L’ OBBLIGO DI RIACQUISTO DELLO STOCK DA PARTE DEL PREPONENTE

Una delle questioni che normalmente sorge in caso di risoluzione di un contratto di distribuzione è sapere se esiste o meno l’obbligo di riacquisto dello stock da parte del Proponente.

In Portogallo la regola generale per il riacquisto dello stock è la libera contrattazione delle parti. Quindi se il contratto di distribuzione non prevede espressamente l’obbligo per il Preponente di riacquistare lo stock quest’ultimo non sarà, in linea di principio, obbligato a ciò.

Infatti nel sottoscrivere un contratto i distribuzione per concessione di vendita, il Concessionario ha assunto il rischio d’impresa quindi il rischio di avere degli invenduti.

Nei casi in cui il Preponente non è obbligato al riacquisto dello stock deve tuttavia essere garantito al Concessionario, non solo che potrà continuare a rivendere i prodotti sino ad esaurimento stock, come potrà esigere la dal Preponente la dovuta assistenza tecnica. Infatti il diritto di non riacquisto dello stock da parte del Preponente non può essere  separato dall’obbligo di assistenza necessario affinché il Concessionario continui a vendere la merce in stock. Ovvero .. ubi commoda ibi incommoda …

Come abbiamo specificato la regola della previsione o non previsione contrattuale dell’obbligo di riacquisto dello stock, è un principio generale. Questo significa che in taluni casi la giurisprudenza può prevedere l’obbligo per il Preponente di riacquistare lo stock anche se non esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a tanto.

I casi nei quali la giurisprudenza ha creato questo obbligo per il Proponente sono i casi in cui è avvenuta una denuncia del contratto di distribuzione senza il dovuto preavviso, e quindi senza dare il tempo ragionevolmente necessario per il distributore Concessionario poter rivendere lo stock, oppure quando il Preponente, per una sua strategia di mercato, imposta al Concessionario, obblighi quest’ultimo a mantenere uno stock sproporzionato e manifestamente elevato in relazione alle medie di vendita.

 Infatti in quest’ultimo caso, se il Preponente non fosse obbligato a riacquistare lo stock, il Concessionario si ritroverebbe con uno stock manifestamente eccessivo per imposizione unilaterale del Preponente.

Quindi in conclusione la regola generale è quello per cui il riacquisto dello stock da parte del Preponente è obbligatorio solo se esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a ciò, tuttavia in taluni casi, come nella risoluzione senza rispetto del preavviso o obbligando il Concessionario a mantenere uno stock esagerato per le reali necessità, il Preponente può essere obbligato a riacquistare lo stock.

 LA CLAUSOLA DEL VOLUME MINIMO D’AFFARI ANNUALE

Un’altra clausola che a volte può dare delle difficoltà interpretative è la clausola che preveda un volume minimo d’affari annuale.

In Portogallo è valida e perfettamente accettabile l’introduzione in un contratto di distribuzione una clausola di volume minimo d’affari annuale.

La definizione di una clausola di volumi d’affari annuale minimo, può essere fatta in vari modi, può definire un minimo manuale fisso e costante, per esempio 750.000,00€,  o può prevedere un minimo iniziale ed un incremento annuale costante, per esempio 750.000,00e annuali che devono aumentare del 3% ogni anno, oppure del 10% i primi 5 anni e del 5% negli anni seguenti.

Oltre a ciò la clausola contrattuale del volume minimo di affari non ha nessuna finalità se non associata ad una clausola comminatoria e sanzionatoria. Per questa ragione la clausola di volume minimo di affari deve essere associata ad una clausola risolutiva espressa per cui si prevede che in caso di non raggiungimento in uno o più anni del volume minimo di affari il Preponente ha il diritto di recedere con giusta causa dal contratto.

Tuttavia perché la clausola di volume minimi d’affari sia valida ed efficace e si eviti di incorrere in possibili litigi o nullità si consiglia di rispettare due principi fondamentali:

A – Introdurre un volume d’affari  realmente possibile

B – Non tollerare eccessivamente la sua violazione

Infatti se si introduce un volume di vendita minimo annuale irreale ed irraggiungibile il Concessionario potrà facilmente dimostrare come tale clausola è in realtà nulla per essere abusiva nei suoi obiettivo rappresentando solo uno strumento di recesso unilaterale abusivo. A questo proposito si consiglia di negoziare il valore di vendita minimo annuale con il proprio Concessionario o se si vuole istituirlo unilateralmente determinarlo in base a dati obiettivi o uno studio di mercato in modo da poter giustificare la sua realizzabilità.

Un altro aspetto da tener conto è quello di non tollerare eccessivamente la violazione di questo limite, pena la perdita della sua efficacia. A questo proposito e si vuole evitare di dover agire immediatamente con la risoluzione alla prima violazione si possono stabilire regole di tolleranza. Ad esempio determinando che la risoluzione contrattuale opererà solo in caso di non raggiungimento degli obiettivi minimi di vendita per due anni consecutivi o 3 anni avulsi.

Quindi la clausola di volume minimo d’affari annuali è valida ed efficace in Portogallo, tuttavia per garantirne una efficacia piena ed effettiva è necessario tener consto degli accorgimenti sopra indicati.

Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Studio Legale Pozzan - Advogados
www.paolopozzan.com