Premessa
 
Albania è geograficamente un paese europeo e nei prossimi anni lo diventerà anche  politicamente, vista la sua rapida evoluzione nel raggiungimento di standard europei.
L’interesse ad investire in Albania è da sempre in crescita. Gli investitori stanno riconoscendo che l’Albania presenta una vera opportunità in quanto offre, un ambiente di lavoro a basso costo, alta qualità e motivazione, con elevati livelli di competenze linguistiche, grande capacità di adattamento, sistema molto dinamico ed in via di continuo progresso.
 
L’Albania non è solo un paese che ha notevoli risorse naturali (petrolio, gas naturale, carbone, bauxite, cromo, rame, ferro, nickel, calcare, sale, legname e capacità di produrre notevoli quantità di energia idroelettrica), ma è anche un’economia in crescita anche grazie agli incentivi ed alle tutele giuridiche che mirano ad attirare gli investitori.
 
§                     Investire in Albania
 
L'Albania è un Paese con forti potenzialità di crescita e sufficientemente stabile sotto l'aspetto istituzionale, considerato da molti fonti un luogo ideale in cui investire, perchè si presenta con ampi spazi per investimenti in vari settori e i motivi che traggono gli investimenti esteri sono tanti tra cui elenchiamo: 
 
Posizione strategica
l’Albania vanta una posizione strategica di vicinanza ai mercati dell’Unione Europea e dell’area balcanica in quanto situata nel sud est del continente Europeo e nel sud ovest della penisola dei Balcani. Tale posizione geografica porta una attrazione economica e commerciale verso questo paese. Inoltre i porti di Durazzo e Valona sono porti importanti nei Balcani come punti d’accesso per il Corridoio VIII. 
 
I costi della manodopera
In Albania il costo del lavoro è stimato di circa un terzo inferiore a quello in vigore nella maggior parte dei Paesi dei Balcani e dell’est Europeo. Il paese è competitivo rispetto agli altri paesi vicini in quanto il reddito medio mensile è pari a 230 euro. La presenza della manodopera di basso costo e in più anche qualificata è una delle ragioni principali per la delocalizzazione di numerose aziende. 
 
Buona andamento dell’economia
l’Albania ha un sistema produttivo, basato sulle piccole e medie impresecon un tessuto di circa 120 mila imprese, di cui il 99% va da uno a 4 addetti. In un ottica di sviluppo maggiore di queste impresse – che fa parte anche nell’agenda del nuovo governo socialista - sono confermati dalle recenti previsioni che per il 2013 e 2014 si riuscirà a mantenersi tassi di crescita positivi. 
 
Accesso al libero mercato
FTA (Accordo di libero scambio) dà accesso a un mercato più grande di circa 65 Milioni di consumatori - CEFTA, EFTA, Turchia, Unione Europea. Albania fa parte del Fondo Monetario Internazionale dal 1991, del WTO a partire dal 2000 e della NATO dal 2009.
 
Mercato locale in crescita
Il livello ancora limitato della produzione interna lascia aperte numerose opportunità per gli investitori esteri interessati a stabilire nuove unità produttive o centri distribuzione. Si precisa che il 71% del fabbisogno merceologico in tutti i campi in Albania è soddisfatto dall’importazione.
 
Popolazione giovane
La maggior parte dei giovani parla inglese, italiano, greco e altre lingue straniere, un potenziale di dirigenza aziendale parzialmente formata di giovane età e fortemente motivata a rimanere nel proprio territorio.

Presenza di maestrie locali
Maestrie provenienti dalle vocazioni produttive dell’area, le capacità, le professionalità in ambito industriale provenienti dalle passate attività produttive. Ampio settore artigianale garantisce la regione con maestrie specifiche nel settore dell’oreficeria, della lavorazione dei tappeti, della lavorazione del vimini, nella scultura del legno, nel ferro battuto artigianale e nella fabbreria in genere.
 
Bassi costi di avviamento di una attività commerciale
Con l’entrata in vigore della legge n. 9723, del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale della Registrazione”, e della legge n. 9901, del 14.4.2008  “Per i commercianti e le società commerciali ”, le procedure, i costi e tempi di avviamento di una impresa sono semplificate moltissimo. La procedura di costituzione di una società nella Repubblica di Albania, prima della entrata in vigore della nuova normativa si svolgeva in Tribunale che teneva allo stesso tempo anche il registro commerciale. Oltre i costi in più si perdeva tempo a registrare la nuova società presso i pubblici uffici competenti e nella preparazione della necessaria documentazione.  
 
