LA SORTE DEI BENI DI UNA DISSOLVED COMPANY
Le proprietà, i denari e gli altri beni di proprietà di una società, quando viene sciolta, passano automaticamente alla Corona per legge; si vedano le principali disposizioni in materia nel Companies Act 2006.
https://www.gov.uk/government/publications/bona-vacantia-dissolved-companies-bvc1/bona-vacantia-dissolved-companies-bvc1
I debiti di una società non passano alla Corona in caso di scioglimento: normalmente si estinguono.
Una società può essere sciolta, ossia incorrere nella “dissolution” in due casi:
  • Il Registrar of Companies può cancellare una società per mancato rispetto dei propri obblighi legali[1].
  • società può essere sciolta dopo una liquidazione formale da parte dei suoi membri o creditori[2].
Il Treasury Solicitor entrerà in possesso di alcuni beni (i cd. “bona vacantia”) in nome della Corona. La Divisione Bona Vacantia (BVD) del Dipartimento legale del governo è responsabile di questa funzione.
La Corona ha il potere per legge di rinunciare al proprio interesse in alcuni bona vacantia.
Se BVD dichiara di rinunciare a un bene, significa che quel particolare bene viene considerato come se non fosse mai passato alla Corona come bona vacantia.
BVD può rinunciare a qualsiasi tipo di proprietà, in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.
Il potere di rinuncia è spesso utilizzato in relazione a terreni difficili o problematici, terreni che hanno un valore limitato o nel caso non sarebbe conveniente smaltirlo.
Non appena BVD avrà contezza che un bene è stato acquisito nel patrimonio della Corona, valuterà se debba rinunciarci prima di intraprendere ulteriori azioni e tale valutazione potrà essere compiuta anche successivamente nel corso del procedimento.
COME EVITARE I “BONA VACANTIA”
È responsabilità degli amministratori e degli azionisti occuparsi della proprietà e dei beni di una società prima che venga sciolta. Si può evitare che beni o proprietà diventino “bona vacantia” assicurando che siano trasferiti o messi in vendita prima che una società venga sciolta.
Il ruolo del Treasury Solicitor non è quello di correggere errori o negligenze di amministratori e azionisti; se un ex socio, azionista o liquidatore di una società desideri riavere un asset dalla Corona, dovrai ripristinare la società o acquistarlo da BVD per il valore di mercato aperto.
Non vi è alcuna garanzia che BVD lo trasferirà all’ex socio, azionista o liquidatore o lo venderà affatto: potrebbero volerlo vendere sul mercato aperto se ciò può garantire un prezzo migliore per la Corona.
QUALI BENI POSSONO DIVENIRE “Bona Vacantia”
Qualsiasi asset può diventare bona vacantia tra cui:
proprietà immobiliari e diritti reali in terra in Inghilterra e Galles
conto in banca
altre forme di denaro contante (come polizze assicurative, rimborsi fiscali o somme pagate in tribunale)
diritti d'autore
marchi di fabbrica
brevetti e altra proprietà intellettuale
rimborsi dei mutui ove le somme dovute ad una società sciolta
altri proventi di altri beni o accordi che la società ha stipulato
BVD non si occupa di attività detenute da una società sciolta come trustee.
E i beni in Italia che sorte hanno?
Il Tribunale di Milano si è trovato a dover affrontare la domanda di un creditore che aggrediva i beni immobili siti in Italia di una società di diritto inglese che tuttavia risultava dissolved. La società inglese era ormai estinta ma che non aveva liquidato interamente il suo patrimonio ed il creditore aveva iscritto ipoteca su alcuni immobili siti in Italia che, successivamente, il debitore aveva conferito in una società di diritto inglese neocostituita.
Il creditore avviava l’esecuzione contro la società inglese che risultava proprietaria degli immobili.
Tuttavia, nel corso della procedura esecutiva, si apprendeva che la società inglese si era estinta, essendo stata cancellata dal Register of Companies, senza che i suoi beni fossero stati liquidati o destinati ai soci. Il creditore, dunque, ritenendo che a seguito dell’estinzione della società i beni non liquidati fossero entrati a far parte del patrimonio dei soci, agiva contro quest’ultimi al fine di soddisfare il suo credito.
