A cura di Paolo Pozzan Avvocato Portogallo (Porto e Lisbona)
  POSSIBILITÀ PER IL CONSUMATORE FINALE DI AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE PER VIZI DEL PRODOTTO Conforme spiegato sopra è possibile al consumatore finale e solo costui (quindi sino esclusi i professionisti intermedi) citare il produttore potendo chiedere solo la sostituzione del prodotto o sua riparazione salvo che non si dimostri essere impossibile, o comunque sproporzionato (inteso come eccessivamente oneroso) considerando il valore dell’intervento comprato con il valore del bene senza difetto, e importanza del difetto o possibili soluzioni alternative.
Il distributore è solidalmente responsabile con il porduttore .
 
i) TERMINE DI GARANZIA RICONOSCIUTA AL CONSUMATORE;
Per i beni mobili è di 2 anni dalla consegna per gli immobili 5 anni. Per un bene è destinato a incorporare un bene immobile, intendiamo che sono comunque 2 anni, ovvero termine per bene mobile.
ii)  NATURA DELL’AZIONE;
È una azione civile di responsabilità contrattuale con il distributore e indirettamente con il consumatore finale.
 
iii) PRESUPPOSTI NECESSARI PER L’ESPERIBILITÀ;
Essere consumatore finale, inteso come acquisto non professionale. Oppure, in diritto di recesso, aver indennizzato l’acquirente e questo a sua volta aver indennizzato il suo acquirente sino al consumatore finale.
 
iv) TERMINE DI PRESCRIZIONE;
Dal Consumatore al produttore non sono definiti espressamente dalla legge, ma possiamo considera che estensivamente si applicano i termini prescrizionali previsto per il venditore al consumatore:
2 anni dalla consegna al consumatore, e comunque  2 mesi dalla scoperta del vizio. Questi termini sono per fare la denuncia/comunicazione al venditore/produttore, dopo la denuncia il consumatore ha 2 anni per promuovere l’azione legale. Dopo tale termine decade definitivamente da ogni diritto.
 
v)  LEGGE APPLICABILE QUALORA IL PRODUTTORE NON RISIEDA IN PORTOGALLO.
In base alle convenzioni di Roma I e II, riteniamo che la prestazione caratteristica sia del venditore, per cui la legge applicabile sarebbe quella del venditore. Ovvero la Convenzione di Vienna.
Il Portogallo non ha rettificato la Convenzione di Vienna tuttavia la medesima è applicabile nella misura in cui la legge italiana sia applicabile visto che la convenzione per essere applicata esige che basti che sia applicabile la legge di uno Stato sottoscrivente.
Tuttavia nel caso in analisi la responsabilità del produttore non sarebbe avanti il distributore, ma avanti consumatore finale. In qs caso al legge specifica (84/2008) stabilisce (art- 11) una norma di salvaguardia per cui - se la legge applicabile, per principio di connessione più stretta, fosse una legge straniera, questa può essere allontanata dal consumatore finale (onere prova sua) qual’ora dimostri che la medesima è meno favorevole al consumatore.
Trattandosi di diritti del consumatore finale esiste quindi una norma imperativa di proibizione di derogatio in pejus.
È quindi evidente che una difesa chiedendo l’applicazione della normativa italiana dimostrando essere meno favorevole (questo sarebbe l’unico interesse del pruttore ad invocare la normativa italiana) non coglierebbe.

Avv. Paolo Pozzan
Avvocato Portogallo (Porto e Lisbona)
www.paolopozzan.com