Tribunale di Grosseto
Ordinanza 3-9 aprile 2014 (Giudice Ottati)
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3 aprile 2014 nel procedimento n. (…) V.G., osserva:
1. Il provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri dello stato civile l'atto di matrimonio celebrato con rito civile il 6.12.2012 a New York (USA) tra i sigg. G. C. e S. B. si fonda sulle seguenti motivazioni:

a) la normativa italiana non consente che persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio;
b) non è possibile trascrivere l'atto di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso, "in quanto nel nostro ordinamento non è previsto il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso in quanto in contrasto con l'ordine pubblico”;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 dispone che la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio;
d) non è applicabile, nel caso di specie, la normativa contenuta nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (CEDU), ancorché ratificata con la legge n. 849 del 1955, la quale la esclude stabilendo all'art. 9 che "il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole in ordine all'accoglimento del ricorso ex art. 95 del DPR n. 396 del 2000 presentato dai sigg. C. e B. avverso il succitato provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto sul presupposto che l'ordinamento italiano non attribuisce effetti giuridici al matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso e, pertanto, la trascrizione di unioni omosessuali non è possibile.
Sia l'Ufficiale di stato Civile del Comune di Grosseto sia il Pubblico Ministero hanno fatto riferimento, tra l'altro, alla sentenza n. 4184 del 15.3.2012 della Corte di Cassazione.
2. Si osserva, innanzitutto, che il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è inesistente per lo stato italiano (Cass. n. 4184/12) e non è contrario ali'ordine pubblico, come la Suprema Corte ha riconosciuto, sia pure non esplicitamente, nella seconda parte della motivazione della sentenza n. 4184/12 laddove ha richiamato la sentenza 24 giugno 2010 della Corte Europea dei diritti dell'uomo (prima sezione caso Shalk e Kopf contro Austria) con la quale è stato stabilito che “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'art. 12 della CEDU debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto”, ed ha affermato che “il diritto al matrimonio riconosciuto dall'art. 12 della CEDU ha acquisito un nuovo e più ampio contenuto, inclusivo anche del matrimonio contratto tra due persone dello stesso sesso”.
3. La normativa di riferimento per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all'estero corrisponde, essenzialmente, alle seguenti disposizioni:

a) l'art. 18 del DPR n. 396 del 2000, secondo cui gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari ali'ordine pubblico;
b) l'art. 115 del codice civile, secondo cui il cittadino italiano è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione I del capo III del titolo VI del libro primo anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio";
d) l'art. 28 della legge n. 218 del 1995, secondo cui "il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento";
e) l'art. 65 della legge n. 218 del 1995, secondo cui “hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità quando essi sono stati pronunciati dall'autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producano effetti all'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”.

4. Alla luce delle sopra richiamate normative, il tribunale ritiene che l'atto di matrimonio oggetto del ricorso dei sigg. C. e B. possa essere trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Grosseto, non essendo ravvisabile, nel caso di specie, alcuno degli impedimenti derivanti dalle stesse disposizioni in quanto:

a) come chiarito al punto 2, il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso celebrato ali'estero non è contrario ali'ordine pubblico;
b) nelle norme di cui agli artt. da 84 a 88 del codice civile non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio;
c) l'art. 27 della legge n. 218 del 1995 contiene un implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione I del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile, dunque vale quanto precisato alla precedente lettera b);
d) è incontestato che il matrimonio celebrato ali'estero è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo della celebrazione, come nel caso di specie;
e) è incontestato che il matrimonio in oggetto è produttivo di effetti giuridici nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato e non è contrario all'ordine pubblico;

e non essendo previsto, nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che, quindi, spieghi effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato, non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum” (Cass. n. 17620/13; Cass. n. 10351/98).P.T.M. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grosseto di trascrivere nei registri di stato civile il matrimonio contratto in data 6.12.2012 in New York (USA) con rito civile tra C. G., nato a (…) in data (…) e B. S., nato a (…) (…) il(…).
Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2014.