§                     Albania in numeri  e incentivi agli investimenti
 
-          Su «Starting a Business", l'Albania viene classificata al 68 posto nel 2009 della classifica mondiale. Passa al 46 posto nel 2010 e al 45 nel 2011, (Raporto Doing Business della Banca Mondiale).
-          Sul «Getting Credit" e la “Protecting investors" l’ Albania si colloca al 15 posto su 183 paesi nel 2011, elencandosi tra i Paesi riformatori migliori (Rapporto Doing Business della BM)
-          Secondo “The Heritage Foundation 2012 Index” del “Economic Freedom” l’Albania si colloca al 57 posto su 165 paesi.
 
Gli incentivi agli investimenti sono regolamentati dalla legge “On State Aid” approvata dal Governo albanese con lo scopo di promuovere la realizzazione di importanti progetti, facilitare lo sviluppo di alcune attività economiche, promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ecc.
 
L’aiuto dello Stato (State Aid) assume la forma di sussidi e concessioni; esenzioni, riduzioni, dilazioni o crediti fiscali o altri contributi fiscali; cancellazione delle tasse e delle multe; cancellazione dei debiti o delle perdite di compensazione; garanzia dei prestiti o riduzione dei tassi sui prestiti; riduzione sui prezzi delle merci fornite e sui servizi prestati, incluso vendita o noleggio della proprietà pubblica al di sotto del prezzo di mercato o l’acquisto di prodotti o servizi ad un prezzo maggiore di quello di mercato; aumento delle quote di capitale possedute dallo stato nelle imprese o aumento del loro valore.
 
§                     Principali settori produttivi e commercio estero
 
Il settore privato occupa oltre l’80% dell’economia, con un tessuto di circa 120 mila imprese, di cui il 99% di piccolissime dimensioni (1-4 addetti).
Circa il 60% della forza lavoro è impiegata nel settore agricolo (20,6% del PIL), a fronte di un 19,9% impiegata nell’industria e del 59,5% nei servizi.
 
Principali prodotti importati:
minerali, combustibili, energia elettrica; macchinari, attrezzature e pezzi di ricambio; alimentari, bevande, tabacco.
 
Principali prodotti esportati:
minerali, combustibili, energia elettrica; tessile/calzature; materiale edile e metalli; alimentari, bevande, tabacco (6%).
 
Principali partner commerciali:
Italia; Spagna; Kosovo; Turchia; Grecia; Germania; Cina; Macedonia; Francia; Russia   Svizzera; Spagna.
 
§                     Vicinanzae interscambio con l’Italia
 
Grazie alla sua favorevole posizione geografica, il paese rappresenta un ottimo territorio per il processo di produzione ed un ponte per i Balcani, passando dal Montenegro per l’ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, dalla Serbia al Kossovo. I quotidiani viaggi in traghetto o in aereo da e per l’Italia possono garantire un veloce e permanete flusso di merci; l’uso del trasporto su strada, attraverso il corridoio cinque in Croazia consente di arrivare a Trieste in 12 ore, una distanza, che sarà ridotta in seguito al completamento della strada statale Trieste - Dubrovnik.
 
Oltre ad essere primo partner commerciale dell’Albania, l’Italia è anche il primo investitore per numero di imprese e primo donatore bilaterale. Si conferma la crescente domanda di prodotti Made in Italy, in particolare di alimentari, tecnologia e macchinari, funzionali allo sviluppo di produzioni locali, spesso in collaborazione con imprese italiane.
 
§                     Panorama legislativa Albanese in tema di investimenti esteri  
 
