A cura di Paolo Pozzan -. Avvocato in Portogallo (Porto - Lisbona).

L’azione esecutiva é possibile in Portogallo quando si è in possesso di un titolo esecutivo.

I titoli esecutivi sono, oltre a sentenza nazionale, i titoli cambiari (tratta, assegno, cambiale) e le confessioni espresse del debito anche su scrittura privata. Oltre ciò, sono titoli esecutivi anche le sentenze estere, relativamente alle quali tuttavia, bisogna fare una distinzione tra sentenze comunitarie e non comunitarie.

 

Per le sentenze comunitarie, le stesse saranno direttamente eseguibili se ottenute tramite procedure europee come il Decreto Ingiuntivo Europeo o, anche se ottenute attraverso Decreto Ingiuntivo italiano, se munite del successivo riconoscimento della cancelleria del tribunale come avendo valenza europea tramite conferimento di  Titolo Esecutivo Europeo.

 

Diversamente le sentenze straniere (comunitarie o non) che non siano state ottenute con procedure europee o senza Titolo Esecutivo Europeo devono ottenere un exequatur in Portogallo. Exequatur che per le sentenza Comunitaria si chiede nei termini del Reg. CE 44/2001 nei restanti casi (sentenze extraeuropee) attraverso una richiesta di riconoscimento della sentenza straniera alla corte di appello competente nei termini del codice di procedura civile portoghese (il quale, tra le altre cose verificherà se esistono accordi di riconoscimento reciproco tra il Portogallo ed il Paese emanatore della sentenza).

 

L’azione esecutiva permette di procedere direttamente con una aggressione patrimoniale del debitore, ovvero con pignoramenti del patrimonio.

 

Tuttavia bisogna fare anche qui delle distinzioni.

 

Il procedimento esecutivo può essere soggetto ad opposizione. In questo caso si aprirà una un procedimento di cognizione dentro il procedimento esecutivo al fine di verificare le ragioni della opposizione.

 

In caso di sentenza come titolo esecutivo, le ipotesi di opposizione sono molte ridotte e si riassumano ad errori di omonimia, o violazioni di garanzie di procedurali o di citazione in caso di condanna in contumacia. In particolare in caso di sentenze straniere (comunitarie) potrà essere messa in discussione l’eventuale efficacia della citazione se si sono registrati errori nell’esecuzione della stessa in particolare l’eventuale mancanza di traduzioni o documenti come asseverato dalla legge comunitaria che regola la citazione.

 

In caso di titoli esecutivi stragiudiziali (confessione del debito, cambiale, tratta, assegno) la possibilità di opposizione è molto più ampia e potrà spaziare da eventuali vizzi del titolo a eccezioni di inadempimento contrattuale (difetto, ritardi, ecc…).

 

L’opposizione non sospende i pignoramenti, salvo nei casi in cui il debitore depositi in Tribunale  una cauzione a copertura del debito, o nei casi in cui, essendo l’esecuzione basata sui un titolo stragiudiziale, sia eccepita e sia provata sommariamente  la falsità della firma nel titolo che serve da titolo esecutivo.

 

Come riferito l’eventuale opposizione non sospende i pignoramenti, sospende tuttavia la vendita di tali beni pignorati. Infatti lo spirito del legislatore in caso di opposizione è stato quello di impedire che il debitore possa defraudare garanzie di pagamento con opposizioni dilatorie, avendo tuttavia salvaguardato la vendita dei beni pignorati al fine di evitare la definitiva perdita degli stessi o maggiori danni per il debitore caso l’opposizione abbia successo. Per cui, l’opposizione non impedisce i pignoramenti a garanzia del credito, ma impedisce  la vendita a effettivo pagamento del debito , perlomeno sino a quando non si risolve (negativamente) l’opposizione presentata.

 

In fine è da riferire che in caso di esecuzione basata su titolo giudiziale o su titolo stragiudiziale per valore inferiore a 30.000,00€ l’ufficiale giudiziario nominato può procedere direttamente con il pignoramento dei beni e solo successivamente notificare il debitore dell’esecuzione, effettuando quello che si chiama pignoramento preventivo.

 

Viceversa nei casi di titoli esecutivi stragiudiziali di valore superiore a 30.000,00€ l’ufficiale giudiziario non può precedere direttamente con i pignoramenti dovendo attendere dal giudice autorizzazione per citazione previa del debitore e solo successivamente al termine di opposizione, e dipendendo dal tipo di opposizione, procedere con i pignoramenti.


Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)