Il caso riguarda la proposizione di opposizione ex art. 615 cpc formulata dal debitore, a seguito della notifica in suo danno di un atto di pignoramento presso terzi.
Nel caso specifico, a seguito di convalida di sfratto, si era avviata l'esecuzione per il recupero dei canoni non pagati contro uno dei due inquilini morosi, notificando atto di pignoramento terzi al datore di lavoro.
Si costituiva quindi il predetto soggetto,affermando di non aver mai abitato nel predetto immobile e di non aver sottoscritto il contratto di locazione.
Veniva verificata la regolarità della notifica degli atti precedenti, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e dell'atto di precetto.
L'opposizione veniva respinta, dato che l’azione si basa su motivi preesistenti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel caso particolare di opposizione ex art. 615 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità e di merito è concorde nel ritenere che: “attraverso l’opposizione all’esecuzione instaurata sulla base di una sentenza o di un provvedimento giudiziale esecutivo, non possono essere fatti valere motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione della sentenza o del provvedimento giudiziale esecutivo e l’eventuale contemporanea pendenza del giudizio cognitivo impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell’opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione. In questi casi, il giudicato eventualmente già formatosi, ovvero la pendenza del giudizio cognitivo nel corso del quale il titolo si è formato, impediscono di dedurre censure di merito o già assorbite da quel giudicato, ovvero tuttora oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione e consentono di dedurre, quali unici motivi di opposizione, fatti modificativi od estintivi verificatisi successivamente al formarsi del titolo” (tra le tante sentenze si cita: Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000 n. 12664 e Tribunale di Bologna, sez Distaccata di Imola sent. n. 13/2009).
Valga a ricordare questa chiara regola processuale Cass., sez. Ill, 07-10-2008, n. 24752: il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo.