dal giudice provvisoriamente esecutivo, tutte le volte in cui il ricorrente dimostri o alleghi che vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, oppure quando il credito è fondato su CAMBIALE, ASSEGNO O ATTO RICEVUTO DA NOTAIO O DA ALTRO PUBBLICO UFFICIALE. In tale caso il giudice autorizza subito la clausola di esecutorietà, cioè inserisce nel testo del decreto l’ingiunzione al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l’esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine di 40 gg. ai soli fini dell’opposizione. Ricorrendo tale evenienza, è chiaro che il giudizio di opposizione (se opposizione ci sarà) si svolgerà in modo tale da vedere il creditore già concretamente soddisfatto delle sue pretese ed il debitore teso a dimostrare di avere diritto alla revoca del decreto ed alla conseguente restituzione di quanto già dato o consegnato. Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ab origine non è, però, molto frequente, perché nella generalità dei casi la sua esecutorietà è subordinata alla mancanza di opposizione tempestiva. La clausola di provvisoria esecuzione può essere autorizzata anche successivamente all’emanazione del decreto, fin dal momento iniziale del giudizio di opposizione davanti al giudice al quale venga proposta, cioè alla prima udienza. Su richiesta del creditore, il giudice istruttore della causa appena iniziata può concedere la preziosa “clausola”tutte le volte in cui l’opposizione “non risulti fondata su prova scritta o di pronta soluzione”; il che significa che nelle mani del giudice vi è un efficace deterrente per neutralizzare opposizioni troppo fumose, incerte o complesse. Le opzioni del debitore Al momento della notificazione, l’iniziativa passa al debitore ingiunto, il quale ha due alternative: 1.     Ottemperare all’ordine contenuto nell’ingiunzione, chiudendo definitivamente la vicenda; 2.     Fare opposizione al decreto entro i 40 gg. Successivi, instaurando così il normale contenzioso davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha pronunciato. Qualora il debitore ingiunto non faccia né l’una né l’altra cosa – cioè non ottemperi e non si opponga – egli si esporrà all’esecuzione forzata, perché il decreto ingiuntivo dopo il quarantesimo giorno acquisterà in ogni caso valore di titolo esecutivo; cioè sarà munito della clausola di esecutorietà e consentirà al creditore di procedere al pignoramento e alla successiva espropriazione. La fase di opposizione ed il giudizio ordinario In tale causa il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa; il debitore, che eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda. L’esito del giudizio di opposizione Il contenuto della sentenza finale può essere: 1.     di rigetto dell’opposizione: in tal caso il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva e il cancelliere apporrà la relativa clausola; 2.     di accoglimento parziale dell’opposizione: in tal caso il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza, e non più dal decreto, Al rigetto dell’opposizione è equiparato il caso dell’estinzione, per qualunque causa, del processo, dichiarata dal giudice con ordinanza.