Dichiarazione di sottoposizione all’esecuzione. La particolarità del diritto processuale polacco sta nel fatto che la legge accorda la forza di titolo esecutivo, oltre alle sentenze immediatamente esecutive o passate in giudicato e agli accordi conclusi innanzi al giudice o in sede di mediazione, anche alla dichiarazione con la quale il debitore volontariamente rende esplicita la propria volontà di sottoporsi all’esecuzione. Tale dichiarazione, che deve essere rilasciata in forma di atto pubblico notarile, rende possibile, nel caso di inadempimento, rivolgersi in via diretta al Tribunale per l’apposizione della clausola di esecutività al fine di avviare l’esecuzione. Il debitore può richiedere che sia tolta efficacia al titolo esecutivo così formato solo nei casi residuali di cui all’art. 840 del codice di procedura civile polacco.
Il codice di procedura civile polacco (kodeks postepowania cywilnego – k.p.c.), prevede tre forme di sottoposizione volontaria all’esecuzione, definite dall’art. 771, par. 1, nn. 4-6, k.p.c.
Art. 777, par. 1, n. 4) – dichiarazione contenuta in atto notarile con la quale il debitore si obbliga al pagamento di una somma determinata di denaro o a consegnare cose generiche del tipo e nella quantità definite nell’atto notarile, o l’obbligazione di consegnare una cosa determinata nel termine stabilito per l’esecuzione della prestazione o condizionatamente all’evento definiti nell’atto notarile.
Art. 777, par. 1, n. 5) – dichiarazione contenuta in atto notarile con la quale il debitore si obbliga al pagamento di una somma determinata di denaro, la quale è espressamente dichiarata nell’atto o è espressa mediante clausola di indicizzazione (ancorando il valore dell’obbligazione ad es. al prezzo dell’oro, al tasso di cambio di una valuta o ai tassi di imposizione fiscale) se l’atto notarile specifica un evento condizionante la prestazione dell’obbligazione e il termine per il creditore al fine di attivare l’esecuzione del titolo così formato. La dichiarazione di cui al n. 5 si differenzia da quella di cui al n. 4 per tre ordini di ragioni:
- Il consenso all’esecuzione può avere per oggetto solo una somma determinata di denaro;
- l’obbligo di determinare l’evento che condiziona l’obbligazione. L’evento determinato può essere costituito, a titolo esemplificativo, dal mancato pagamento di una rata entro le scadenze concordate;
- l’obbligo di determinare il termine entro il quale il creditore può domandare l’esecuzione. Allo scadere del termine, l’atto notarile perde la forza di titolo esecutivo. Tuttavia, esso rimane rilevante come prova scritta utile ai fini dell’emissione di un’ingiunzione di pagamento (nakaz zaplaty).
- il valore esatto del credito garantito, anche mediante clausola di indicizzazione;
- l’evento condizionante l’esecuzione;
- il termine entro il quale l’accordo può essere portato ad esecuzione.
L'ammontare del credito può essere espresso in valuta estera, ma il Tribunale, al momento della concessione della clausola di esecutività, impone all’ufficiale giudiziario di convertire tale importo in valuta polacca in base al tasso di cambio stabilito dalla Banca Nazionale Polacca (NBP).
Conclusioni. La sottoposizione volontaria ad esecuzione è una particolare forma di garanzia del pagamento. Tale atto può essere redatto altresì con funzione rafforzativa di un credito già insorto e non soddisfatto. Oltre alla pregnante tutela del creditore, il diritto processuale polacco garantisce altresì la celerità della procedura volta a munire l’accordo della clausola di esecutività. L’art. 781 k.p.c dispone che il Tribunale competente deve emettere la clausola di esecutività non più tardi di 3 giorni dalla presentazione della domanda. Il Tribunale è tenuto ad una verifica delle sole condizioni formali: non vi è un controllo nel merito dell’inadempimento, ma una sola valutazione della correttezza formale della documentazione depositata a supporto.
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