La direttiva comunitaria n. 86/653 del 18 dicembre 1986, relativa all’armonizzazione delle leggi nazionali sui contratti con agenti indipendenti, ha incontrato diverse difficoltà nella trattazione dell’istituto dell’indennità. Questo perché i vari legislatori nazionali degli Stati membri avevano profonde differenze normative. Proprio per questo motivo la direttiva non è mai giunta ad una soluzione univoca, ma ha operato una mediazione sulle varie soluzioni presenti nei vari ordinamenti giuridici dell’Unione Europea. Emblema di quest’ultima affermazione è l’art. 17 della direttiva in quanto combina due soluzioni, l’una utilizzata dal sistema francese, e l’altra dall’ordinamento tedesco.

Preliminarmente, osserviamo le soluzioni proposte dai singoli Stati da cui nasce il compromesso.

Il sistema tedesco riconosce un compenso aggiuntivo al momento della cessazione del rapporto nella misura in cui l’agente abbia apportato nuovi clienti al preponente e che quest’ultimo ne abbia tratto vantaggio. Questo perché l’agente durante la vigenza del contratto ha instaurato dei rapporti con la clientela, e tali rapporti continueranno con il preponente, in ogni caso, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia. Pertanto, il sistema tedesco, proprio per questa perdita riconosce un’indennità, ma non fissa alcun criterio per il relativo calcolo, limitandosi a stabilire che un’indennità adeguata è dovuta se e nel momento in cui si realizzino le circostanze previste dalla norma come presupposti dell’indennità, quali:

i vantaggi ottenibili dal preponente dopo la fine del rapporto con nuovi clienti procurati dall’agente;

la perdita di provvigioni che l’agente avrebbe potuto percepire rispetto a tali nuovi clienti;

il fatto che il pagamento dell’indennità appaia equo.

Il sistema francese, per contro, parte dal presupposto che l’agente ed il preponente “costituiscono” insieme un patrimonio di clientela che appartiene ad ambedue: quindi, all’atto dello scioglimento del rapporto, la parte che perde questo avviamento (cioè l’agente, visto che i rapporti dei clienti continuano con il preponente) ha diritto alla riparazione del pregiudizio subito. Ne consegue che, nella prassi giurisprudenziale, l’ammontare dovuto all’agente quale indennità viene calcolato in circa 2 anni di provvigione.

Alla luce delle sopracitate precisazioni passiamo ora all’analisi della direttiva comunitaria. Il legislatore comunitario non è riuscito ad imporre una soluzione unitaria in grado di accontentare tutti gli Stati membri cosicché ne è sorta una soluzione alternativa disciplinata all’art. 17 della direttiva n. 86/653 che consente agli Stati di scegliere tra due alternative.

Un’indennità di clientela limitata ad un massimo di un anno di provvigioni, basata sul presupposto di un apporto di clientela al preponente, modellata dal sistema tedesco;

Una “riparazione del pregiudizio”, senza limite massimo, basata sul presupposto che l’agente, in seguito ad una legittima cessazione del contratto, perda guadagni che avrebbe potuto realizzare in caso di prosecuzione del rapporto o non riesca ad ammortizzare le spese sostenute per il contratto, ispirata al modello francese.

Tra le due soluzione  vi sono significative differenze. In particolare, la soluzione ispirata dalla teoria tedesca limita il diritto all’indennità ai casi in cui l’agente abbia trovato nuovi clienti, mentre quella di ispirazione francese non prevede alcun limite. Non solo, anche per quanto concerne la definizione del quantum corrispondere di indennità la soluzione filo-tedesca pone come tetto massimo un anno di provvigioni, mentre quella francofona non prevede alcun limite.

La direttiva mette sullo stesso piano due soluzioni completamente diverse, sia per la filosofia di base che le contraddistingue, sia per i risultati concreti che producono. Ciò significa che la direttiva non ha inteso imporre agli Stati un modello ben determinato, riconoscendo, invece, loro ampi margini di discrezionalità.

Tutti i paesi con le sole eccezioni della Francia, Gran Bretagna ed Irlanda, hanno optato per la soluzione tedesca nel recepimento della direttiva.

L’Italia ha recepito la direttiva n. 86/653 con il decreto n. 303/1991 successivamente modificato con il decreto n. 65/1999. L’Italia è stata costretta ad apportare delle modifiche al decreto originario in quanto la Commissione Europea aveva rilevato una incongruenza nel recepimento della direttiva in particolar modo accusava l’Italia di aver considerato le condizioni per percepire le indennità come alternative e non cumulative.

Oggi l’art. 1751 c.c. è così formulato:

“all’atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrano le seguenti condizioni:

·         l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti,

·         il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.”

Nonostante gli sforzi dell’Unione Europea ad oggi non esiste una normativa uniforme tra gli Stati membri in materia di indennità dell’agente.