Secondo la legge n. 9901 del 14.04.2008, “Per i commercianti e le società commerciali” che comprende tutte le norme del diritto societario in Albania i tipi di società che possono essere costituiti sono:    

-          “società collettiva”;

-          “società in accomandita”;

-          “società a responsabilità limitata”;

-          “società per azioni”.

Come nel diritto italiano la “società collettiva” e la “società in accomandita” sono società di  persone, mentre la “società a responsabilità limitata” e la “società per azioni” sono società di capitali

Analizzo, di seguito, alcuni aspetti delle società sopra elencate.

a. Società collettiva.

Tale tipologia di società è contemplata e disciplinata dagli art. n. 22 e seguenti della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”; la sua registrazione è effettuata come dal disposto degli artt. nn. 26, 28, 32 e 33 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “per il Centro Nazionale di Registrazione”.

I rapporti tra soci sono disciplinati dallo statuto.

I conferimenti dei soci compongono il capitale della società a responsabilità limitata ed i predetti possono essere effettuati in denaro oppure in natura.

La responsabilità dei soci verso i creditori è illimitata. I soci rispondono personalmente e in modo solidale per gli obblighi della società con tutto il loro patrimonio personale. I creditori sociali possono pretendere il pagamento del credito da qualsiasi socio, il quale dopo aver estinto il debito della società, può esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri soci chiedendo il rimborso del debito pro quota.

L’amministrazione della società spetta a tutti i soci della società collettiva; se lo statuto dispone che l’amministrazione spetta ad alcuni dei soci della società gli altri rimangono esclusi. Lo statuto disciplina le modalità di amministrazione prevedendo se la stessa debba essere disgiunta o congiunta, eventualmente limitando opportunamente, se ritenuto strategicamente opportuno, i poteri dell’amministratore in caso di nomina di singolo amministratore.

b. Società in accomandita.

La stessa è disciplinata dagli art. n. 56 e seguenti della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”, con obbligo e modalità di registrazione in base a quanto previsto dagli art. n. 26, 28 32 e 34 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “per il Centro Nazionale di Registrazione”.

E' una società assimilabile alla società in accomandita semplice disciplinata agli art. nn. 2313 e seguenti del codice civile italiano.

Ai sensi di quanto dispongono gli artt. 56 e 62 della legge 9910/2008, questa tipologia societaria si caratterizza, rispetto alle altre, per la presenza – sotto il profilo della responsabilità - di due tipologie di soci, uno almeno dei quali ha responsabilità limitata fino a concorrenza del valore dei propri conferimenti, mentre gli altri soci permangono a responsabilità illimitata.

I soci  che hanno responsabilità illimitata sono assoggettati alla disciplina della responsabilità contemplata per soci della società collettiva, di cui sopra, in quanto la legge testualmente dispone che gli stessi “hanno lo status del socio della società collettiva”.

L’amministrazione della società accomandita spetta ad uno o più soci con responsabilità illimitata. Si sottolinea che i soci soggetti a responsabilità limitata non possono amministrare la società.

c. Società a responsabilità limitata.

La forma societaria più diffusa in Albania, è la locale società a responsabilità limitata (sh.p.k.), quale modello di esercizio collettivo ed individuale dell’impresa caratterizzata dalla responsabilità limitata.

La disciplina della sh.p.k. è regolamentata agli art. n. 68 e seguenti della legge n. 9901 del 14.04.2008 “Per i commercianti e le società commerciali”; la sua registrazione in Albania è effettuata così come previsto dalla procedura di cui agli artt. nn. 26, 28, 32 e 35 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione”.

La stessa è una società commerciale i cui soci possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche, italiane o albanesi, a seconda delle scelte imprenditoriali; detti soci, ai sensi del disposto dell’art. 68 della predetta legge, non rispondono degli obblighi della società e coprono personalmente le perdite della società fino alla parte non versata dei conferimenti sottoscritti.

I conferimenti dei soci compongono il capitale della società a responsabilità limitata e gli stessi possono essere effettuati in denaro oppure in natura.

L’amministrazione della società a responsabilità limitata spetta all’amministratore il quale viene nominato dall’assemblea dei soci. I suoi poteri – nell’ambito di quelli elencati nella normativa vigente - possono essere limitati o illimitati, in base a decisione dell’assemblea dei soci all’atto di nomina o nello statuto.

Per costituire una sh.p.k., l’ammontare minimo del capitale sociale richiesto dalla legge è di 100 leke (circa 0,80 Euro).

d. Società per Azioni

Tale Società è disciplinata dagli art. nn. 105 e seguenti della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”. La registrazione della predetta è effettuata in base al disposto degli articoli nn. 26, 28, 32 e 36 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “per il Centro Nazionale di Registrazione”.

La società per azioni è una società commerciale il cui capitale è diviso in azioni sottoscritte dai suoi fondatori.

Ai sensi dell’art. 105 della legge de quo, i fondatori possono essere persone fisiche o giuridiche, i quali non rispondono personalmente per i debiti della società e che rispondono delle perdite soltanto con i conferimenti non versati delle azioni sottoscritte.

L’amministrazione della società spetta agli amministratori i quali sono nominati e controllati dal consiglio d’amministrazione.

L’art. n. 107 del codice civile albanese prevede un capitale minimo di costituzione che varia a secondo che la società sia ad offerta privata o pubblica. Nel primo caso il capitale minimo previsto per la sua costituzione e di 2.000.000 leke (circa 14.600,00 Euro al cambio attuale), invece, nel caso in cui si tratti di una società per azioni con offerta pubblica, il capitale minimo previsto e di 10.000.000 leke (circa 73.000,00 Euro al cambio attuale).

Avv. Klajd Karameta