Il credito portato da cambiali.

Il creditore cambiario può procedere contro il debitore cambiario convenendolo in ordinario giudizio di cognizione, ricorrendo al procedimento d’ingiunzione (art. 633 e ss. c.p.c.), o, ancora, procedendo direttamente con l’esecuzione (art. 474 c.p.c., art. 63 l. camb. a condizione che il titolo sia regolarmente bollato).

L’azione cambiaria diretta è esperibile nei confronti dell’accettante nella cambiale tratta e dell’emittente nel vaglia cambiario e loro avallanti (obbligati principali). L’azione di regresso, è, invece, esperibile, per gli obbligati sussidiari o di regresso (traente e giranti). Essi, infatti, garantiscono il pagamento dell’obbligato principale.

La prima caratteristica distintiva tra l’azione diretta e quella di regresso consiste nella possibilità di esercitare la prima senza previa elevazione del protesto; la seconda differenza è data dall’assenza di termini di decadenza per l’azione diretta (previsti, invece, per il regresso dall’art. 60 l. camb.) soggetta soltanto alla prescrizione triennale, decorrente dalla data di scadenza indicata nella cambiale.

Se il titolo in mano al creditore è una cambiale tratta (ordine incondizionato di pagare), dunque, è necessario che sia stato elevato formale protesto, a meno che:
- la cambiale non contenga la clausola “senza spese” (art. 60 l. camb.);
- vi sia dichiarazione sostitutiva del protesto autorizzata dal portatore, datata e sottoscritta, da registrare (art. 72 l. camb.);
- ricorra altra ipotesi di dispensa dal protesto (fallimento del trattario o del traente);
- si verta in caso di forza maggiore (art. 61, 4° c. l. camb.).
Il protesto può essere elevato con dichiarazione apposta sulla cambiale stessa, sul c.d. foglio di allungamento, o con atto separato. Il protesto elevato in ritardo è inefficace ai fini della conservazione dell’azione di regresso, ma sarebbe legittimo, secondo alcune pronunce come constatazione, mediante atto autentico, del mancato pagamento. Parte della dottrina, invece, nel caso di protesto tardivo ravviserebbe profili di responsabilità civile (illegittimo proprio perché inefficace ai fini del regresso), sia per il richiedente, sia per il Pubblico Ufficiale.

Se il titolo in possesso del creditore, come normalmente avviene, è un vaglia cambiario (promessa incondizionata di pagare o “pagherò”), anche nel caso si tratti di cambiale domiciliata, non c’è necessità di protesto né di altre formalità ove si tratti di esperire l’azione diretta nei confronti dell’emittente (si tratta di opinione unanime, anche in giurisprudenza). In tali casi, ovviamente, il protesto non è vietato poiché il creditore ha comunque interesse a far accertare con atto autentico l’avvenuta presentazione, e quindi la mora del debitore (che deriverebbe dall’avvenuta, tempestiva, presentazione) nonché ad esercitare una pressione psicologica sullo stesso.
L’art. 63, 3° c. l. camb. che assegna efficacia esecutiva al titolo regolarmente bollato, prevede la sua trascrizione nel precetto con formula disgiuntiva (“trascrizione della cambiale o del protesto”). L’alternativa consiste nella sufficienza della sola trascrizione della cambiale quando questa non è stata protestata (non sia necessario il tempestivo protesto) o la trascrizione integrale del protesto, quando questo sia levato con atto separato (in questo caso, infatti, l’art. 71, 2° c. impone che esso debba contenere la trascrizione della cambiale). Negli altri casi si trascrive titolo e protesto per documentarne le spese di levata.

In ogni caso, l’art. 13, 2° c. l. fall. stabilisce che i procuratori del registro hanno l’obbligo di trasmettere al Presidente del Tribunale l’elenco dei rifiuti di pagamento, i quali vanno inseriti, assieme ai protesti, nel Bollettino ufficiale pubblicato dalla camera di commercio (art. 1 l. 77/1955). 

Approfondimento redatto nel maggio 2005.