a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

Il contratto di lavoro puo cessare per caducità, revoca per muto accordo, licenziamento/risoluzione, denuncia unilaterale del dipendente (dimissioni).

Il contratto cessa per caducità com la realizzazione del suo termine risolutivo (per i contratti a termine); per impossibilità assuluta di dare o ricevere lavoro o per pensionamento (anzianitá o invaliditá) del dipendente. 

Il contratto cessa per revoca per muto accordo tra le parti, quando, nel rispetto della libertà contrattuale, entrambe le parti pattuiscono la fine del contratto di lavoro. A protezione del dipendente l’accordo di revoca del contratto di lavoro dev’essere scritto, ed é previso un diritto di ripensamento nei 7 gironi succesivi per il lavoratore se la firma di quest’ultimo, nella dichiarazione di revoca, non é stata riconosciuta da notaio.

La risoluzione contrattuale del contratto di lavoro puo operare unilateralmente per volontá di una delle parti. Nel caso operi per volontá del datore di lavoro viene denominata licenziamento ed é possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge. · Il licenzimento puo essere originato:

1 – Per fato imputabile al dipendente: quando occorra un evento imputabile al dipendente che per la sua gravitá o reiterazione determini l’immediata impossibilitá di mantenere in essere il contratto di lavoro.

2 – Collettivo: quando nel epriodo di 3 mesi siano licenziati piú di 2 o 5 dipendenti (a seconda delle dimensioni della azienda) per ragioni di chiusura di sezioni, dipartimenti o congiunturali di mercato.

3 – Per estinzione del porto di lavoro: quando le mansioni svolte da un dipendente cessino all’interno di una società.

4 – Per disadattamento del dipendente: quando, posteriormente al perido di prova, si verifichino eventi che determinino una non adeguazione del lavoratore al posto di lavoro (riduzione produzione, rotture reiterate di macchinari, rischio sicurezza per il dipendente o terzi).

Per i vari tipi di licenziamenti sono previsti vari procedimenti piú o meno complessi, a seconda del tipo di licenziamento e delle dimensioni dell’azienda, o esistenza di una comissione sindacale interna all’azienda.

Il licenzimento genera vari effetti, non ultimo il diritto ad un indennizzo (salvo nell’ipotesi di licenziomento per fatto imputabiule al dipendente). Nel caso in cui il licenziamento sia giudizialmente dichiarato illecito, il lavoratore há diritto ad essere indennizzato dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonchè alle retribuzioni non riscosse, e alternativamente alla reintegrazione nel posto di lavoro o ad una compensazione sostitutiva pari a 15/45 giorni di lavoro per ogni anno o frazione di anzinitá lavorativa. 435 a 439 CT. 

La risoluzione contrattuale puo avvenire per volonta del lavoratore – 441 CT - quando occorra giusta causa (non pagamento o ritardo pagamento retribuzione, violazione regole legali su sicurezza e igene, aplicazione di sanzione abusiva, ecc…)

La risoluzione dev’essere comunicata in forma scritta nel termine di 30 gioni dal fatto. Nel caso di risoluzione per giusta causa il lavoratore há diritto ad una compensazione pari a 15/45 giorni di lavoro per ogni anno o frazione di anzinitá lavorativa. · Il lavoratore puo procedere alla denuncia unilaterale del contratto senza giusto motivo, (dimissioni) – 447 CT - attrverso comunicazione scritta al datore di lavoro concedendo un pré-avviso di 30 o 60 gioni conforme il contratto di lavoro sia in essere da piú o meno di 2 anni.

Nel contratto a termine risolutivo, il termine di preavviso é di 30 o 15 giorni conforme il contratto sia superiore o inferiore a 6 mesi. In caso di mancato preavviso il lavoratore deve corrispondere la datore di lavoro un indenizzo pari allo stipendio per il período di preavviso mancante oltre all’eventuale resposabilitá civile contrattuale per i danni causati com la violazione del pré-avviso. 

Anche nel caso di dimissioni, se la firma del lavoratore nella lettera di dimissioni non é riconosciuta da notaio, il lavoratore há il diritto di ripensamento sino al 7º giorno succesivo, a patto che metta simultaneamente a disposizione del datore di lavoro l’eventuale somma ricevuta a titolo di indennizzo.

È interpretata come denuncia unilaterale (dimissione) l’eventuale abbandono del posto di lavoro da parte del lavoratore (assenza pari a 10 giorni effetivi senza comunicazione). Ovviamente il lavoratore incorre nella penalità per mancato pré-avviso.

Avv. Paolo Pozzan

Studio Legale Pozzan

Porto – Lisboa
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