Gli investitori e gli investimenti Stranieri in Albania sono protetti dalla legislazione Albanese in maniera adeguata e danno tutte le garanzie a favorire tali investimenti.
Prima di tutto l’art. 11 paragrafo 3 della Costituzione Albanese stabilisce che possono essere poste delle limitazioni alla libertà di iniziativa economica solo su base di legge e per importanti motivi di interesse pubblico. L’art. 16 stabilisce inoltre che i diritti fondamentali, le libertà e i doveri riconosciuti ai cittadini albanesi si applicano anche agli stranieri, a meno che non sia diversamente previsto dalla Costituzione
Gli investimenti e gli investitori stranieri in Albania sono protetti dalla leggen. 10316, del 16.9.2010 il quale modifica in parte la legge n. 7764, del 2.11.1993 " "Per gli investimenti esteri" . Secondo questa legge:
-          non è necessaria nessuna autorizzazione in nessun settore per gli investimenti esteri;
-          non ci sono limitazioni sulla percentuale del capitale estero che partecipa nelle Società (è possibile la
-          proprietà del 100%);
-          gli investimenti esteri non possono essere espropriati o nazionalizzati né direttamente, né indirettamente, ad eccezione di casi speciali di interesse pubblico definiti dalla legge;
-          gli investitori esteri hanno il diritto di trasferire dal territorio albanese qualsiasi risorsa finanziaria collegata agli investimenti;
-          è applicato il trattamento più favorevole previsto dagli accordi internazionali.
-          Non viene fatta nessuna distinzione tra investitori stranieri e nazionali sia per quanto riguarda le attività e le strutture legali, sia per l’applicazione del sistema fiscale.
 
Investimento estero ai sensi della legge "Per gli investimenti esteri" si intende ogni tipo di investimento nel territorio Albanese in possesso diretto o indiretto di un investitore estero che consiste in:
-          proprietà mobili ed immobili, tangibili o intangibile, o qualsiasi altro diritto patrimoniale;
-          i diritti che sorgono da qualsiasi partecipazione in una società, di qualsiasi tipo;
-          crediti, obbligazioni monetari o altre obbligazioni in un attività suscettibili di una valutazione economica e attinenti ad un investimento;
-          patrimonio intellettuale dove vengono compressi le opere letterarie, artistiche, tecnico - scientifico, le registrazioni vocali, invenzioni, i progetti industriali, know how, i marchi commerciali, i disegni dei marchi commerciali ed i nomi commerciali;
-          ogni diritto riconosciuto dalla legge o contratti e ogni licenza o permesso di concessione in conformità con Ia legislazione albanese;
-          la società con capitale Straniero ha il diritto di impiegare come personale cittadini stranieri.
 
Va osservato, peraltro, che in base alla legge "Per gli investimenti esteri" si stabilisce che l'Albaniasi impegna a riconoscere ed applicare qualsiasi lodo arbitrale internazionale avente ad oggetto una controversia relativa ad investimenti Stranieri. La normativa albanese contempla quindi la possibilità di inserire all'interno di un contratto una clausola che indichi, in via preventiva, la procedura da adottare per risolvere le controversie. Nel caso in cui tale clausola non sia stata inserita, l'imprenditore estero potrà rivolgersi, previsto dalla legge ad un tribunale o ad un arbitro. 
Qualora si delinei una controversia riguardante una qualche disparità di trattamento, o espropriazioni di un investimento straniero da parte del Governo albanese, l'investitore estero potrà sottoporre il caso al Centro internazionale per la risoluzione di controversie sugli investimenti (ICSID), secondo quanto previsto dalla "Convenzione sulla risoluzione delle controversie sugli investimenti", approvata a Washington nel 1965. 
La Repubblica d'Albania ha ratificato la Convenzione di New York del 1958 ela Convenzione di Ginevra del 1961.
 
Una delle più importanti modifiche fatta alla legge n. 7764, del 2.11.1993 "Per gli investimenti esteri" è nell’art. 1 – sotto in traduzione fedele dalla lingua albanese – dove si specificata che <<”La difesa speciale statale” viene sottointesa come la difesa giuridica civile che la Repubblica di Albania, tramite la decisione del Consiglio dei Ministri, le da agli investimenti esteri, in base alle condizioni e le circostanze determinati tramite questa legge, nel caso in cui, per cause di conflitti giudiziari con le terze parti private, viene impedita in giudizio la realizzazione del investimento estero o l’esercizio della attività economica, che deriva o e collegato ad essa>>.
 