Il Tribunale di Milano ha anzitutto dovuto affrontare la questione della legge applicabile alla successione nel diritto di proprietà dei beni siti in Italia di una società di diritto inglese estinta senza che la cancellazione della società dal Registro delle Imprese fosse stata preceduta dalla consueta procedura di liquidazione ossia, se, al caso in esame, si sarebbe potuto applicare l’articolo 1012 del Companies Act 2006, secondo il quale, quando una società viene cancellata in assenza di liquidazione, i suoi beni divengono di proprietà della Corona inglese[3], ovvero se si sarebbe dovuto applicare il noto orientamento giurisprudenziale della Cassazione italiana secondo il quale “qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale  i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa” (Cass., SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070).
Il collegio giudicante, in accoglimento delle domande svolte dall’attore, ha dunque così deciso: “L’art. 51 della legge 31 maggio 1995 n. 218 stabilisce che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano e la stessa legge ne regola anche l’acquisto…. Ne consegue che i beni immobili già di proprietà della società … estinta, e tuttora intestati a quest’ultima nei registri immobiliari in quanto all’evidenza non oggetto di alcuna attività liquidatoria, sono divenuti, a seguito della cancellazione e della conseguente estinzione dell’ente, di proprietà esclusiva – pro quota – degli unici due soci della cessata società inglese, i convenuti…ogni diversa conclusione risultando in contrasto con i condivisibili rilievi sistematici di cui al citato orientamento di legittimità e, del resto, comportando l’incongrua conseguenza della titolarità di un bene immobile in capo a soggetto non più esistente”.
Il Tribunale ha dunque accertato che ai beni immobili siti in Italia di proprietà di una società di diritto inglese estinta non si applica l’art. 1012 del Companies Act, avendo tale disposizione un’applicabilità strettamente territoriale.
Resta da comprendere se il requisito delle territorialità si applichi unicamente ai beni immobili, secondo l’universale principio, applicabile anche nel diritto successorio, del locus rei sitae, oppure possa estendersi anche alle ipotesi in cui tra i bona vacantia ci fossero beni mobili; se così non fosse l’unica alternativa per un creditore italiano sarebbe richiedere la “restoration” della società inglese dissolta.
Avv. Carlo Bottino
 
    [1] Una società può chiedere al cancelliere di essere cancellata dal registro e sciolta.
L'azienda può farlo se non è più necessaria, ad esempio se:
gli amministratori desiderano concludere la loro attività lavorativa e non ci sia passaggio generazionale
l'azienda è una filiale non è più necessaria
l'azienda è stata originariamente costituita per uno scopo sociale che si è rivelato non più perseguibile.
 [2] Una società può essere posta liquidazione, ci sono tre tipi principali:
Liquidazione coatta; è una procedura concorsuale simile al fallimento
Liquidazione volontaria dei creditori (CVL): generalmente appropriata nelle situazioni in i soci prendono che la società non è in grado di pagare i propri debiti. Il processo è gestito da un liquidatore. I beni della azienda vengono venduti e l'eventuale eccedenza viene distribuita ai suoi membri.
Liquidazione volontaria dei soci (MVL): questa è un'opzione in cui la società è in grado di pagare i propri debiti, ma c'è comunque il desiderio da parte di (almeno) tre quarti dei membri della società di sciogliere la società. Ancora in questo caso viene nominato un liquidatore. L’attivo viene realizzato (o venduto e liquidato) e l'eventuale saldo risultante viene distribuito tra gli azionisti.
 [3] 1012(1)  When a company is dissolved, all property and rights whatsoever vested in or held on trust for the company immediately before its dissolution (including leasehold property, but not including property held by the company on trust for another person) are deemed to be bona vacantia and–
(a)accordingly belong to the Crown, or to the Duchy of Lancaster or to the Duke of Cornwall for the time being (as the case may be), and
(b)vest and may be dealt with in the same manner as other bona vacantia accruing to the Crown, to the Duchy of Lancaster or to the Duke of Cornwall.
1012(2)  Subsection (1) has effect subject to the possible restoration of the company to the register under Chapter 3 (see section 1034).