I L  R E C U P E R O  C R E D I T I  I N  P O L O N I A: 
C O N S I G L I  U T I L I  P E R  U N A  M A G G I O R E  T U T E L A       D E I        C R E D I T I  C O M M E R C I A L I



Negli ultimi anni i rapporti commerciali Italia – Polonia si sono notevolmente incrementati e ció ha comportato un esponenziale aumento delle liti tra le parti derivante, in primo luogo, dal mancato o inesatto pagamento delle merci o delle prestazioni. Con il presente lavoro vogliamo definire alcune linee guida riguardanti il sistema Polonia la cui adozione, in base alla nostra esperienza di professionisti legali, diminuisce notevolmente il potenziale rischio di adire i tribunali per avviare un procedimento esecutivo per il recupero del credito o, nel caso di inevitabile ricorso al giudice, predispone tutte le condizioni finalizzate alla massimalizzazione dell’efficacia del procedimento stesso. 

1) IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CONTRAENTI 

a) Le visure
Regola principale è quella di verificare anzitutto chi è il partner col quale si intrattengono dei rapporti commerciali. Infatti è sempre bene venire a conoscenza se la controparte anzitutto gode di un riconoscimento legale in Polonia, se è una societá di capitali oppure una societá di persone o un’azienda individuale, se è una realtá sana oppure in liquidazione o in fallimento. Prima dell’inizio delle trattative è fortemente consigliato verificare chi è il soggetto con cui si vuole svolgere la propria attivitá economica. Tale verifica puó essere effettuata contattandoci preliminarmente, possiamo facilmente e con un costo limitato provvedere all’estrazione delle visure relative all’iscrizione della parte polacca nel relativo registro (delle imprese o delle attivitá commerciali individuali). Solo prendendo visione delle visure aggiornate, è possibile redigere tutta la documentazione (contrattualistica, fatture, documenti di trasporto ecc.) con i dati esatti e aggiornati del partner commerciale.
b) I numeri identificativi
Nel sistema polacco sono tre i numeri identificativi necessari ad individuare una realtá produttiva in Polonia:
- NIP: è il numero di identificazione fiscale emesso dall’Ufficio delle Tasse competente. Esso corrisponde al numero di codice fiscale o di partita IVA italiano. Se il soggetto polacco è titolare di un numero NIP europeo, è possibile verificare la sua esistenza nel sito dell’agenzia delle entrate al seguente link:
http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
- REGON: è un numero statistico attribuito dal GUS (Ufficio Statistico Centrale);
- KRS o il numero dell’attivitá commerciale individuale: è l’equivalente del numero di iscrizione nel registro delle imprese. Il KRS (Registro Nazionale Giudiziario) è il registro nel quale sono iscritte le societá commerciali in Polonia, mentre il registro delle attivitá commerciali è competente per i titolari di propria partita IVA.
Nel caso di attivitá unipersonali il numero identificativo è iscritto nel registro delle imprese competente in base alla sede dell’attivitá e per l’ottenimento dell’estratto di tale registro è necessario l’invio di una richiesta formale al comune competente.
c) Verifica della persona che sottoscrive i documenti
È essenziale verificare che la persona che si presenta come legale rappresentante o persona legittimata al compimento di determinate attivitá sia effettivamente titolare di questi poteri e prerogative. La verifica della titolaritá dei poteri puó essere facilmente evinta da una visura aggiornata ed eventualmente anche dalla ulteriore procura generale o speciale.

2) REDAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Nel momento in cui vogliamo vantare un credito è in primo luogo necessario provare l’esistenza dello stesso. L’esistenza puó essere provata da diversi tipi di fonti di prova sia scritte che non scritte (è il caso delle testimonianze), ma la prova scritta è sempre preferibile: essa è piú facile da acquisire, è soggetta a meno interpretazioni e in maniera piú diretta contiene gli elementi rilevanti per fondare la pretesa creditoria.
a) Lingua della documentazione
Un’accortezza da adottare è quella di produrre tutta la documentazione (ordinativi, fatture, CMR) in versione bilingue tra cui quella polacca. Infatti la lingua ufficiale presso le autoritá amministrative e giudiziarie in Polonia è il polacco. Nel caso in cui la documentazione è stata prodotta in altre lingue sará necessario tradurre la documentazione necessaria con traduzione giurata, il che puó anche raggiungere elevati costi a seconda della quantitá e della complessitá dei documenti da tradurre. La predisposizione della documentazione in versione bilingue permette di evitare queste ulteriori spese ed inoltre rende piú chiari e di maggiore comprensione di tutti i dettagli per le parti.
b) Organizzazione della documentazione 
La cura dell’aspetto formale della documentazione (verifica delle sottoscrizioni e degli indirizzi, esattezza e chiarezza delle cifre e delle lettere) risulta di fondamentale importanza dal momento che un nome inesatto, una cifra erroneamente riportata, e casi simili possono dare luogo a errate interpretazioni o a carenze di informazioni essenziali.
c) Ordinativi e corrispondenza
Al fine di poter ricostruire con esattezza lo svolgimento degli eventi e massimizzare l’efficacia di un procedimento esecutivo futuro (si pensi al caso di attivitá probatoria in sede giudiziale per l’ottenimento di un decreto ingiuntivo) è bene conservare gli ordinativi anche sottoscritti in originale dalla controparte. Inoltre una sistematica corrispondenza ( comprendente anche quella redatta via posta elettronica o fax) dalla quale si evince il rapporto commerciale tra le parti è utile per le medesime finalitá.
d) Fatturazione
È assolutamente consigliabile richiedere copia firmata in originale della fattura per accettazione (PRZYJMUJE in polacco). Apparentemente questa richiesta sembra eccessiva, tuttavia, nel sistema polacco, nell’ipotesi in cui siamo in possesso di questo tipo di documento aumentiamo esponenzialmente le possibilitá di ottenere un decreto “forte” (di cui si dirá piú ampiamente di seguito) con un consistente risparmio di tempo, costi e una maggiore efficacia dell’esecuzione. In alternativa si puó predisporre un documento firmato di pugno e inviato in originale in cui il creditore dichiara che tutte le fatture menzionate devono essere intese come accettate.