Un’altra modifica importante apportata a questa legge è stata fata all’art. 8 – sotto in traduzione fedele dalla lingua albanese – dove si specificata che
1.      La difesa speciale statale prevede la sostituzione con pieni diritti  dell’investitore estero da parte dello stato albanese nel conflitto giuridico – civile con le terze parti private. La sostituzione dell’investitore
2.      la rappresentanza dello stato in giudizio si fa da parte del competente ministero che copre il campo relativo all’investimento estero, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, in base alle regole e la procedura determinata dalla legge n. 10018, del 13.11.2008 "Per l’Avvocatura dello Stato”.
3.      La difesa speciale statale si da dopo che la controversia giuridico civile è nata  con le terze parti. La difesa speciale statale si da solo nei casi per delle controversie individualmente determinate e finisce con la soluzione stragiudiziaria o giudiziaria  di queste controversie, o secondo il caso, con l’esecuzione della decisione del tribunale.
4.      La difesa speciale statale può comprendere anche l’assunzione da parte dello stato dei obblighi decisi da parte del tribunale albanese sull’investitore estero, in favore alle terze parti private, a condizione che:
a.      sia stata decisa questa difesa e lo stato albanese essere stato rappresentato in tribunale, almeno, prima della fase della indagine giudiziaria;
b.      la decisione del consiglio dei Ministri per dare questa difesa speciale di aver previsto, espressamente, l’assunzione da parte dello stato albanese di qualsiasi obbligo che il tribunale albanese può decidere nel caso concreto verso l’investitore estero.>>
 
Nella normativa anzidetta si dichiara che gli investimenti Stranieri non sono soggetti ad autorizzazioni preventive, ma la legislazione albanese alla fine di tutelare un buon andamento dell’economia e protezione del consumatore richiede speciali autorizzazioni e licenze per particolari attività sia esse possedute da investitori locali che esteri senza distinzione sotto elencati:
-          ufficio cambi;
-          trasporti;
-          costruzioni ed ingegneria;
-          attività medica privata;
-          professione legale e notarile;
-          produzione e vendita di prodotti farmaceutici;
-          panifici;
 
Inoltre la Legge n. 9662 del 18.12.2006, che ha sostituito la precedente Legge n. 8365 del 02.07.1998 sul “Sistema Bancario della Repubblica Albanese”, prevede che le banche straniere che desiderino costituire in Albania una sede secondaria, un'agenzia o altro tipo di ufficio bancario, debbano preventivamente ottenere l'approvazione della Banca d’Albania.
La Legge n. 9734 del 15.05.2007 “Per il turismo, modificata dalla Legge n. 9930/2008, la Decisione del Consiglio dei Ministri n. 89 del 01.03.1993 sulla Concessione di Licenze per l’Esercizio di Attività Turistiche e relativi regolamenti d’attuazione stabiliscono che per esercitare determinate attività nel settore turistico come:
-          agenzie turistiche;
-          ristoranti;
-          alberghi;
-           bar;
 Allo stesso modo, la Legge n. 7796 del 17.01.1994 modificata sulle Risorse Minerarie in Albania stabilisce che per esercitare attività di estrazione, esplorazione e ricerca mineraria è necessaria la licenza del Ministero dell’Economia.
Secondo la legge n. 8402 del 10.09.1998 “Sul controllo e la disciplina delle costruzioni” (come modificata dalla Legge n. 9200 del 26.02.2004, dalla Legge n. 9794 del 23.07.2007, dalla Legge n. 9826 del 01.11.2007) e dalla legge 10137 del 11.05.2007) e nei relativi regolamenti di attuazione, che richiedono la licenza del Ministero dei Lavori Pubblici per le imprese che esercitano l'attività edilizia.
Lo sfruttamento delle risorse idriche in Albania è soggetto alla disciplina delle concessioni, come disposto dalla Legge n. 9663 del 18.12.2006 “Sulle concessioni” e dalla decisione del Consiglio dei Ministri n. 27 del 19.01.2007 “Per l’approvazione delle regole di valutazione e di attribuzione delle concessioni” (e loro successive modifiche).
 
Gli investitori esteri in Albania godono dell’assistenza dello stato Albanese tramite istituzioni pubblici creato a tale scopo. Con la legge n. 10303, del 15.7.2010 “Per la creazione e il metodo di organizzazione e funzionamento della Agenzia Albanese per lo Sviluppo degli Investimenti” e stato creato l’Agenzia Albanese per lo Sviluppo degli investimenti chiamata AIDA.
II campo delle competenze di AIDA sono le attività seguenti:
-          L'attuazione delle politiche e delle strategie, sviluppo dei programmi e dei progetti, in
conformità dello sviluppo del settore privato;
-          Lo studio, la ricerca, gli analizzi, e Ie conclusioni per il clima Business;
-          Incentivare, attirare e sostenere gli investimenti esteri;
-          Identificare le possibilità per gli investimenti in Albania e la loro promozione;
-          Incentivare e sostenere le piccole e medie imprese;
-          Offrire assistenza per facilitare gli investimenti, interni ed esteri, per le società di esportazione nonché raccogliere i dati per i servizi a sostegno degli investitori ed esportatori;
Attualmente AIDA alle dipendenze del Ministero dell’Economia della Repubblica di Albania, sta sviluppando una varietà di progetti e sta svolgendo una importantissima attività promozionale per il business albanese, offrendosi allo stesso tempo anche come il principale sostenitore agli investitori esteri. 
Secondo AIDA, le riforme in materia fiscale, amministrativa e legale, unitamente ad altre misure per favorire gli investimenti, hanno fatto crescere la fiducia degli investitori verso l’Albania. Nel 2010 l’Albania ha riportato un aumento degli investimenti esteri diretti.
 
