Soddisfazione per lo Studio Andriulo & Partners - European Law Firms, nella persona del titolare Abogado Leonardo Andriulo che all'udienza tenutasi innanzi a Tribunale di Modugno, lo scorso Dicembre 2012, ha visto l'accoglimento da parte del Magistrato dell'istanza di sospensione del pignoramento presso terzi. Il cliente che esercita l'attività di agente ha potuto così riprendere ad incassare le somme derivanti dal proprio lavoro.

La strategia difensiva articolata e complessa ha richiesto uno studio approfondito che ha portato al risultato sperato e voluto dal cliente. Lo studio Andriulo & Partners - European Law Firms continua nella ricerca e nell'aggiornamento delle strategie difensive a favore del contribuente che si trova alle volte (se non spesso) a dover subire l'attività di riscossione anche quando non ci sono i presupposti. L'Abogado Andriulo si dichiara disponibile a condividere i propri studi  e a collaborare con quanti abbiano necessità. 

FATTO

In data 31 Ottobre 2012, l'agente della riscossione XXXXX notificava alla società XXXX atto di pignoramento dei crediti verso terzi – art. 72 bis D.P.R. 602/73 (VALORE 122.930,92) al fine di pignorare le somme di spettanza del Sig. XXXXX per le quali il diritto alla percezione da parte di quest'ultimo era maturato anteriormente alla data della notifica oltre alle restanti somme alle rispettive scadenze.

Le varie cartelle notificate nel tempo non venivano messe prontamente in esecuzione e così, l'agente della riscossione notificava in data 13 settembre 2012 diversi atti di intimazione di pagamento. Avverso l'atto di pignoramento presso terzi, si proponeva opposizione ai sensi dell'art. 57 D.p.R. 602/73. All'interno dell'atto, veniva altresì inoltrata istanza di sospensione dell'esecutività del pignoramento.

Il Giudice adito fissava l'udienza per la comparizione delle parti.

Se ne riporta il verbale:

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Per il Sig. XXXXX è presente Abogado. A.L. del foro di Taranto il quale preliminarmente impugna e contesta quanto ex adverso prodotto ed articolato sia in linea di fatto che in punto di diritto. Si da atto altresì della presenza dello stesso opponente all'odierna udienza lo stesso sua sponte impugna, contesta e disconosce altresì tutta la documentazione prodotta ed in particolare l'allegato nr. 3 estratti di ruolo ed avvisi di accertamento.

In primis si vuole evidenziare che le intimazioni di pagamento “tutte”, poste a base dell'atto di pignoramento presso terzi sono state tutte oggetto di opposizione innanzi alla Commissione Tributaria di Brindisi come risulta dalle note di deposito mostrate al Giudice. Si premette dunque, come l'atto di pignoramento risulti emesso e fondato su titoli non definitivi.

Qualora ciò non dovesse essere di per se sufficiente per ottenere la richiesta sospensiva si vuole rappresentare all'Ill.mo Giudicante quanto segue:

è doveroso osservare che la ricostruzione effettuata da controparte riguardante altri rapporti di commerciali “in essere” da cui il Sig. XXXXX trae le sue sostanze per vivere è del tutto priva di realtà e avvalora ulteriormente la dannosità dell'azione intrapresa in suo danno. Ricostruzione fatta a tavolino senza alcun riscontro.

Posto che non esistono altri rapporti, come anche evidenziano le fatture relative ai rapporti commerciali intrattenuti dal Sig. XXXXX per gli anni 2011 e 2012, si rileva che se ci fossero state queste ulteriori fonti di reddito, sarebbero, anzi sono state ULTERIORMENTE pignorate da XXXXX.

E' la stessa controparte a darne prova alla fine della pagina 2 del libello difensivo: “A dimostrazione di ciò, si fa presente che l'Agente della riscossione, per le medesime ragioni creditorie, procedeva alla notifica di altri atti di pignoramento presso terzi notificati .. ” ne sono stati notificati 3 per l'esattezza.

Ancor di più ad horas si confermano quegli elementi utili per l'ottenimento della sospensiva fumus boni iuris (mancanza della validità del titolo) e periculum in mora (le somme pignorate non consentono di percepire reddito).

L'opponente è stato privato di tutto il reddito o (bontà altrui) dei redditi per sostenere la sua di persona e di coloro che convivono e vivono con lo stesso: moglie e tre figli.

Vi è più che la eccezione pregiudiziale avanzata da XXXXX afferente il difetto di giurisdizione del Giudice adito non può trovare accoglimento.

