a cura di Paolo Pozzan - avvocato Italiano in Portogallo (Lisbona ed Oporto)
  Il Consignment stock è il meccanismo attraverso il quale una azienda può validamente costituire un deposito di merce in un Paese UE, mantenendo la proprietà della stessa ed al contempo non avere una stabile organizzazione, garantendo in questo modo un servizio di fornitura just in time che può costituire un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti (soprattutto con i clienti manifatturieri soggetti e termini contrattuali molto rigorosi).
Il consignment stock è usualmente costituito in due modalità: o presso agente/distributore e come tale destinato a vari clienti finali, oppure presso un unico (grande) cliente finale.
Sino alla trasposizione della direttiva 2017/2455, qualsiasi modalità di il consignment stock obbligava l’azienda Italiana (o comunque estera) di registrarsi presso l’Istituto Nazionale Persone Giuridiche portoghese (RNPC) acquisendo un numero di identificazione come società straniera senza organizzazione stabile, e quindi procedere con la presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività fiscale, senza organizzazione stabile, con richiesta inquadramento ai fini dell'IVA, presso l'Autorità Fiscale e Doganale portoghese ai fini del consignment stock, con o senza - di solito sempre senza - nomina di un rappresentante fiscale - articolo 30 di CIVA – visto trattarsi di società con sede nella UE.
Successivamente, la società estera non stabilita poteva importare fisicamente in territorio portoghese i beni che costituivano il deposito merci, fatturando i beni a sé stessa utilizzando i due codici fiscali IT/PT.
Una volta costituito il consignment stock poteva procedere alla vendita finale con IVA in reverse charge, tramite un programma di fatturazione adeguato.
Procedendo quindi con la presentazione delle dichiarazioni periodiche di importazione UE - Intrastat - e di liquidazione IVA.
In data 24 agosto 2020 con la legge 49/2020 il governo portoghese ha recepito e trasporto (con ritardo) nell’ordinamento giuridico interno la direttiva 2017/2455 (il termine di recepimento della direttiva era 31/12/2019)
Con il recepimento della direttiva 2017/2455, è stata adottato un procedimento di semplificazione IVA per cui è possibile non avere una posizione fiscale IVA aperta qualora il deposito di merce (consignment stock) sia presso o per un unico cliente finale.
In questo caso di consignment stock presso cliente unico è quindi possibile procedere direttamente all’invio della merce senza dover acquisire una previa posizione IVA nazionale, essendo tuttavia obbligatorio sottoscrivere un contratto che regoli il rapporto di deposito e prelievo della merce con il suddetto cliente unico.
 Il deposito della merce presso il cliente potrà durare al massimo 12 mesi, decorso tale termine di 12 mesi, la merce in deposito dev’essere obbligatoriamente fatturata al cliente portoghese oppure prelevata dal magazzino e resa al fornitore estero.
Il contratto che regola il rapporto di deposito e prelievo della merce presso il cliente finale portoghese è un contratto di Call of Stock.
Il Call of stock è quel particolare contratto con il quale il cedente italiano trasferisce fisicamente le merci ad un cessionario (comunitario), ma dove il passaggio della proprietà e la relativa fiscalità non avvengono al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il cessionario preleva i beni dal magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita.
Da precisare che il deposito presso il cliente unico, avviene normalmente in due modalità. O presso il magazzino del cliente finale, che provvederà alla sua custodia e prelievo, oppure presso un magazzino terzo prestatore di servizi di logistica e trasporto.
Nel caso di deposito diretto presso il magazzino del cliente finale, il contratto di call of stock includerà anche norme relative ad un contratto di deposito, stabilendo le modalità e responsabilità per la custodia (costituzione di assicurazioni ecc..), prelievo, comunicazione e rispettiva fatturazione della merce al cliente.
Nel caso di deposito presso un magazzino di logistica e trasporti terzo, l’azienda italiana dovrà predisporre due contratti sparati. Un contratto di call of stock con il cliente finale portoghese che regola il prelievo, comunicazione e fatturazione della merce, ed un contratto di deposito, custodia e consegna della merce (al cliente finale) con il prestatore di servizio di logistica.

a cura di Paolo Pozzan - avvocato Italiano in Portogallo (Lisbona ed Oporto)