3) CONTRATTUALISTICA

Un contratto non debitamente strutturato o che manca di disciplinare aspetti fondamentali non sará idoneo a disciplinare come dovrebbe il rapporto stesso. A tal proposito consigliamo di far predisporre tutta la contrattualistica da specialisti o, se non si puó sostenere una tale spesa per le singole redazioni dei contratti, almeno far predisporre dei draft di contratti standard da avvocati o consulenti legali specializzati in contrattualistica. Essenzialmente possiamo in questa sede dire che è sempre consigliabile inserire nel contratto transfrontaliero:
- la definizione della legge applicabile;
- la scelta della giurisdizione.
Questo per stabilire fin dall’inizio da quale legge il contratto è regolato e chi sará il giudice competente in caso di controversie future.
In alternativa possono essere predisposte delle condizioni generali di contratto che disciplineranno in modo uniforme e dettagliato tutti i rapporti tra le parti. Le condizioni generali possono essere allegate a qualsiasi tipo di accordo e anche per quanto riguarda la loro definizione, è consigliabile avvalersi dell’operato di un esperto.
4) GARANZIE DEL CREDITO
La predisposizione di determinate garanzie del credito facilita il creditore nell’ipotesi di inadempimento. Accanto alle garanzie anche conosciute nel sistema italiano (fideiussione bancaria, assicurazione del credito, cambiale), nel sistema polacco è possibile predisporre una garanzia per atto notarile ai sensi dell’art. 777 codice di procedura civile polacco. Tale garanzia (conosciuta comunemente come “777”) consiste in un atto notarile in cui il debitore si obbliga ad essere sottoposto ad esecuzione in caso di inadempimento. In tale atto è inoltre contenuta la somma totale entro la quale il creditore si obbliga.
Tale atto notarile deve contenere:
- la dichiarazione del debitore di volersi sottoporre ad esecuzione;
- la definizione esatta dell’oggetto dell’obbligazione (somme di denaro, beni individuati nel genere e nella specie). Si tratta di casi tassativi, non possono essere compresi nell’oggetto dell’obbligazione obblighi di fare o di omettere.
Nel caso di somme di denaro vi sono degli elementi addizionali:
- la definizione dell’ammontare del credito, al fine di determinare l’ammontare o con una clausola di valore;
- la definizione delle condizioni che autorizzano il creditore all’esecuzione;
- la definizione del termine decorso il quale il creditore puó richiedere di apporre la clausola di esecuzione sull’atto notarile.
È necessario sottolineare che la dichiarazione del debitore ha ad oggetto solamente un credito all’interno dell’atto notarile.
5) TIPI DI DECRETO INGIUNTIVO IN POLONIA
È essenziale sapere che in Polonia esistono due tipi di decreto ingiuntivo che, per semplificazione, possiamo idenficare come decreto ingiuntivo “debole” e decreto ingiuntivo “forte”. Tutto quanto esplicato in questa informativa è finalizzato ad ottenere un decreto “forte” il quale, come intuibile, garantisce maggiormente le ragioni del creditore.
a) Il decreto ingiuntivo “forte”
Sono presupposti per l’emissione di questo tipo di decreto:
- una cambiale;
- una fattura sottoscritta di pugno dal debitore;
- un’ intimazione ad adempiere corredata dal riconoscimento del debito da parte del debitore;
- un contratto corredato dalla documentazione comprovante la consegna della merce e la notificazione della fattura.
Il decreto “forte” è emesso a seguito del deposito di un atto di citazione e senza la celebrazione di nessuna udienza. Oltre al pagamento del contributo unificato solamente nell’importo dell’1,25% del valore della causa (anzichè del 5%), esso dá la possibilitá di effettuare immediatamente gli atti conservativi sul patrimonio del debitore il quale ha 14 giorni dalla notifica per opporsi. 
b) Il decreto ingiuntivo “debole”
Per l’emissione del decreto ingiuntivo “ debole” è anzitutto necessario versare un contributo unificato del 5% del valore della causa fino a un massimo di 100.000 PLN (circa 25.000 euro). Il decreto debole, a differenza di quello forte, non è immediatamente esecutivo e il debitore puó procedere all’opposizione entro 14 giorni dalla notifica.
c) Il processo telematico
A partire dal 1.1.2010, nell’ordinamento polacco vi è la possibilitá di avvalersi del procedimento telematico il cui giudice competente è quello della cittá di Lublin. Tale procedimento presenta un particolare vantaggio consistente non solamente nel contributo unificato pari all’1,25% del valore della causa, ma non richiede l’allegazione di documentazione (e quindi la relativa traduzione giurata in polacco nel caso di documenti redatti in altre lingue). Questo procedimento è utilizzabile solamente per la richiesta di emissione di decreto “debole” e, nel caso di opposizione, si rimette la causa al giudice competente. Avendo il necessario certificato elettronico, il nostro è uno dei relativamente pochi studi legali in Polonia abilitato a utilizzare il procedimento telematico.
