Introduzione.
Il mercato comune ha agevolato la formazione di patrimoni “europei”, la cui composizione puo’ essere costituita, ad esempio, da conti correnti, partecipazioni societarie, immobili e terreni. La dipartita del titolare di un patrimonio “europeo” pone delle questioni di primaria importanza: qual è la legge applicabile alla successione? Qual è il giudice competente in caso di controversia tra gli eredi, legatari o altri soggetti interessati? Il Regolamento (UE) n. 650/2012 si è posto come obiettivo quello di assicurare il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, così da ridurre i conflitti fra ordinamenti, avendo a mente che l’applicazione dei criteri di collegamento previsti dalle varie leggi nazionali ha dato adito, a scapito della certezza del diritto, a fenomeni di doppio rinvio o depeçage (frazionamento).
 
La giurisdizione.      
Emanato il 4 luglio 2012 ed in vigore dal 17 agosto 2015, il Reg. (UE) n. 650/2012 disciplina la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, l’accettazione e l’esecuzione degli atti pubblici in materia successoria.  Il Regolamento si applica alle successioni che presentano un collegamento fra due o più Stati europei oppure a quelle successioni, apertesi in uno Stato membro, ma collegate ad uno o più Stati extra-UE.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento: la materia fiscale, doganale e amministrativa, lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia, le questioni riguardanti scomparsa, assenza o morte presunta di una persona fisica, le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte, i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, come le donazioni.

Foro generale. Il Regolamento prevede, come foro generale competente a decidere sull’intera successione, il foro dello Stato del luogo di ultima residenza del defunto. Tale criterio, in assenza di deroga delle parti, ha forza assoluta: la Corte Europea, ad esempio, ha negato la competenza al rilascio del certificato successorio europeo dell’Autorità dello Stato membro in cui si trovano i beni del patrimonio ereditario (cfr. Corte giustizia UE sez. II, 21/06/2018, n.20).

Competenza sussidiaria. Se al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in alcuno degli Stati membri, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano i beni del patrimonio ereditario sono competenti a decidere, sempre sull’intera successione, nel caso in cui:
  • Il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro.
  • La precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a 5 anni dall’ultimo cambiamento di residenza.
In assenza delle condizioni appena accennate, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano i beni ereditari possono decidere unicamente sulle questioni inerenti i singoli beni sul territorio nazionale.

Forum necessitatis. Il Regolamento prevede altresì una clausola di salvaguardia, nel senso che l’autorità di uno Stato membro puo’ dichiararsi competente, ove risulti impossibile intentare un’azione in uno Stato terzo con cui la causa ha uno stretto collegamento. 
Nell’ipotesi in cui l’eredità comprenda beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più beni, qualora un’eventuale decisione possa non essere riconosciuta né dichiarata esecutiva da detto Stato. L’organo giurisdizionale adito deve verificare d’ufficio la competenza, dovendosi dichiarare incompetente, nel caso in cui non si rispettino i criteri di collegamento stabiliti.
 
Legge applicabile.
Il Regolamento, all’art. 21, stabilisce la coincidenza di forum e ius: la legge applicabile all’intera successione sarà quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. La coincidenza tra forum e ius è una delle più importanti innovazioni previste dal Regolamento. In precedenza, la scelta della legge applicabile era lasciata alle disposizioni di diritto internazionale privato nazionali, sicché il Giudice di uno Stato membro poteva trovarsi a decidere su una successione applicando un diritto estero. Si pensi alla legislazione internazionalprivatistica di Italia e Polonia, nel caso di successione – apertasi in Polonia - di cittadino italiano domiciliato in Polonia. Il giudice competente, quello polacco, si sarebbe trovato a decidere applicando il diritto italiano in forza del rinvio – accettato dall’ordinamento italiano, ai sensi dell’art. 46 l. 218/1995 - di cui all’art. 64 della legge di diritto intern azionale polacca, che pone come criterio di collegamento quello della cittadinanza, a tutto svantaggio della certezza del diritto e della durata dei processi.  È opportuno constatare che la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte e dei patti successori è retta dalla legge che regolerebbe la successione al momento in cui si dispone, mediante una fictio iuris.
 
Possibilità di scelta.
Il Regolamento concede al soggetto di pianificare la successione in materia di scelta della legge applicabile all’intera successione e di giurisdizione: può essere scelta esclusivamente la legge dello Stato – anche terzo – del quale una persona ha la cittadinanza, salvo il limite dell’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione. Pur costituendo una novità assoluta nel panorama legislativo comunitario, la facoltà di scelta potrebbe dar luogo a situazioni di incertezza e a fenomeni di applicabilità di più leggi, ove si consideri, a titolo esemplificativo, che, se da un lato la legge designata regola “la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi”, dall’altro il Regolamento esclude dal proprio ambito di applicazione i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali la donazione.
 
Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze
Anche in materia successoria, la legislazione comunitaria persegue l’obiettivo di rendere immediatamente riconoscibile senza formalità qualsivoglia decisione, giudiziale o stragiudiziale che sia. Per ottenerne l’esecutività, invece, l’interessato dovrà richiedere una dichiarazione di esecutività nello Stato in cui si deve far valere, che puo’ essere negata solo per le ragioni tassativamente elencate dall’art. 40 (manifesto contrasto con l’ordine pubblico, difetto di notifica dell’atto introduttivo della causa la cui sentenza è richiesta per il riconoscimento, contrasto tra giudicato formatosi nello Stato in cui è richiesto il riconoscimento ovvero con giudicato di un altro Stato membro).
 
Il certificato successorio europeo.
Altra novità introdotta dal Regolamento è l’istituzione del certificato successorio europeo, un documento atto a provare a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie; b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato; c)
i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità (cfr. art. 63 Regolamento). Il certificato europeo è rilasciato dall’autorità competente (in Italia è il Notaio, in Polonia puo’ essere richiesto indifferentemente al Tribunale o al Notaio) del Paese individuato secondo i criteri sopra esposti. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad una qualsiasi procedura.
 
Considerazioni finali. L’introduzione del Regolamento (UE) n. 650/2012 ha apportato delle modifiche tali da espungere le questioni ereditarie transnazionali dal cono d’ombra del diritto, nel quale erano da sempre relegate, a tutto beneficio dei cittadini comunitari e degli interpreti, in particolare rispetto:
  1. alla facoltà di scelta della legge applicabile e della giurisdizione;
  2. alla coincidenza tra forum e ius;
  3. al certificato successorio europeo.
Le prime applicazioni del Regolamento hanno dimostrato la bontà del progetto legislativo europeo, nella prospettiva di un’Europa sempre più unita, dal punto di vista economico e del diritto.