La dichiarazione in dogana ed il modello DAU
La dichiarazione in dogana è un atto unilaterale che deve essere compiuto dal titolare o da altro possessore delle merci al momento in cui le stesse attraversano la linea doganale comunitaria, come definita all’Art. 2 del Codice Doganale ovvero, quanto alla normativa nazionale, dall’Art. 2 del D.P.R. 43/1973, ed in ogni altro caso in cui alle merci oggetto della dichiarazione debba essere assegnata una destinazione doganale diversa da quella alla quale sono state precedentemente vincolate (è il caso, ad esempio, di merci detenute presso depositi doganali); quindi, ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana, da rendersi ai sensi dell’Art. 64 del Codice Doganale Comunitario (Art. 56 T.u.l.d.). La dichiarazione in dogana può essere fatta per iscritto, ovvero avvalendosi disistemi informatici, ovvero per via orale quando questo sia previsto dalle vigenti disposizioni (si tratta di casi residuali, ad esempio relativi a merci o beni di modico valore ovvero dei beni che costituiscono bagaglio a mano dei viaggiatori e altri casi similari, di importanza marginale per le operazioni aziendali). La regola è costituita dalla dichiarazione scritta, che, al momento, costituisce la stragrande maggioranza dei casi di dichiarazione doganale. Il numero di dichiarazioni scrite è destinato comunque ad essere ridotto, ad esempio, per il crescente utilizzo nei regimi di transito delle procedure N.C.T.S. (new computerized transit system) che permetteranno di sostituire alle dichiarazioni doganali tradizionali dei particolari messaggi elettronici ad effetto equivalente, con conseguente riduzione della documentazione a scorta delle merci viaggianti.

Le dichiarazioni scritte, che costituiscono ancora la normalità per l’Azienda, debbono essere redatte su un apposito formulario, denominato D.A.U. (documento amministrativo unificato) il quale è identico per tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea. Il documento DAU viene presentato in moduli costituiti da otto esemplari – ovvero in moduli semplificati di quattro esemplari accoppiati a due a due – che vengono utilizzati nel numero necessario di volta in volta per la destinazione doganale desiderata.

La dichiarazione doganale deve essere resa da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce, con due soli limiti: il dichiarante deve essere stabilito all’interno della comunità europea (e questa previsione manifesta tutta la propria forza in applicazione dell’Art. 788 comma II del Regolamento attuativo del Codice Doganale). Alla dichiarazione scritta devono essere allegati tutti i documenti necessari per poter consentire l’applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate: ad esempio, per il vincolo delle merci al regime del perfezionamento passivo in esportazione sarà necessario allegare la fattura pro forma delle stesse (al fine di provare il trasferimento senza passaggio della proprietà), per il vincolo delle merci all’importazione definitiva con applicazione di un regime daziario preferenziale saranno necessari i relativi certificati comprovanti l’origine stessa ecc. ecc.).

A norma dell’Art. 5 del Codice Doganale, ciascuno ha il diritto di farsi rappresentare in Dogana per l’espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale: ed infatti, normalmente, l’azienda viene rappresentata nelle operazioni doganali dallo spedizioniere che agisce – nella stragrande maggioranza dei casi – in rappresentanza c.d. diretta: agisce cioè in nome e per conto dell’Azienda da lui rappresentata e le dichiarazioni dello spedizioniere – che costituiscono oggetto del mandato da questi ricevuto – vengono riferite direttamente all’Azienda stessa.

Una volta presentata la dichiarazione doganale (le modalità di compilazione del DAU costituiscono un argomento di un tecnicismo tale da non poter essere affrontato in questa sede) il dichiarante può esser autorizzato, su sua richiesta, a rettificare la dichiarazione già presentata (ad esempio, in caso di errore o discrepanza in relazione alle merci, ovvero in caso di modifica del regime o altra destinazione doganale) a condizione che la rettifica non faccia divenire oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che hanno costituito oggetto della dichiarazione iniziale. Va sottolineato che, in ogni caso, la rettifica non potrà essere autorizzata quando l’autorità doganale ha informato che vuole procedere a verifica delle merci, ovvero ha constatato inesattezze nella dichiarazione, ovvero ha autorizzato lo svincolo delle merci; in quest’ultimo caso, in particolare, è tecnicamente necessaria una nuova dichiarazione; la legislazione nazionale tratta dei casi di modifica della dichiarazione all’art. 7 del d.lgs. 374/1990 che riprende, sostanzialmente, le disposizione dettate in materia dal Codice doganale comunitario. La dichiarazione doganale potrà essere invalidata (non, già, rettificata) quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella stessa o che, a seguito di particolari circostanze (che il codice non specifica) non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata. Questa particolare modalità di invalidazione della dichiarazione può essere utilizzata in un particolarissimo caso di pignoramento, quando cioè l’atto esecutivo colpisca beni del debitore che siano stati già dichiarati per un regime doganale definitivo (ad esempio, l’esportazione). Nella fattispecie il creditore istante – a norma dell’Art. 64 del Codice Doganale – ha la possibilità di presentare la merce al servizio doganale in forza del titolo esecutivo e diviene, pertanto, dichiarante autorizzato a presentare istanza di invalidazione della precedente dichiarazione al fine di ottenere lo svincolo delle merci pignorate.

La dichiarazione in dogana, peraltro, deve contenere alcuni contenuti minimi che sono regolati, oltre che dal Codice doganale comunitario, anche dalla normativa nazionale ed in particolare dal d. lgs. 08 novembre 1990 n. 374 che, all’Art. 4, ne disciplina forma, contenuto e casi di nullità. Va chiarito che a norma del successivo Art. 5 la dichiarazione può essere presentata anche incompleta, a condizione che sia possibile, all’atto della dichiarazione stessa, l’identificazione del dichiarante e la determinazione dei tributi dovuti sia con riferimento alla fiscalità comunitaria (dazi) che a quella interna (IVA ed accise). Sarà la dogana a determinare le modalità per la successiva integrazione della dichiarazione stessa. A norma dell’art. 8 del d. lgs. 374/1990 la dichiarazione doganale viene controllata dai funzionari preposti e, se considerata conforme, viene vistata ed assume il valore di bolletta doganale. Come si comprende, la dichiarazione doganale è un atto fondamentale in quanto, nel momento in cui la stessa assume il valore di bolletta doganale, viene definito l’accertamento dei diritti dovuti all’erario ed alle casse comunitarie: dalla data di annotazione della bolletta doganale l’accertamento dei diritti diviene definitivo; l’ufficio doganale provvede alla consegna della bolletta al dichiarante soltanto dopo la riscossione dei diritti o – se del caso – all’assunzione delle garanzie previste (nel caso di utilizzo di regimi doganali di classe sospensiva); va doverosamente notato che soltanto la consegna della bolletta doganale permette il rilascio delle merci dichiarate ed il loro vincolo alla destinazione doganale richiesta dal dichiarante.