Imposta sul valore aggiunto (IVA) in ALBANIA

L’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto in sostituzione dell’imposta sul fatturato è stata approvata dal Parlamento albanese nell’aprile del 1995 ed è entrata effettivamente in vigore il 1° luglio 1996 con la Legge n. 7928 del 27 aprile 1995 “Imposta sul valore aggiunto”, come successivamente modificata. A partire dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore la nuova Legge n. 92 del 24 luglio 2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania” che abroga la precedente Legge n. 7928 del 27 aprile 1995 “Imposta sul valore aggiunto”.

Attualmente la Legge 7928 stabilisce due criteri territoriali fondamentali ai fini del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in base ai quali, tale imposta si applica:

(i) alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività d’impresa nel territorio della Repubblica d’Albania
(ii) alle importazioni di beni nel territorio della Repubblica d’Albania.

Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano forniture imponibili ed abbiano un fatturato annuo superiore a ALL 5.000.000 (equivalente a circa euro 35.700). In tal caso, i soggetti passivi sono tenuti alla registrazione entro i primi quindici giorni dall’avvio dell’attività economica. Per le persone fisiche e giuridiche che operano nel settore dell’import/export, è obbligatorio essere registrati indipendentemente dall’ammontare del
fatturato annuo.
In ogni ufficio distrettuale delle tasse opera un apposito ufficio per l’imposta sul valore aggiunto, presso il quale si effettua la registrazione di tutti i contribuenti.


Con la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 18 del 12 gennaio 2011, entrata in vigore il 1° febbraio 2011, sono state assoggettate al regime IVA anche le libere professioni quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: avvocato, notaio, medico, dentista, farmacista, infermiere, ostetrica, veterinario, architetto, ingegnere, medico di laboratoio, prgrammatore, economista, agronomo, revisore contabile, commercialista, perito immobiliare ecc. indipendentemente dal giro d’affari annuo. Tale disciplina è estesa anche alle imprese che operano in campo alberghiero.

L’aliquota prevista per l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari al 20%.

La base imponibile è il valore dei beni e dei servizi forniti, esclusa l’imposta sul valore aggiunto. La base imponibile delle merci importate include i costi di trasporto e di assicurazione, di importazione, spese, tasse, dazi o tariffe.
La Legge 7928 precisa che l’imposta sul valore aggiunto è pari allo 0 % in alcuni casi, tra cui:
(i) esportazioni di beni al di fuori del territorio della Repubblica d’Albania;
(ii) fornitura di beni o prestazione di servizi relative al trasporto internazionale di persone o beni;
(iii) fornitura di beni o prestazione di servizi relativi ad attività commerciali od industriali marittime.

Con decisione del Consiglio dei Ministri n. 180, del 13 febbraio 2013 sono state decise alcune esenzioni dall’IVA in materia di importazione relativamente ai macchinari e attrezzature. La delibera presenta in modo dettagliato la procedura da seguire per ciascuna categoria di contribuenti beneficiari. Altre esenzioni sono state previste con riferimento alla fornitura di ferro e cemento destinati alla costruzione di idro-centrali, come da Decisione del Consiglio dei Ministri n. 178 del 13 febbraio 2013.

Inoltre, dal 31 gennaio 2013, i contribuenti la cui attività principale è la produzione di mattoni e tegole e il trasporto di merci con mezzi tecnologici, sono ora autorizzati ad ottenere il credito IVA per l’acquisto di carburante utilizzato interamente ed esclusivamente per la loro attività entro un limite prestabilito in relazione al fatturato annuo totale del contribuente.

In base alla Legge n. 182 del 28 dicembre 2013 (“Legge n. 182”), a decorrere dal 1 aprile 2014 le operazioni di fornitura di medicinali e servizi medici effettuate sia da istituzioni sanitarie pubbliche che private sono esenti da IVA.

Lo stesso regime si applica anche alla fornitura di servizi relativi alla realizzazione della fase di esplorazione nelle operazioni nel settore degli idrocarburi.
Mentre la fornitura di servizi relativi alla fase di sfruttamento non è più considerata una operazione esente da IVA.
In determinate circostanze l’autorità fiscale compie discrezionalmente una valutazione delle somme dovute a titolo d’imposta sul valore aggiunto comunicandolole poi per iscritto al soggetto passivo. Il contribuente che volesse contestare l’entità di tali obblighi così come accertati dall’Ufficio delle Tasse, dovrà, in ogni caso, prima effettuare il pagamento delle somme contestate e solo successivamente potrà, entro trenta giorni, dalla data di ricezione della nota di valutazione circa l’imposta dovuta, presentare ricorso dinanzi alla Direzione Generale delle Tasse.

L’autorità competente presso la Direzione Generale delle Tasse in Albania provvederà ad informare per iscritto il ricorrente circa l’accettazione o il rigetto della sua istanza.

La Legge 7928 garantisce ai contribuenti che esportano merci il diritto di richiedere il rimborso dell’Imposta sul Valore Aggiunto qualora essi abbiano maturato un credito superiore ad ALL 400.000 per tre mesi consecutivi. In questo caso le autorità saranno obbligate a rimborsare il credito di imposta IVA entro trenta giorni dalla richiesta del contribuente.

Inoltre, si segnala che la Legge n. 182 ha introdotto una rilevante previsione in materia di rimborso dell’IVA a credito:
entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, la Direzione Regionale delle Tasse esamina e approva il credito IVA che dovrà essere rimborsato al contribuente dal Dipartimento del Tesoro.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore la nuova Legge n. 92/2014 “L’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica d’Albania” che abroga la precedente Legge n. 7928/1995 “Imposta sul valore aggiunto”.

La nuovo Legge c.d. sull'IVA è in linea con la Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio 2006/112/CE del 28.11.2006 “Sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto” e fornisce agli operatori economici una disciplina più chiara ed organica rispetto a quella precedente.