§                     Il diritto commerciale
 
Il diritto societario albanese – dopo svariate modifiche fin dai primi anni 90 della caduta del comunismo in Albania – adesso viene codifico dalla legge n. 9901 del 14.04.2008, “Per i commercianti e le società commerciali”, legge armonizzata alla legislazione UE e che rispecchia al meglio tutti gli ambiti del diritto societario. Detta legge contempla le norme che disciplinano le forme e modalità con cui si esercita l’attività d’impresa nella Repubblica di Albania dove negli art. 2 e 3, emerge la figura del “commerciante”, e quella delle “società commerciali”; elencate di seguito in:
-          “società collettiva”;
-          “società in accomandita”;
-          “società a responsabilità limitata”;
-          “società per azioni”.
Vengono considerati dalla legge come “commercianti”:
-          “le persone fisiche che esercitano un’attività economica indipendente”;
-          “le persone fisiche che esercitano una libera professione”
-          “le imprese agricole”
 
Tale legge distingue anche la costituzione di “uffici di rappresentanza” e delle “filiali” delle società straniere nella Repubblica di Albania.
 
Inoltre secondo le disposizioni del Codice Civile della Repubblica di Albania negli artt. 1074 – 1112 viene codificato anche la costituzione di un altro tipo di società commerciale chiamata “società semplice” la quale viene costituita tramite un contratto e si registra al Centro Nazionale della Registrazione come qualsiasi altra società.  
 
In tema di distinzione delle società commerciali per tipi, la legge albanese in materia prevede una divisione tra società di persone e società di capitali. Come nel diritto societario italiano anche il diritto Albanese prevede che la “società Collettiva” e la “società in accomandita” sono società di persone, mentre la “società a responsabilità limitata” e la “società per azioni” sono società di capitali.
I commercianti e le società commerciali si registrano presso ilCentro Nazionale di Registrazione (QKR) conforme alla legge 9723 il 3.5.2007 ”Per il centro nazionale della Registrazione”, modificato ed acquistano
 
Le società commerciali si costituiscono da due o più persone fisiche e/o giuridiche che concordano di raggiungere gli obbiettivi economici comuni tramite conferimenti nella società secondo le definizioni del suo statuto.
Le società a responsabilità limitata e le società per azioni possono essere costituite anche da un'unica persona fisica e/o giuridica (le società con unico socio, o con unico azionario)
I commercianti e le società commerciali sono obbligati a tenere i libri contabili, redigergli dichiarargli ondine presso l’ufficio tasse, compreso la redazione del bilancio annuale.
 
Secondo la legislazione albanese le società commerciali si sciolgono:
-          per il decorso del termine per il quale è stato costituito;
-          per la volontà di tutti i soci;
-          inizio delle procedure del fallimento;
-          a seguito di un provvedimento giudiziario;
-          nel caso in cui non ha esercitato attività commerciali per 2 anni e non ha avvisato la sospensione dell’attività secondo para. 3 dell’art. 43 della legge 9723 il 3.5.2007 ”Per il Centro Nazionale di Registrazione”.
In questi casi i soci decidono sulla forma di liquidazione e definiscono uno più liquidatori stabilendone anche i compiti. L’amministratore/amministratori e il liquidatore sono responsabili della tutela del bene della società finché essa non venga consegnata alle rispettive persone fisiche e giuridiche, liquidando in primo luogo gli obblighi che la società ha con persone terze. 
Nel caso in cui lo scioglimento della società avviene con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, è l’autorità giudiziaria che avvisa per il provvedimento preso al Centro Nazionale di  Registrazione.
 
§                     Società collettiva
 
Una società si considera come collettiva nel caso in cui: 
-          si registra come tale;
-          esercita  l’attività commerciale sotto un nome comune;
-          la responsabilità dei soci verso ai creditori è illimitata.
 
