A seguito della direttiva CE n. 2000/35 del 29 Giugno 2000 relativa alla lotta contro i tardivi pagamenti nelle transazioni commerciali, la legge francese, chiamata NRE (Nuove Regolazioni Economiche), in data del 15 Maggio 2001 stabiliva un termine di pagamento massimo di 30 giorni, salvo accordo contrario tra venditore e compratore, senza pero nessuna sanzione, salvo gli interessi di ritardi aumentati.

Però, in pratica, questa legge non è mai stata rispettata.
 
Il legislatore francese ha allora deciso di intervenire di nuovo elaborando la legge del 4 agosto 2008 chiamata LME Legge di Modernizzazione dell’Economia


Questa legge stabilisce termini massimi obbligatori e sanzioni come segue :
Le CGV: zoccolo della negoziazione commerciale :
La legge francese prevede che le condizioni di pagamento devono essere stabilite nelle Condizioni Generali  di Vendita (CGV). Queste costituiscono la pietra angolare della negoziazione commerciale (art. 441-6 C. com.).
 
Queste Condizioni di Pagamento devono prevedere:
  1. - il temine di pagamento pattuito
  2. - e il tasso d’interesse per pagamento tardivo il quale, dal 1-1-2009, sarà stabilito sulla base del tasso di finanziamento della BCE + 10 punti (ad oggi 1 % + 10 = 11 %) e non può essere inferiore a 3 volte il tasso d’interesse legale (3 X 0,65 % per 2010 = 10,65 %
Precisiamo che questi interessi di ritardo - penalità di ritardo - sono esigibili senza alcun sollecito ne dimora.
 
In mancanza di specifico accordo tra le parti, il termine di pagamento è di 30 giorni dalla data della consegna della merce oppure dell’esecuzione della prestazione di servizio (art. 441-6 al. 9 del Codice di Commercio)
Tuttavia, il contratto di vendita oppure le CGV possono stabilire un termine inferiore o superiore ai suddetti 30 gg.
 
Termini massimi:
Tuttavia, dal 1-1-2009 il termine massimo pattuito tra le parti (art. 441-6 C. com) non può legalmente superare :
• 45 giorni fine mese
• oppure 60 giorni data dell’emissione della fattura


Ricordiamo che la normativa francese prevede però per alcuni settori merceologici (prodotti alimentari, trasporto stradale oppure marittimo, noleggio di autovettura con o senza conducente …) un termine inderogabile di 30 giorni dalla data dell’emissione della fattura.
 
La nuova legge autorizza il cambiamento progressivo dei termini in uso per arrivare a questi termini massimi entro il 1/1/2012, tramite un Accordo Collettivo stabilito da Organizzazioni Professionali
 
L’accordo collettivo dovrà essere sottoposto all’Autorità della Concorrenza francese e poi omologato con Decreto. Ad oggi, 63 accordi sono stati firmati. Per alcuni di loro esiste già un Decreto;
 
Alcuni esempi:
 
Tessile:
Nel settore tessile il Decreto prevede i massimi seguenti :
• 2010 65 giorni fine mesi
• 2011 55 giorni fine mesi
• 2012 45 giorni fine mesi
Inoltre nell’ambito di un piano di finanziamento concesso ai dettaglianti indipendenti, è possibile prevedere un aumento di 15 giorni nel 2010 e 10 giorni nel 2011.
Nessun compenso finanziario potrà giustificare il rispetto di questi termini
 
Edilizia
• 2010 : 65 giorni fine mese data fattura
• 2011 : 55 giorni fine mese data fattura
• 2012 : 45 giorni fine mese data fattura
 
Bricolage
• 2010 : 60 giorni fine mese
• 2011 : 50 giorni fine mese
• 2012 : 45 giorni fine mese
 
Utensili industriali e ferramenti
• 2010 : 60 giorni fine mese
• 2011 : 50 giorni fine mese
• 2012 : 45 giorni fine mese
 
Macchinari e utensili agricoli :
  • Ordine prima stagione : materiali e pezzi ricambi e di dimostrazione per parchi, boschi e giardini
• 2010 : 90 giorni
• 2011 : 60 giorni
• 2012 : 45 giorni fine mese opure 60 data fattura
  • Ordine prima stagione : materiali e pezzi ricambi agricoli e di dimostrazione
• 2010 : 180 giorni
• 2011 : 120 giorni
• 2012 : 45 giorni fine mese opure 60 data fattura