d) Decreti conservativi cautelari
Sostenendo un costo relativamente esiguo, è possibile richiedede al tribunale un decreto conservativo cautelare sui beni del debitore in presenza dei requisiti di:
- fumus boni iuris, cioè la pretesa creditoria deve apparire fondata;
- periculum in mora, possibilitá che il debitore sará insolvente.
 Successivamente all’emissione di questo tipo di decreto, il tribunale intima (non oltre 14 giorni dal giorno dell’emissione) di intraprendere l’azione legale a pena di decadenza degli effetti cautelari. 
6) LA FASE DI ESECUZIONE
Nel sistema polacco la figura dell’Ufficiale Giudiziario presenta una caratteristica totalmente differente da quanto vigente in Italia: l’Ufficiale Giudiziario in Polonia è un libero professionista iscritto al competente Albo individuato in base alla sede della sua attivitá. Per questo motivo è necessario, in fase esecutiva, costituire un fondospesa per procedere all’individuazione, al pignoramento e alla successiva vendita dei beni del debitore. L’indicazione di numeri di conto bancario, di beni mobili e immobili intestati al debitore costituisce un preziosissimo aiuto in fase esecutiva. Per investigare sulla situazione patrimoniale del debitore sono esistenti delle apposite agenzie che svolgono delle indagini e degli accertamenti per individuare il patrimonio del debitore.
7) IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO
Con Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati,  sentenze, decreti, ordinanze e ogni provvedimento con natura decisoria si è creato un sistema piú semplice per poter recuperare crediti all’interno dell’Unione Europea e quindi anche in Polonia.
La richiesta certificazione di titolo esecutivo europeo deve essere effettuata all’autoritá che ha emanato il provvedimento, ottenutala si puó procedere all’esecuzione nel paese straniero senza che sia necessaria alcuna altra formalitá . Tuttavia, nello specifico, in Polonia l’esecuzione di un titolo esecutivo europeo dipende dall’emissione della clausola di esecutivitá. La richiesta di emissione di tale clausola è da presentare al tribunale competente in base alla sede del debitore poichè nel sistema polacco il titolo esecutivo europeo, pur essendo idoneo ad accertare il debito, non è idoneo ad avviare senza la predetta clausola l’esecuzione. La richiesta della  clausola di esecutivitá richiede il deposito di una formale istanza al tribunale e viene concessa in tempi relativamente brevi (un mese circa al massimo).
8) PROCEDURA EUROPEA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
Con il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento’ si è istituita una procedura europea di ingiunzione di pagamento che rende piú semplici e veloci le controversie internazionali di crediti pecuniari non contestati. Per maggiori informazioni:
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/judicial_cooperation_in_civil_matters/l16023_it.htm 
Nell’ipotesi in cui un soggetto avvii in Polonia questo procedimento per il pagamento di un credito, è possibile per il presunto debitore opporsi all’ingiunzione attraverso un’atto di opposizione da depositare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto. Nell'opposizione il convenuto indica che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni.
Quando il convenuto si oppone all'ingiunzione europea di pagamento, il procedimento prosegue dinanzi alle giurisdizioni dello Stato membro di origine secondo la procedura civile prevista nell'ordinamento nazionale, a meno che il ricorrente non abbia chiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.

C O N C L U S I O N I

Questo breve documento vuole segnare le linee guida per poter garantire le posizioni creditorie-debitorie dei soggetti agenti o aventi interessi con controparti polacche. Per maggiori informazioni o in caso di necessitá siamo a Vostra disposizione e reperibili ai seguenti contatti:
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Avv. Alfio Mancani

Tel: (+48) 22 11 93 357
E-mail: alfio.mancani@avvocatoitaliano.eu

Le informazioni contenute nel presente documento sono autentiche ed aggiornate al momento della pubblicazione. In ogni caso esse non costituiscono un parere legale, il quale potrà essere fornito dai nostri legali esclusivamente su richiesta e con riferimento ad una fattispecie concreta.
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Qualora foste interessati ad approfondire tematiche di diritto commerciale, potrete consultare la mia ultima pubblicazione, la traduzione commentata del codice delle società commerciali polacco http://www.ksiegarnia.beck.pl/publikacje-obcojezyczne-nowe-tlumaczenia-tekstow-ustaw/id8787,Kodeks-spolek-handlowych.-Codice-delle-societa-commerciali.html