L'atto di pignoramento affonda le sue radici sia nelle cartelle esattoriali che nelle intimazioni di pagamento. Inoltre la conseguente azione esecutiva è stata avviata sia per tributi che per sanzioni. Ed è per questo che si ritiene ammissibile la proponibilità dell'opposizione mediante l'art. 57 Dpr 602/73 e la competenza del Giudice del Tribunale di Modugno anche in base all'art. 26 c.p.c..

Si vuole qui richiamare quanto già è stato affrontato nel merito dal Tribunale di Bari con la sentenza nr. 24/2010 Giudice Monocratico dott. A. Bianchi che relativamente ad una opposizione avente identica domanda ha così statuito: “in primo luogo deve osservarsi che l'azione esecutiva è stata avviata sia per la riscossione di tributi sia per la riscossione di sanzioni amministrative è pertanto ammissibile l'opposizione presentata dalla L.(parte opponente) in quanto l'art. 57 del Dpr 602/73, come motiviato dal D.Lg. 46/99, invocato dall'opposta, prevede l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione esclusivamente in relazione ai crediti tributari. L'eccezione di inammissibilità è dunque priva di fondamento”.

A corroborare ulteriormente il buon operato di questa difesa è intervenuta anche la Commissione Tributaria Prov.le di Novara, Sez I la quale ha così statuito: “l'atto di pignoramento del credito del debitore fiscale verso terzi, emesso ex art 72 bis DPR 602/73 ha natura analoga a quella propria dell'atto previsto dal precedente art. 72 dello stesso decreto e, comunque, è un atto esecutivo, successivo alla notifica della cartella, che consente una (parzialmente) nuova e più snella forma di esecuzione, dal momento che presuppone l'esaurimento della fase della riscossione ed apre una nuova fase, appunto della espropriazione, entro cui il pignoramento comunque esercitato si colloca, a nulla rilevando la circostanza poi che il pignoramento effettuato con ordine diretto costituisca uno strumento espropriativo semplificato e che solo la sua inottemperanza comporti l'onere di procedere nelle forme ordinarie, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2 D.Lg. n. 546 del 1992, sul ricorso proposto avverso a detto atto dell'esecuzione forzata è esclusa la giurisdizione del giudice tributario, mentre va affermata la giurisdizione dell'a.g.o., con il vantaggio per il debitore di unificare sotto una unica giurisdizione tutte le questioni che potrebbero essere dedotte nella fase esecutiva allorchè il credito da eseguire – come nella fattispecie abbia solo in parte il titolo tributario” Commissione Trib. Prov.le Novara, Sez. I 23/7/2012 nr. 89.

L'Avv. L.A., insiste nell'accoglimento della istanza di sospensione.

Vienedepositata copia dell'atto notificato sia all'Agente che al terzo pignorato, con allegata cartolina di ricezione. Si dà atto che nessuno si è costituito o comparso per la terza pignorata e pertanto se ne chiede la dichiarazione di contumacia. Il signor XXXXX dichiara di disconoscere ai sensi di cui all'articolo 215 codice di procedura civile le firme apposte sulle fotocopie riferibili alle presunte certificazioni delle notifiche.

Si rappresenta inoltre che la documentazione disconosciuta è stata prodotta in un copia e, come già richiesto, se ne doveva dare prova per l'originale. Al giudice stabilire in merito anche in considerazione del fatto che molte ricevute di ritorno non sono riferibili a XXXX (Creditore/Procedente),

È altresì presente per la XXXXX in sostituzione dell'avvocato XXXXXX, l'Avv. XXXXXX la quale nell'impugnativa di ogni avverso dedotto, eccepito e dichiarato, si riporta al contenuto della propria comparsa di costituzione risposta chiedendone l'integrale accoglimento.

In risposta a quanto ex adverso dedotto alla presente udienza, si fa rilevare quanto segue:

- per quanto concerne le intimazioni di pagamento prodromiche all'atto di pignoramento opposto si fa primariamente osservare che, pur non essendo stata fornita prova della asserita impugnazione, in ogni caso, non risultano esserci state cartelle sospese.

Ne consegue che sia esse che le prodromiche cartelle mai opposte costituiscono idonei titoli esecutivi;

- si impugna disconoscere e contesta la documentazione esibita in data odierna, stante la unilateralità e parzialità della terza produzione.

