A partire dal 1° gennaio 2020 anche per le bollette dell'acqua inizierà ad applicarsi il termine di prescrizione di due anni per quanto riguarda il diritto al corrispettivo.A modificare questa regola, a cui per lungo tempo anche la giurisprudenza ha ritenuto di aderire, è stata la legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017). La manovra ha precisato che "nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni" soggiungendo che anche "nei contratti di fornitura del servizio idrico" il corrispettivo si prescrive in due anni".Inoltre, la legge ha ulteriormente chiarito che le disposizioni che introducono il termine di prescrizione biennale si sarebbero applicate alle fatture la cui scadenza è successiva:a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018;b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019;c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020.La prescrizione biennale ha effetto non solo nei confronti dei consumatori (famiglie e privati), ma anche per microimprese, società e professionisti. Per le altre utenze, diverse da quelle prese in considerazione dalla manovra, resta invariata la prescrizione quinquennale.
La riduzione della prescrizione a due anni ha conseguenze di notevole importanza. In primis, il fornitore sarà tenuto a inviare fatture riferite a consumi effettuati massimo entro i due anni precedenti. In caso contrario il cliente potrà negare il pagamento essendosi il debito prescritto. E neppure sarà consentito agli operatori domandare conguagli su fatture relative a periodi superiori a due anni, come spesso è accaduto negli ultimi anni.Dal 1° gennaio 2020, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, anche per le bollette dell'acqua, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Per le bollette precedenti a tale data, invece, continuerà a valere la prescrizione quinquennale. L'utente dovrà dunque fare due conti prima di decidere se cestinare o meno le fatture conservate (relative ai pagamenti già effettuati) senza il rischio di richieste di conguagli da parte del fornitore.Tuttavia, occorre valutare le peculiarità del caso concreto e verificare se per es. ci sono stati atti interruttivi della prescrizione.Il consiglio è pertanto di rivolgersi a un legale di fiducia che saprà esaminare il singolo caso, illustrare come si effettua il calcolo della prescrzione e consigliarVi al meglio.