Le relazioni fra gli soci vengono regolati dallo statuto il quale può derogare quanto viene stabilito dagli art 25-36 della legge n. 9901 del 14.04.2008, “Per i commercianti e le società commerciali”,  che regolano il suo funzionamento. Nel caso in cui lo statuto non prevede nulla allora gli articoli  sopra nominati decidono in materia di:
-          conferimenti;
-          responsabilità per il danno cagionato;
-          rimborso delle spese;
-          mora nei pagamenti dei conferimenti;
-          aumento o la riduzione del valore dei conferimenti;
-          la disponibilità della partecipazione e del socio nella società;
-          amministrazione;
-          l’amministrazione da più di un socio;
-          l’oggetto e le competenze per l’amministrazione;
-          trasferimento dei diritti di amministrazione;
-          l’avviso della dimissione e la revoca dei diritti di amministrazione;
-          il potere decisionale dei soci.
 
Un'altra discrezionalità dei soci che viene stabilito dagli stessi nello statuto riguarda la rappresentanza della società. Ogni socio ha il diritto di rappresentare la società verso i terzi, salvo i casi quando è previsto diversamente dallo statuto.
La persona che acquisisce la qualità (la titolarità) di socio in una società collettiva esistente subentra alle obbligazioni della società ivi compreso le obbligazioni esistenti prima che acquisiva tale qualità. Ogni accordo contrario a questa disposizione non produce effetti verso i terzi.
 
La società collettiva, viene disciplinata dagli art. 22 – 55 della legge n. 9901 del 14.04.2008 “Per i commercianti e le società commerciali”. Per la sua costituzione bisogna presentare la documentazione che viene prevista dagli art. 26, 28, 32 e 33 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione”.
 
§                     Società accomandite
 
Società accomandite è la società nella quale la responsabilità di almeno di uno dei soci è limitata fino al valore dei suoi conferimenti, mentre la responsabilità dei altri soci è illimitata. Dunque i soci si distinguono
 in base alla loro responsabilità e vengono chiamati socio limitato e socio illimitato.
Salvi i casi previsti diversamente, le disposizioni che regolano le società collettive sono applicabili anche per le società accomandite.
Come nella società collettiva, le relazioni fra gli soci nella società accomandite, vengono regolati dallo statuto il quale può derogare quanto viene stabilito dagli art. 59-61 della legge “Per i commercianti e le società commerciali” che regolano il suo funzionamento. Nel caso in cui lo statuto non prevede nulla allora gli articoli  sopra nominati decidono in materia di:
-          L’amministrazione;
-          Dalla legge viene prevista che l’attività commerciale delle società accomandite è amministrata da uno o più soci illimitati. Gli soci limitati non seguono (esercitano) azioni amministrativi. Un socio limitato non può obiettare (contestare) le azioni di amministrazione del socio illimitato, salvo i casi quando quest’ultimo effettua un azione che oltrepassa l’attività normale della società;
-          Supporto delle perdite;
-          Dalla legge viene prevista che Il socio limitato risponde riguardo le perdite della società fino al valore della sua parte del capitale e del valore dei conferimenti ancora non eseguite;
-          divieto della rappresentanza legale;
-          Dalla legge viene prevista che  il socio limitato non può agire come rappresentante legale della società  accomandite.
I soci possono decidere tramite lo statuto alla loro discrezione - derogare la legge – riguardo agli elementi elencati sopra. Lo statuto può prevedere altresì il divieto della concorrenza (secondo l’art 17 di questa legge) anche per il socio limitato.
 
Il socio limitato risponde personalmente verso i creditori della società accomandite fino al valore dei conferimenti non versati e nel caso in cui gli ha versati interamente non risponde per tali obbligazioni. Il socio limitato risponde come socio illimitato nel caso in cui il suo nome è stato compreso con il suo consenso nella denominazione dalla società.
Quando i fondatori della società accomandite prendono a carico obbligazioni vari per l’attività commerciale della società prima che la stessa venga registrata presso il Centro Nazionale di Registrazione, il socio limitato, che accetta queste obbligazioni risponde come un socio illimitato, salvo il caso quando prova che il terzo aveva conoscenza per le limitazioni della sua responsabilità o secondo le circostanze non poteva non avere conoscenza.
 