Ed invero, le asserite fatture nulla dimostrano in ordine alla pretesa unicità del rapporto lavorativo del signor XXXX con la società XXXXX. Sul punto, è alquanto indicativo il fatto che, con riferimento all'anno 2012, sono state seguite solo due presunte fatture ( la numero due del Febbraio 2012 e la numero nove risalente ad Agosto 2012) non escludendosi pertanto ulteriori prestazioni per altre società.

Quanto agli altri pignoramenti presso terzi nodificati dalla XXXXX, ovviamente essi non hanno consentito il recupero del credito per cui è causa donde la legittimità dell'azione intrapresa.

L'Avv. XXXXX insiste nelle eccezioni di inammissibilità della su esposta opposizione ai sensi dell'articolo 57 D.P.R. 602/73 quanto meno limitatamente ai crediti aventi natura tributaria.

Relativamente si ribadisce altresì il difetto di giurisdizione non potendo il Giudice Ordinario pronunciare nel merito (validità notifica, prescrizione, eccetera) di cartelle aventi ad oggetto tributi, in quanto ciò comporterebbe un'inammissibile travalicamento dei limiti posti inderogabilmente dall'articolo due della legge 546/92.

Parimenti si ribadisce l'incompetenza funzionale per i crediti di natura previdenziale, oltre che l'incompetenza territoriale dell'Illustrissimo Giudicante adito, trattandosi di crediti di competenza di Enti Impositori aventi sede in Brindisi, nonché di incompetenza per materia relativamente alle sanzioni amministrative.

Quanto al preteso disconoscimento, si eccepisce l'assoluta inammissibilità dell'avversa eccezione, stante la sua genericità della sua formulazione.

In ogni caso, pur ritenendosi inconsistenti le avverse doglianze, si chiede ove ritenuto opportuno, termine per la produzione degli originali degli avvisi di ricevimento esibiti. In ogni caso, di far rilevare che l'avviso di ricevimento, così come la relata di notifica, fanno fede fino a querela di falso non è mai stata né proposta né prospettato da controparte.

Da ultimo, si fa rilevare che tutti gli avvisi di ricevimento esibiti portano la stampigliatura del numero di cartella di riferimento.

In ragione di quanto esposto in comparsa nel presente verbale, si insiste pertanto nel rigetto dell'avversa istanza di sospensione, non essendo la stessa fondata né sul fumus boni iuris né su periculum in mora. Con riferimento a quest'ultimo di far rilevare che dà la terza dichiarazione dei redditi, si evince un volume d'affari pari ad euro 33.045,00.

L'Avv. L.A. ad integrazione di quanto innanzi e vista la sollevata eccezione circa la mancata prova dell'effettiva impugnazione degli avvisi/ intimazione di pagamento, deposita altresì numero 40 ricevute di deposito rilasciate dalla commissione tributaria di Brindisi.

Inoltre ci si oppone alla richiesta avanzata da controparte relativa alla produzione documentale in originale. Stante il dettato normativo la opposta aveva un termine perentorio per depositare gli atti a corredo della propria difesa. Ci si rimette alla decisione dell'Illustrissimo Giudicante.

Si insiste per la concessione della sospensione.

L'avvocato XXXX si oppone alla produzione della documentazione esibita, ribadendo in ogni caso l'ininfluenza e irrilevanza della stessa, ai fini del presente giudizio, in mancanza di un provvedimento giudiziale di sospensione e o di annullamento.

Fa inoltre rilevare che, quando all'esibizione degli originali degli avvisi di ricevimento non è stato posto un termine perentorio, tale non potendo certamente qualificarsi la mera rilevanza ex adverso avanzata.

Si insiste pertanto nelle domande ed eccezioni già formulate.

IL GIUDICE

rilevata la sua competenza sulla decisione del ricorso, posto che l'atto di pignoramento attiene sia a tributi che a sanzioni;

rilevata la copiosa documentazione afferente la impugnazione delle intimazioni di pagamento;

rilevata altresì la pendenza innanzi alla commissione tributaria di Brindisi dei ricorsi avverso le stesse;

valutata altresì ad oggi l'esistenza delle cartelle presupposto dell'atto di pignoramento presso terzi e la risalenza di alcune di esse ad epoca remota,

talché si intravede l'esigenza della tutela del diritto alla difesa dell'opponente

P.Q.M.

Il Giudice sospende l'atto impugnato e rilevata la regolare notifica del terzo pignorato ne dichiara la contumacia.rinvia l'udienza del 2 luglio 2013 per la prima udienza di comparizione nel merito.