La Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce (CMR) stabilisce un limite al risarcimento che  il vettore è tenuto a pagare per perdita totale o parziale della merce. Il limite di detto risarcimento non può superare 8,33 unità di conto* per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.

Tale indennità è calcolata in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta.

Sono inoltre rimborsabili il prezzo del trasporto, i diritti di dogana e le altre spese sostenute in occasione del trasporto della merce, interamente in caso di perdita totale e proporzionalmente in caso di perdita parziale; non è dovuto altro risarcimento di danni.

Invece nell’ipotesi di ritardo, il vettore deve corrispondere un’indennità non eccedente il prezzo di trasporto, sempre che vi sia prova del pregiudizio sofferto.

Infine, possono essere reclamate indennità maggiori solo quando sia stato dichiarato il valore della merce o sia stata fatta una dichiarazione d’interesse speciale alla riconsegna, conformemente agli articoli 24 e 26 della convenzione. In particolare, l'art. 24 stabilisce che pagando un supplemento di prezzo da convenirsi, il mittente può dichiarare nella lettera di vettura un valore della merce superiore al limite indicato nel paragrafo 3 dell’articolo 23 e, in tale caso, l’ammontare dichiarato sostituisce detto limite.

In relazione al trasporto internazionale per ferrovia delle merci, la convezione che regola detto trasporto CIM (International Convention concerning the Carriage of Goods by Rail) stabilisce che, in caso di perdita totale o parziale della merce, il trasportatore deve pagare, con esclusione di ogni altro risarcimento un’indennità che non supera le 17 unità di conto per chilogrammo mancante di massa lorda.

Il trasportatore deve inoltre restituire il prezzo di trasporto, i diritti doganali pagati e le altre somme spese per il trasporto della merce perduta, ad eccezione dei diritti di accise gravanti sullemerci che circolano in sospensione di tali diritti.

*L’unità di conto menzionata nella presente Convenzione consiste nel diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale. L’ammontare di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene convertito nella moneta nazionale dello Stato da cui dipende il Tribunale investito della controversia sulla base del valore di detta moneta alla data della sentenza o alla data concordata dalle Parti.