ASPETTO - PRELIMINARE
 
Esistono in Portogallo due tipi di responsabilità del produttore, la responsabilità diretta del produttore, sancita dal DL 84/2008 che ha trasposto la direttiva Directiva n.º 1999/44/CE e la responsabilità oggettiva ed extracontrattuale del produttore sancita dal DL 383/89 che ha trasposto la direttiva 85/374/CE.
 
 
A -  RESPOSABILITÁ DIRETTA DEL PRODUTTORE
 
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA CONTRATTUALE CONFERITA AL DISTRIBUITRE
Caso esista tra le parti un contratto che conferisce una garanzia specifica (24mesi / 36 mesi) al distributore, la medesima deve intendersi come una garanzia attribuita volontariamente dal Produttore al  distributore che si estende automaticamente alla filiera di vendita.
Infatti trattandosi di un rapporto tra commercianti/professionisti (imprenditori) il termine legale sarebbe molto più corto (codice commercio portoghese o Convenzione di Vienna danno termini inferiori ai 15 giorni), essendo possibile arrivare ai 12/24/36 mesi solo a seguito di una garanzia volontaria.
In ogni caso il termine della garanzia deve considerarsi dalla consegna tra le parti dei beni.  Potrà esistere una zona d’ombra, e quindi di discussione, relativamente al “vizio occulto” ovvero il vizio non percettibile ad  occhio nudo, essendo necessario un test o comunque un uso del bene per la sua rilevazione. La posizione che difendiamo, e che risulta anche della giurisprudenza è che comunque è onere del distributore (in qualità di commerciante/professionista – organizzato imprenditorialmente) verificare per campionatura la conformità del prodotto alla consegna.
Rileviamo inoltre che la legge 84/2008 relativa alla responsabilità diretta del produttore per effetti di garanzia, sussiste solo avanti al consumatore finale e non avanti il distributore o altri professionisti intermedi nella filiera/catena di vendita del prodotto (sub-distributori, installatori).
Il produttore potrà essere responsabilizzato solo su azione/iniziativa del consumatore finale che potrà:
 
a)      Citare direttamente il produttore.
 
b)      Far chiamare indirettamente il Produttore all’azione dal distributore nell’esercizio del suo diritto rivalsa.
 
La ns opinione è quindi possiamo trovarci di fronte a 3 termini di garanzia distinti.
PRIMO: Termine garanzia volontario del produttore al distributore che parte dalla consegna della merce. Questa è una garanzia commerciale tra professionisti.
SECONDO: 24 messi - dalla consegna del bene al consumatore finale in forza della legge 84/2008 se produttore citato direttamente da consumatore finale.
TERZO: 5 anni- dalla consegna del bene al distributore  in azione di regresso del medesimo una volta che è stato citato dal consumatore, oppure direttamente dal Distribuitore provando che a sua volta ha pagato/indennizzato, in diritto regresso il suo acquirente, (sub-distributore) e che costui, a sua volta, ha pagato/indennizzato in diritto regresso il suo acquirente (installatore) sino al consumatore finale che deve necessariamente aver promosso la filiera di rivalse.
Il termine di 24 mesi dalla consegna al consumatore finale e di 5 anni non esiste se la richiesta ha origine da venditori professionisti intermedi, ma solo se promossa dal consumatore finale non professionista.
Si rileva, come più avanti (nel diritto rivalsa) si spiegherà, che solo il consumatore finale può citare direttamente il produttore, viceversa i venditori intermedi possono esercitare il diritto di rivalsa rispettando tutta la filiera, ovvero l’installatore può esercitare il diritto di rivalsa colo contro  sub-distributore che gli ha venduto il prodotto e non contro il produttore.
Quindi fuori dall’ambito dalla garanzia volontaria il produttore può essere citata solo dal consumatore finale o dal distributore solo se citato direttamente dal consumatore finale oppure in sequenza di diritto rivalsa, ma non da altri acquirenti intermedi.

Avv. Paolo Pozzan Avvocato in portogallo
Porto e Lisbona
www.paolopozzan.com