AZIONE IN RISARCIMENTO DANNO DI UN AGENTE FRANCESE
 
Una decisione della Corte di appello di LYON ha nuovamente fatto applicazione del principio ormai di giurisprudenza di rigettare la domanda di un agente francese nei confronti del proprio preponente (nel caso presente italiano) quando viene constatato dai giudici che il mandatario non ha trattato con la clientela.
Ricordiamo che l’articolo 1 della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti definisce l’agente come segue :
2. Ai sensi della presente direttiva per «agente commerciale» si intende la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona, qui di seguito chiamata «preponente», la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente. »
L’articolo 3 della Direttiva riprende di nuovo l’obbligo di trattare:
« 2. In particolare, l'agente commerciale deve:
adoperarsi adeguatamente per trattare ed, eventualmente, concludere gli affari di cui è incaricato; »
La versione francese della Direttiva utilizza la parole “négocier” la quale potrebbe essere tradotta in negoziare oppure trattare.
Precisiamo inoltre che la legge francese del 25 Giugno 1991, di trasposizione della Direttiva, integrata nel Codice di commercio francese negli articoli L 134-1 e seguenti, ha ripreso la stessa parola négocier” nell’articolo L 134-1 :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale. »
Precisiamo che il Codice civile italiano non usa della parola negoziare oppure trattare.
Sul fondamento di questi due testi di legge – direttiva e Codice di commercio francese, la Giurisprudenza francese esclude l’applicazione della legge sull’agente di commercio all’intermediario che non tratta con la clientela.
Questa giurisprudenza è stata iniziata nel 2000 all’occasione di un litigio tra un agente e un fornitore di abbonamento telefonico.
In questa affare l’agente aveva solo la possibilità di fare firmare dei contratti di abbonamento senza potere intervenire in nessuno modo in particolare sul prezzo.
Questa giurisprudenza è stata all’inizio molto difficilmente applicata dal Tribunali e Corti di appello.
Tuttavia abbiamo raccolto 17 sentenze della Suprema Corte in questo senso e oltre 19 sentenze di Corti di appello.
La conseguenza del tale rifiuto è l’impossibilità per l’intermediario di richiedere la condanna del suo preponente a pagare un indennità nel caso di cessazione del contratto sulla base della legge sul contratto d’agenzia.
Le giurisdizioni francesi precisano che l'onere della prova di avere negoziato ricade su colui (l’intermediario) che invoca quel fatto a sostegno della propria tesi e deve quindi dimostrare i fatti costitutivi.
Abbiamo avuto l’opportunità di ottenere in diverse volte l’applicazione di questa giurisprudenza e l’ultima volta con la Corte di appello di LYON il 9 novembre 2017 la quale ha rigettato la domanda di un agente di commercio francese nei confronti di un preponente italiano.
La Corte di LYON ha giudicato che l’agente non aveva portato la prova di avere negoziato in maniera permanente.
Questa sentenza è interessante in quanto non solo conferma bene che l’onore della prova ricade sull’agente ma aggiunge che questa negoziazione deve essere permanente.
Significa che la negoziazione occasionale viene esclusa.
Rimane la problematica della definizione della negoziazione. Detto in un modo diverso : quali sono i criteri del giudice per considerare che l’intermediario ha negoziato ?
Un sentenza della Suprema Corte francese con sentenza dl 15 marzo 2017 ha che un intermediario può essere considerato come un agente al senso della legge francese e della Direttiva CE quando :
  1. Organizza degli incontri con i compratori
  2. Propone l’impiantazione di prodotti
  3. Visita i negozi (boutiques)
  4. Formula offerte commerciali
  5. Propone cataloghi di prodotti
  6. Propone termini di consegna
  7. Propone delle quantità (volumi) e dei prezzi
La Corte di cassazione non ha precisato ancora se tutti i criteri devono essere realizzati oppure una parte sola.
Non viene neanche precisato se tutti i criteri hanno lo stesso valore.
Tuttavia si può pensare che i punti 1 a 5 sono abituali e che solo i punti 6 e 7 sono determinanti a convincere un giudice di primo e secondo grado.
Precisiamo ancora da lunga e consolidata giurisprudenza i giudici non posso no prendere in considerazione l’intitolato del contratto oppure quello utilizzato tra le parti.
Sola l’effettiva attività dell’intermediario deve essere presso in considerazione dal giudice. Tuttavia l’intitolato del contratto e gli abitudini tra le parti sono in ogni modo quasi sempre studiati dai Giudice.
 
Avv. Paul BONSIRVEN
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