Il Ministero della Giustizia risponde ad un quesito formulato da un Ufficio NEP in tema alla notifica del pignoramento presso terzi ed in particolare:

“1. l’ordine in cui procedere alle notificazioni del terzo e del debitore;
2. il momento in cui si concretizza il pignoramento, se con la notifica al terzo o al debitore e, quindi, quando effettuare il deposito dell’atto alla cancelleria del Tribunale competente;
3. come procedere, in caso di mancata notifica al terzo, ai fini della notifica al debitore.”

In primis il Ministero rammenta che la disciplina della notifica dell’atto nell’espropriazione presso terzi non statuisce un ordine di priorità tra terzo e debitore, ma è preferibile notificare il pignoramento prima al terzo, nella finalità di garantire il credito da sottrazioni o atti pregiudizievoli.

In ordine al secondo quesito, in tema di deposito da parte dell’Ufficiale giudiziario dell’originale dell’atto notificato al terzo presso la Cancelleria del Tribunale, per la formazione del fascicolo, il Ministero raccomanda agli Ufficiali, in ipotesi di mancata notifica al terzo, di restituire l’atto all’avvocato dell’istante “per le eventuali ulteriori indicazioni in merito, essendo venuto meno l’avvio effettivo del procedimento espropriativo”.

Da ultimo il Ministero dà chiarimenti in merito alla fattispecie che si realizza quando il creditore identifica più debitori del suo debitore che risiedono in circoscrizioni differenti, e vorrebbe citarli davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza di uno di questi. Circa le modalità di notificazione dell’atto di pignoramento presso terzi, viene precisato che esistono due diverse prassi operative: notificare l’atto per posta fuori dal circondario di competenza dell’Ufficio NEP presso il quale è stato intrapreso il procedimento di espropriazione, ovvero respingere la notificazione per posta. La prima prassi, per il Ministero, non deve essere condivisa.

Muovendo dal disposto dell’art. 28 c.p.c., la competenza statuita dal secondo comma dell’art. 26 c.p.c. in materia di esecuzione forzata (“per l’espropriazione di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore”) è esclusiva nonché inderogabile. All’inderogabilità consegue l’inapplicabilità al processo esecutivo dell’art. 33 c.p.c.  in tema di connessione soggettiva. Pertanto non è derogabile la competenza per territorio in ipotesi di connessione di cause proposte contro più soggetti. Da ciò consegue che il numero delle procedure sarà pari ai circondari di residenza dei terzi debitori del proprio debitore.

Nell’ipotesi in considerazione, con un solo titolo spedito in forma esecutiva, il creditore procedente, provvederà alla notifica di un pignoramento per volta, comportando un evidente dilatamento del tempo necessario per perfezionare tutte le notifiche, nonché una maggiore probabilità che vengano compiuti atti pregiudizievoli o sottrazioni ai patrimoni in questione.