L'impresa italiana che vanta un credito nei confronti di una impresa straniera con sede nel territorio di uno Stato membro della Unione Europea , ai fini di scegliere a quale Autorità Giudiziaria rivolgersi per il recupero del proprio credito , dovrà tener conto del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita in base a quanto concordato con la contropare o in mancanza sarà la legge a stabilire il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio .
Se , ad esempio, l'impresa italiana ha consegnato ad una impresa tedesca o svedese delle calzature o dei mobili o di macchinari ( compravendita di beni o di servizi ) direttamente all'estero presso le sedi di queste ultime e le parti non hanno previsto che il pagamento deve avvenire in Italia , l'impresa italiana non potrà rivolgersi al giudice italiano per ottenere la condanna del cliente estero inadempiente , in quanto i clienti , ditte estere , non sono domiciliati in territorio italiano a sensi art. 1 e 60 del Regolamento CE 44/2001 , difettando cosi' il creterio generale del cd. Forum rei . 

La esigenza di certezza del diritto impone che le norme di competenza che derogano al pricipio del forum rei vadano interpretata in modo da consentire ad un convenuto di normale accortezza di prevedere davanti a quale giudice , diverso da quello dello Stato dove egli è domiciliato , potrà essere convenuto in giudizio ( Corte di Giustizia CE , sentenza del 17.06.1992 , Handte , C-261-91, Racc. , 1-3967 ). 

D'altra parte , il forum speciale concorrente della esecuzione del contratto dovrebbe essere determinato sulla base della legge che stabilisce il luogo di pagamento di somme di denaro ( nella specie il pagamento del prezzo della vendita ), legge che va individuata sulla base delle norme di diritto internazionale privato italiano ( art. 57 legge 1995 n° 218 ) , dove si fa salva la esistenza di convenzioni internazionali : nella fattispecie viene in applicazione la Convenzione di Vienna del 11.04.1980 ( Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili ) , resa esecutiva in Italia con legge 11.12.1985 n° 765 , in vigore dal 01.01.1988 , la quale all'art. 57 prevede che , nel silenzio delle parti sul punto , il prezzo va pagato dal compratore al venditore o presso la sede d'affari di quest'ultimo o , se il pagamento va fatto alla consegna della merce allora il luogo del pagamento si identifica con quello di consegna della merce , per cui se non è stato previsto il pagamento al momento della consegna della merce , esso va eseguito presso la sede d'affari del venditore . 

Pertanto , in base alla Convenzione di Vienna il luogo di esecuzione del pagamento del prezzo della compravendita di beni mobili ( qualora non debba avvenire nel momento di consegna della merce o in altro luogo concordato tra le parti ) è quello della sede d'affari del venditore , per cui ne deriverebbe la competenza concorrente ( a quella del Forum rei ) del foro in cui vi é la sede d'affari del venditore ( lex causae intesa come legge materiale applicabile alla fattispecie ) in base all'art. 5,1° della Convenzione di Bruxelles del 27.09.1968 , ratificata in Italia con Legge 21.06.1971 n° 804 ( anche questa stipulata a sensi art. 220 , ora art. 293 del Trattato CEE ). 

Ma tale Convenzione viene sostituita , tra gli Stati membri dell'Unione Europea , con il Regolamento CE n° 44/2001 (art. 68 ) , in vigore dal 01.03.2002, che esclude ora la possibilità per i contratti di compravendita di beni e servizi , di far riferimento al luogo di esecuzione del pagamento del prezzo della vendita , previsto dalla richiamata Convenzione di Vienna , al fine di determinare la competenza concorrente del foro della sede del venditore dei beni . 

L'art. 5 , 1, lettera b) del citato Regolamento stabilisce infatti che “...nel caso di compravendita di beni , il luogo , situato in uno Stato membro , in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ..” ( Forum destinatae solutionis ) deve considerarsi il luogo di esecuzione della obbligazione dedotta in giudizio. 

Pertanto in mancanza di un accordo tra le parti ( venditore italiano e compratore estero ) , fatto salvo dall'inciso della lettera b) dell'art. 5 ( “..salvo diversa convenzione...” ) , nel caso ipotizzato delle calzature o dei mobili o macchinari il Regolamento richiamato , ai fini della individuazione del Giudice competente , stabilisce che si debba individuare il luogo reale o convenuto di consegna della merce quale luogo di esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita di beni o prestazione di servizi e cio' con riferimento a tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita di beni o servizi ( pagamento, garanzie, risoluzione ecc) .
Pertanto Il Foro competente , nel caso descritto , sarà quello del cliente estero tedesco o svedese e non il Foro italiano e pertanto la ditta italiana creditrice dovrebbe correttamente rivolgersi al Giudice dello Stato membro del cliente debitore per ottenere la sua condanna al pagamento del prezzo della vendita. 

Nella pratica forense avviene spesso che la ditta italiana creditrice si rivolge al Giudice del proprio domicilio per chiede e ottenere , sulla scorta della idonea documentazione , una ingiunzione di pagamento contro il cliente estero , che notifica ritualmente e rimane poi in attesa del decorso dei 50 giorni previsti dall'art. 641 , comma 2 CPC per la eventuale opposizione del cliente estero debitore domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europoea . 

Questa procedura raggiunge spesso l'obbiettivo sperato di ottenere un titolo esecutivo , a seguito della mancata opposizione del cliente estero debitore , ed in tal caso la partita del definitivo accertamento del credito è chiusa ; una eventuale tempestiva opposizione di quest'ultimo contro il decreto ingiuntivo , pero' , metterà in discussione la competenza territoriale del Giudice italiano ( sulla base del richiamato Regolamento CE ) , che sarà obbligato a riconoscere la competenza del Foro del cliente estero , presso il quale la ditta italiana creditrice dovrà pertanto ricominciare gli atti legali con la prospettiva di dover pagare le spese al cliente estero debitore per la sua costituzione nel giudizio promosso in Italia dalla impresa italiana.