La Suprema Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28 del 1° aprile 2020, ha chiarito che il termine di efficacia dell’atto di precetto, stabilito al primo comma dell’art. 481 cpc in novata giorni, rientra tra quelli oggetto di sospensione.
A seguito di quanto disposto dall’art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, i termini processuali sono stati sospesi fino al 15 aprile 2020.
Con successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, l’art. 36 ha prorogato il termine di sospensione fino all’11 maggio 2020.
Il dibattito era sorto sull’interpretazione del comma 2 dell’art. 83 del D.L. n. 18/2020, nel quale è previsto che “si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Il dubbio interpretativo si poneva, in sostanza, dalla equiparabilità o meno della sospensione feriale alla sospensione prevista dalla decretazione d’urgenza. E’ noto, infatti, che per consolidata giurisprudenza l’atto di precetto ha un carattere preparatorio al procedimento esecutivo e, come tale, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini.
La Cassazione al punto 2.2 della propria Relazione, però, ha precisato che: La sospensione dei termini opera poi per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione).
Viene così espressamente confermato l’orientamento della S.C. a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso”.
La Cassazione, pertanto, chiarendo un punto sul quale erano sorti dei dubbi, ed evitando così probabili futuri contenziosi, ha confermato che il termine di efficacia dell’atto di precetto è sospeso fino all’11 maggio 2020, diversamente da quanto avviene durante il periodo feriale, dove il termine continua a decorrere.