Tutto sbagliato! Basta conoscere e rispettare alcune condizioni e presupposti previdenziali per non perdere soldi. Anzi! Con l’impresa tedesca rappresentata dal curatore fallimentare si fanno gli affari più sicuri.

Seguono i suggerimenti pratici di un avvocato tedesco specializzato in assistenza alle imprese italiane che esportono in Germania.
 

1.      Restringere i termini di pagamento delle fatture in conformità alle norme attuali europee (direttiva CE 77/2011) a 30 gg. Meglio concedere uno sconto in più che accettare 60 gg. o ulteriori dilazioni.

2.      Concordare una valida clausola di riserva di proprietà (riservato dominio) con un cliente tedesco è molto facile. Non bisogna (non si può!) registrare una tale clausola che va pattuita semplicemente in forma di scrittura privata.
 

E se non si trova più la merce presso il cliente fallito; tutto perso? Assolutamente no! Ci sono varie forme di riserva di proprietà, ad esempio quella prolungata ai crediti del cliente fallito verso terzi e quella estesa al nuovo prodotto formatosi in fabbrica del cliente fallito.

3.     Anche se per chi sa farlo, è semplice arrivare ad un valido patto di riserva di proprietà, si consiglia di considerare questo accordo un “fai da te”. Solo per dare un esempio: la clausola di riserva di proprietà tra le condizioni di vendita stampate in fattura. Nullo è l’effetto di questa forma sbagliata e chi prima ha risparmiato i soldi di una dovuta consulenza perde poi soldi e merce.

4.     Generalmente il curatore di un fallimento tedesco cerca di dar seguito all’attività aziendale e con ciò continua ad acquistare merce all’estero.
 

Sono perfettamente accettabili gli ordini del curatore fallimentare tedesco con la solita garanzia di pagamento, anche se suggeriamo di non rinunciare al servizio fiduciario che il nostro studio legale italo-tedesco offre alle imprese italiane.
 

Riassumendo c’è da dire che l’osservanza della regola eterna “prevenire è meglio che curare” è un’ottima difesa contro la perdita di denaro o merce in caso di fallimento dell’acquirente tedesco. Di fronte al fallimento avvenuto invece non è il caso di rifiutare l’accettazione degli ordini del curatore fallimentare. Questi affari sono i più tranquilli possibili.

 

T.O. Schillik

Avvocato a Monaco di Baviera

Avvocato a Bologna e Milano

www.schillik.de