Le facilitazioni di pagamento in Dogana
Nel momento in cui vengono compiute operazioni doganali possono sorgere a carico dell’operatore che le pone in essere delle obbligazioni di pagamenti relative ai tributi gravanti sulle merci. In particolare, nei casi più frequenti, si tratta di debiti dovuti ad IVA e a dazi (in senso lato, “diritti doganali”). Il pagamento di detti diritti costituisce per l’importatore un evento finanziario che può assumere dimensioni significative; a tale proposito il TULD contiene, agli Artt. 78 e seguenti, alcune misure che permettono di pagare i diritti doganali dovuti in forma agevolata.

In particolare l’Art. 78 del T.U.L.D. prevede che le Aziende che effettuino con continuità operazioni con l’estero possano ottenere la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati previa annotazione del loro ammontare in un apposito conto di debito.

Detto conto di debito riassume le operazioni doganali effettuate dall’operatore in un periodo massimo di trenta giorni; allo scadere del trentesimo giorno la dogana opera il conteggio del debito doganale accumulato dall’azienda, debito che deve essere saldato entro i due giorni successivi.
Come in tutti i casi in cui sono previsti regimi a qualche titolo “sospensivi”, anche il pagamento periodico è subordinato al rilascio da parte dell’azienda di una cauzione idonea, in misura determinata dalla ricevitoria doganale. Il successivo articolo 79 è relativo al pagamento differito dei diritti doganali; in particolare, è possibile che la dogana conceda all’operatore il pagamento differito dei diritti doganali dovuti, per un periodo sino a trenta giorni; per quanto riguarda le somme dovute a titolo di fiscalità interna (in particolare, l’IVA) è possibile ottenere un differimento di pagamento sino a novanta giorni, compresi i primi trenta. Naturalmente anche il beneficio del pagamento differito è subordinato al rilascio di idonea cauzione. Da ultimo, si ricordi che i primi trenta giorni di agevolazione sono esclusi dal computo degli interessi.

L’Art. 80 T.U.L.D. prescrive che il periodo per il quale è concesso il pagamento differito decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, nel caso in cui questo sia avvenuto in una data diversa e precedente, dalla data in cui la merce è stata rilasciata all’operatore.

Il secondo comma della norma in commento ammette la possibilità che possa applicarsi il pagamento differito nel caso relativo ad un’operazione doganale relativa a merce descritta in un’unica dichiarazione ed effettuata in più riprese successive. In tal caso il periodo sopra indicato decorre dal giorno del rilascio dell’ultima quantità delle merci oggetto di dichiarazione, retrodatato di un numero di giorni pari alla metà di quelli impiegati per l’operazione stessa; se il numero di giorni dovesse essere dispari, per il calcolo della metà si fa riferimento al numero pari immediatamente inferiore.

Per le operazioni doganali effettuate in riprese superiori a trenta giorni, il periodo decorre, in ogni caso, dal quindicesimo giorno successivo al rilascio della prima quantità di merce. Va notato che la convenienza per le aziende a ricorrere a questa forma di pagamento è collegata, principalmente, al tasso di interesse particolarmente favorevole riservato a questo genere di opzione; detto tasso, infatti, è fissato semestralmente con decreto ministeriale sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del tesoro a tre mesi. Il tasso di interesse determinato dalla normativa doganale è in ogni caso più conveniente rispetto a quello praticato dagli istituti finanziari in caso di utilizzo di indebitamento a breve termine. A tale proposito è opportuno segnalare che, normalmente, gli spedizionieri doganali utilizzano la formula del pagamento periodico o periodico differito per il pagamento dei diritti doganali, al fine di utilizzare – giustamente – la possibilità concessa dalla normativa; è altrettanto vero che – normalmente - viene richiesto alle Aziende di provvedere immediatamente al pagamento delle somme liquidate dall’autorità doganale al momento della presentazione della dichiarazione. È vero che, in esecuzione del rapporto di mandato esistente tra l’Azienda e lo spedizioniere doganale, la prima deve fornire al secondo tutti i mezzi necessari all’adempimento del mandato stesso: questo stante la disposizione precisa dell’Art. 1719 del Codice Civile che afferma che il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome. Il caso è – certamente – quello dell’obbligazione al pagamento dei diritti doganali, che lo spedizioniere assume anche in proprio nome; pertanto è vero che lo spedizioniere ha il diritto di chiedere che le somme necessarie al pagamento gli vengano anticipate dal proprio mandante (l’Azienda per conto della quale le operazioni sono eseguite) ma è anche vero che è possibile il patto contrario.

In tal caso l’Azienda che abbia con lo spedizioniere un rapporto consolidato e continuativo può chiedere che le venga concesso di corrispondere allo spedizioniere stesso le somme dovute a titolo di diritti doganali non al momento dello svincolo delle merci, ma in un momento successivo, vicino alla scadenza di pagamento assegnata allo spedizioniere stesso dall’Amministrazione finanziaria. Detta scadenza potrà essere individuata dall’operatore semplicemente leggendo la bolletta doganale: alla casella 48 sarà indicata l’esistenza di una dilazione di pagamento e, alla successiva casella B, saranno indicati, nell’ordine, l’esistenza di un conto di debito, di una polizza fideiussoria e della relativa scadenza; l’Azienda potrà pertanto negoziare con lo spedizioniere, in maniera del tutto legittima anche tenendo conto del disposto dell’Art. 1719 del Codice Civile, un pagamento a propria volta “differito” (naturalmente, non nel senso voluto dalla normativa doganale) dei diritti doganali dovuti. In tal modo l’Azienda otterrà un beneficio finanziario, poiché potrà fruire indirettamente della dilazione concessa allo spedizioniere, e non avrà la necessità di prestare direttamente le cauzioni necessarie per fruire del differimento, evitando così il relativo costo.