Sanzioni penali a carico dll’acquirente francese :
Vengono sanzionati da una multa penale di 15.000 € per le persone fisiche e 75.000 € per le persone giuridiche (società - articolo 131-31 del Codice penale), solo il mancato rispetto :
• del termine di 30 giorni di principio
• dei termini inderogabili per alcuni settori merceologiche
• il fatto di non indicare nelle condizioni di pagamento il termine ed il tasso d’interessi

Il controllo
L’ente pubblico francese DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) incaricato del rispetto della normativa, ha precisato :
 
La DGCCRF, incaricata del buon rispetto delle disposizioni imperative dell’ordine pubblico economico, avrà cura di monitorare che i creditori francesi che potrebbero subire dei termini di pagamenti fuori i massimi previsti, in particolari tramite centrali di pagamenti all’estero.
Inoltre la DGCCRF avrà cura dei buoni pagamenti dei debitori francesi ai loro creditori stranieri in modo di non provocare distorsione di concorrenza a scapito degli operatori francesi.


Dal 1-1-2009, le società francesi costrette per legge a tenere conti annuali certificati da un revisore dei conti (commissaire aux comptes) devono pubblicare le informazioni sui termini di pagamento praticati dai propri fornitori o clienti. Tali informazioni sono comunicate dal revisore dei conti; la relazione sarà comunicata al Ministero dell’economia in caso di ripetuto inadempimento alla regola relativa  ai termini di pagamento obbligatori e sanzionati.
 
Inoltre, conviene precisare che l’articolo L 442-6 del Codice di commercio stabilisce :
Impegna la responsabilità dell’autore e obbliga al risarcimento danno, nel caso in cui, per qualsiasi produttore, commerciante, industriale oppure persona immatricolata al repertorio dei mestieri,:
o …/…
o Sottoponga un partner a delle condizioni di pagamento che non rispettano il massimo fissato nell’articolo L 441-6 del Codice di commercio oppure che siano palesemente abusive, con riguardo alle buone pratiche e consuetudini commerciali le quali prolungano, senza motivo obiettivo e a scapito del creditore, il termine di pagamento di principio di 30 giorni.

Il testo qualifica di atteggiamento abusivo per il debitore di chiedere al creditore, senza motivo obiettivo, di spostare la data d’emissione della fattura.
 
Sanzione civile e risarcimento danno a carico dell’acquirente
L’azione in risarcimento danno può essere iniziata dinanzi il Tribunale Civile oppure commerciale da chiunque ne abbia interesse, dal pubblico ministero oppure dal ministro dell’economia, per ottenere la cessazione dei fatti e/o la condanna dal compratore ad una multa civile fino ad un importo massimo di 2.000.000 euro.
Infine conviene ancora sottolineare che questa legge è di ordine pubblico e quindi la sua applicazione è imperativa.

Di conseguenza :
  • si applica anche a fornitori stranieri a patto che coinvolga un impresa (compratore) stabilita in Francia
  • e anche se, in applicazione della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, le parti abbiano deciso di applicare la legge straniera.
Sanzione eventuale per il fornitore/ venditore.
La normativa francese non prevede nessuna sanzione specifica per il venditore che non rispetterebbe i termini massimi previsti.
Il fatto di concedere dei termini superando i limiti può indurre una distorsione della concorrenza e di conseguenza come tale legittimare un’azione legale nei confronti del fornitore
Viene consigliato di adeguarsi alla normativa francese
 
La fattura
Conviene precisare inoltre che l’articolo L 441-3 del C. Com obbliga il venditore all’emissione di una fattura non appena consegnata la merce o eseguita la prestazione di servizi.
Tale fattura deve comportare menzioni precise : i nominativi delle parti, l’indirizzo, la data della vendita oppure della prestazione, la quantità, la natura del bene o del servizio, il prezzo unitario senza TVA (IVA) nonché lo sconto già acquisito al momento della vendita o prestazione. La fattura deve inoltre precisare la data di pagamento (e non il termine) il tasso di penalità di ritardo e di sconto per pagamento prima del termine convenuto.
Il mancato rispetto di queste menzioni potrebbe essere sanzionato da una multa di un importo massimo di 75.000 € per una persona fisica (e 375.000 € per una società - articolo 131-31 del Codice penale) oppure pari al 50 % della somma fatturata o da fatturare.

Avv. Paul BONSIRVEN
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