• Un quadro normativo d’ordine pubblico secondo il giudice francese
L’articolo L 442-1, II del Codice di commercio francese (modificato dall’ordinanza n° 2019-359 del 24 aprile 2019) stabilisce la necessità di concedere un preavviso sufficiente alla risoluzione di un contratto commerciale che deve tener in conto della durata della relazione commerciale.

Secondo l’articolo L. 442-1, II del Codice di commercio francese: “Chiunque eserciti attività di produzione, distribuzione o servizi è responsabile e obbligato a risarcire il danno causato dalla rottura brutale, anche parziale, di una relazione commerciale stabile in assenza di un preavviso per iscritto che tenga conto della durata del rapporto commerciale, conforme agli usi o agli accordi interprofessionali. In caso di controversia tra le parti sulla durata del periodo di preavviso, l’autore del recesso del contratto non può essere ritenuto responsabile di un periodo di preavviso insufficiente se ha dato un preavviso di 18 mesi”.

La giurisprudenza considera questa norma non solo come una disposizione di ordine pubblico ma anche come una legge di polizia, applicabile a tutti i contratti internazionali con una parte francese (Corte d’Appello di Parigi, 11 dicembre 2013 n°11/20287; Corte di cassazione, 16 dicembre 2014 n°13-21.363).

Ciò significa che, qualora il giudice francese sia competente della risoluzione di una controversia sulla risoluzione di un contratto commerciale, anche se la legge applicabile al contratto designata dalle parti è la legge italiana, le disposizioni protettive dell’articolo L. 442-1, II sono applicabili.

Le società italiane dovranno quindi stare molto attente al rispetto delle condizioni dell’articolo L. 442-1, II del Codice di commercio francese.
 
  • L’esistenza di una “relazione commerciale stabile”
L’articolo L. 442-1, II del Codice di commercio francese è applicabile quando esiste una “relazione commerciale stabile” tra le parti.

Non esiste una definizione legale di ciò che costituisce una “relazione commerciale stabile”.

I tribunali francesi ritengono che il carattere “stabile” si basa sulla durata e l’intensità della relazione commerciale. Una relazione stabile deve essere considerata come “certa” dalle parti, durare nel tempo e non essere precaria. 
 
  • La “rottura brutale” della relazione commerciale stabile
L’articolo L. 442-1, II sanziona la “rottura brutale” della relazione commerciale stabile tra una parte italiana e una parte francese.

Se, in linea di principio, ogni parte può liberamente rescindere un rapporto contrattuale, il diritto francese limita tale libertà contrattuale quando si tratta di un rapporto commerciale stabilito.

Oltre alle disposizioni di qualsiasi accordo commerciale stipulato tra le parti, la parte che desidera mettere fine a una relazione commerciale stabile deve anche rispettare le disposizioni dell'articolo L. 442-1, II del codice di commercio.

Una risoluzione è considerata “brutale” quando la parte che mette fine alla relazione commerciale lo fa senza preavviso o con un preavviso insufficiente.

La Corte di cassazione francese ritiene che il preavviso per la risoluzione unilaterale di un contratto di distribuzione o di servizi di lunga durata deve essere di circa un mese per anno di rapporto d’affari (Corte di cassazione, 6 settembre 2016 n°15-10.324; Corte di cassazione, 11 marzo 2014 n°13-11.097).

Altri elementi devono però essere presi in considerazione per determinare la durata del preavviso:

- il grado di dipendenza, che può risultare da un’esclusiva, della società a cui è stata notificata la risoluzione,

- la difficoltà di trovare un altro partner commerciale di livello equivalente (reputazione del prodotto commercializzato, difficoltà a sostituirlo),

- le caratteristiche del mercato,

- gli ostacoli, in termini di tempo e costi, per trovare un nuovo partner commerciale,

- l'importanza degli investimenti fatti. 
 
  • Indennità della vittima del brusco recesso
Il danno causato da un comportamento illecito dà luogo a un risarcimento ai sensi dell'articolo 1240 del Codice civile francese sulla responsabilità contrattuale. Una parte, italiana o francese, che termina brutalmente una relazione commerciale stabilita è responsabile dei danni causata all’altra parte.

La valutazione dell’indennità della vittima del recesso è calcolata sulla base del fatturato realizzato con il partner commerciale, autore della rottura. I tribunali francesi compensano la perdita di margine lordo sul fatturato che la vittima del recesso avrebbe potuto aspettarsi di realizzare con il suo partner durante il periodo di preavviso sufficiente se tale preavviso fosse stato eseguito (Corte d'appello di Parigi, 4 novembre 2016, n° 14/15362).

La vittima del recesso può anche chiedere un risarcimento per il danno causato alla sua immagine e il danno morale causati dalla brutalità del licenziamento. 
 
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