La legge francese in materia d'indennità di cessazione oppure di rottura di un rapporto di agente di commercio.

Conviene ricordare al visitatore che in Francia l’indennità dovuta all’agente di commercio nel caso di rottura del contratto oppure scadenza nel caso di contratto a durata determinata, è frequentemente determinata dai tribunali francesi a 2 anni di provvigioni, tale totale viene calcolato sulla media degli ultimi 3 anni.
Ricordiamo che l’indennità in Francia non viene limitata. Non esiste nessuno limite, come in Italia, ad un anno di provvigione calcolata sulla media degli ultimi 5 anni art. 1751 del Codice civile italiano, cosi formulato :
“L'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.”
In Francia la sola possibilità per il preponente di eludere tale indennità è di motivare la rottura del rapporto e di essere in grado di dimostrare e documentare la colpa grave dell’agente di commercio.
Tuttavia resta nel definire la colpa grave dell’agente. Di solito i tribunali francesi richiamo al preponente dei fatti e inadempienze della parte dell’agente talmente gravi che non consentano neanche il procedimento anche provvisorio del rapporto.

Il caso che è stato sottoposto alle giurisdizioni di primo grado e di appello.

Allegando diversi colpe gravi della parte del suo agente di commercio francese, un proponente proceda alla risoluzione del rapporto. Il mandante si accorge un mese dopo la rottura che il suo agente di commercio lavorava per conto di un’altra ditta e per dei prodotti  concorrenti.
Negando le colpe gravi l’agente di commercio richiama il versamento di un’indennità di cessazione del rapporto e un’indennità di preavviso e chiama in causa il preponente per ottenere la sua condanna.
Nel corso dell’istanza il mandante allega la concorrenza sleale del suo agente.

La sentenza di secondo grado della Corte di appello di PARIS.

Con sentenza del 15-09-2016 la corte di appello di PARIS, adita dal preponente condannato in primo grado, conferma la sentenza di primo grado e condanna di nuovo il mandante a pagare all’agente di commercio sia l’indennità di rottura del rapporto che l’indennità di preavviso.
La Corte d’appello di PARIS considera che la commercializzazione della parte dell’agente di prodotti concorrenti non può essere interpretata come colpa grave in quanto è stata scoperta dal preponente solo dopo la rottura.

La sentenza della Corte di cassazione.

La Corte di cassazione non accettata la sentenza della Corte di appello di PARIS.
Per la Corte suprema francese non è rilevante :
che la concorrenza sleale dell’agente sia stata scoperta dopo la rottura
e che non sia stata precisata nell’atto di rottura,
purché sia stata commessa tempo prima della rottura.
CASS 14-02-2018

CONCLUSIONI :

È ormai possibile per evitare di pagare qualsiasi indennità di rottura oppure di preavviso di allegare la colpa grave dell’agente anche nel caso di scoperta dopo la rottura.
Di conseguenza il preponente dovendo rompere il rapporto con il suo agente di commercio francese dovrebbe controllare il lavoro del proprio agente di commercio e ricercare e indentificare eventuale colpa grave per evitare di pagare la detta indennità.

Avv. Paul BONSIRVEN
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