La fase del recupero del credito è sempre complessa, non tanto da un punto di vista giuridico ma dal punti di vista strategico, essendo inportante delineare subito la mossa corretta. Anzitutto si consiglia di fare una analisi preventiva alla situazione per verificare lo stato patrimoniale e quale sia la miglior azione applicabile.
Stragiudiziale: consiste nell'invio di una intimazione e studio preliminare della solvibilità del debitore in modo da determinare se e in che modo valga la pena promuovere una azione legale caso perduri l'inadempimento.
Questo tipo di Analisi previa normalmente comporta vari benfici che permettono definire la strategia. Uno dei grandi vantaggi di qs fase è la possibilità di ottenere dal debitore una confessione del debito, anche attraverso un piano di rientro inadempiuto, che è titolo esecutivo.
Giudiziale: Caso si confermi che il debitore è solvibile, esistono varie soluzioni da scegliere in base all'analisi preventiva realizzata, analisi sia giuridica (documentazione, contratti, ecc.) che sullo stato patrimoniale della società debitrice.
• Procedura cautelare di sequestro conservativo: Da usare soprattutto in caso di riservato dominio e negli altri casi di possibile depauperazione patrimoniale del debitore, tuttavia è di difficile applicazione con creditori esteri a causa della prova del“Periculum in mora” ovvero del fatto che il creditore sta dissipando il patrimonio. Tuttavia ha un effetto rilevanti in caso di riservato dominio in un macchinario strumentale al buon funzionamento della catena produttiva della debitrice. La minaccia della rimozione della macchina normalmente incita il debitore a pagare il prima possibile.
• Decreto ingiuntivo: è una forma celere (procedimento monitorio) per ottenere certificazione giudiziale del credito caso si sia in possesso di sole fatture intimando giudizialmente la debitore il pagamento del suo scaduto. Questo procedimento può essere soggetto ad un eventuale opposizione, la quale fa transitare il processo a procedimento ordinario, con il consequente obbligo di costituirsi in giudizio.
• Esecuzione forzata: È una esecuzione diretta del patrimonio del debitore attraverso pignoramenti, la quale può avvenire solo sulla base di un “titolo esecutivo” valido (assegno, cambiale, sentenza, transazione, confessione del debito). Anche questo procedimento, può essere soggetto ad opposizione la quale tuttavia non sospende i pignoramenti (solo in caso di cauzione o di asserita falsificazione di documento) che rimangono validi (anche se non si procede alla loro vendita finale) sino al transito in giudicato della decisione finale.
• Fallimento: In Portogallo può essere instaurato indipendentemente dall'importo del credito e basato anche solo su fatture. Tuttavia è consigliabile avere sempre una sentenza/Decreto Ingiuntivo di certificazione del credito come base legittimante la richiesta di fallimento, caso contrario si corre il rischio di discutere la validità del credito nel fallimento, il quale, essendo un procedimento sommario ed urgente non è indicato. Ciò considerato consigliamo di usare il fallimento diretto (senza sentenza a certificazione) solo in casi speciali e previa ponderazione rischi. Infatti quando maturano certe condizioni può valere la pena procedere direttamente con una istanza di fallimento al fine di ottenere una transazione con pagamento parziale del credito e rimanente con piano di rientro garantito dagli amministratori della debitrice.
Ifatti se il Decreto INgiuntivo puó essere soggetto a una opposzione dilatoria (in Portogallo non esiste la provvisoria esecutibilitá) il fallimento comporta che la fase di giudizio sia eseguita in tempi brevissimi (legalmente 5 giorni ma usualmente 30/45 giorni).
Questo fattod etermina che in pochi giorni sia possibile metter il debitore con le "spalla al muro" obbligandolo a transigere (normalmente un pagamento parziale associato a un piano di rientro con garanzie) al fine di evitare la possibile dichiarazione di fallimento. È importante anche ricordare che in Portogallo i creditore richiedente del fallimento ha bonus, corrispondente a 25%, sino ad un massimo di circa 40.000€, del suo credito che passa ad essere privilegiato sui beni mobili della massa insolvente. Per cui, nel limite del privilegio, passa avanti a tutti gli altri creditori chirografari.
Avv. Paolo Pozzan
Studio Legale Pozzan
Oporto - Lisbona