Nel caso in cui tutti i soci illimitati non fanno più parte nella società, la società accomandita si scioglie e viene liquidata secondo le disposizioni della legge “Per i commercianti e le società commerciali”. Nel caso in cui non fanno più parte nella società i soci limitati, l’attività commerciale potrà continuare nella forma della società collettiva. Se rimane un unico socio illimitato l’attività si può esercitare sotto lo status di commerciante.
 
La società in accomandita, viene disciplinata dagli art. n. 56 – 67 della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”, la sua registrazione è effettuata come quanto previsto dagli art. n. 26, 28 32 e 34 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione”.
 
§                     Società a responsabilità limitata
 
La legislazione albanese definisce la società a responsabilità limitata (in Italia S.r.l.) come una società commerciale, costituito da persone fisiche o giuridiche, i quali rispondono agli obblighi della stessa e pagano le perdite fino alla loro quota sottoscritta nel capitale sociale.
I conferimenti dei soci compongono il capitale della società a responsabilità limitata che possono essere in natura o in capitale monetario: Il capitale sociale minimo per tale società é di Leke 100 (cento) (circa 0,80 Euro) che viene diviso in quote che hanno lo stesso valore nominale. Ogni socio gode della sua quota nella società in proporzione dei conferimenti versati nel capitale.
 
In questa società non viene prevista il Consiglio di Amministrazione e gli organi sono:
-          Assemblea generale
-          gli amministratori
 
Assemblea generale dei soci ha le competenze per decidere su tutte le materie che riguardano l’attività commerciale della società. La legge albanese chiede una maggioranza dei ¾ dei voti dell’assemblea dei soci per quanto riguarda le decisioni per:
-          la modifica dello statuto;
-          la fusione e la scissione della società;
-          la modifica della denominazione sociale, dell’oggetto sociale, della forma giuridica della società e la trasformazione della società in società di persone, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata;
-          l’approvazione del bilancio;
-          la nomina e la durata in carica dell’amministratore o degli amministratori.
 L’Assemblea generale dei soci decide con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 51 % del capitale sociale in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dallo statuto. Le percentuali ¾ e 51% possono essere modificate nello statuto della società a seconda della discrezionalità dei soci.  
 Nel caso in cui la società e posseduta da un unico socio i diritti e le obbligazioni dell’assemblea generale si esercitano dal socio unico. Tutte le decisioni assembleari vengono presi a forma per iscritto e si registrano nel libro delle decisioni della società.
 
L’amministrazione della società a responsabilità limitata spetta all’amministratore o agli amministratori che si nominano dall’assemblea generale dei soci la quale può limitare o ampliare le loro competenze all’atto della nomina o per statuto. 
L’amministratore/amministratori non possono essere nominati per un periodo maggiore di 5 anni, con il diritto di rinomina. Lo statuto può contenere delle regole speciali riguardo alla nomina degli amministratori.
Le competenze principali del amministratore/amministratori sono di:
-          eseguire tutte le attività di amministrazione ordinaria, attuando le politiche commerciali approvate 
-          dall’assemblea generale dei soci;
-          rappresentare la società;
-          curare e tenere regolarmente la documentazione e i libri contabili della società;
-          preparare e presentare davanti all’assemblea generale dei soci per l’approvazione, il bilancio annuale e il rapporto di andamento dell’attività commerciale;
-          fanno il resoconto davanti all’assemblea generale dei soci riguardo all’attuazione delle politiche commerciali.
 
La società a responsabilità limitata viene disciplinata dagli art. 68 – 104 della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”, la sua registrazione è effettuata come quanto previsto dagli art. n. 26, 28, 32 e 35 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione”.
 
§                     Società per azioni 
 
La società per azioni è una società commerciale il capitale del quale e divisa in azioni sottoscritti dai fondatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche e che non rispondono personalmente per le obbligazioni della stessa coprendo le perdite della società solamente con il valore delle azioni da loro sottoscritte.
 
Nella Repubblica di Albania, le società per azioni possono essere:
-          società con offerta privata;  
-          società con offerta pubblica. 
 
I conferimenti degli azionisti possono essere in capitale monetario o in natura, e non vengono computati a titolo di conferimenti i contributi di lavoro o di servizi.
 
Ogni azione del capitale sociale emesso e sottoscritto ho lo stesso valore nominale. Le azioni non possono essere emessi prima della registrazione della società preso il Centro Nazionale di Registrazione e se emessi prima non sono validi. In questo caso i fondatori rispondono in modo solidale per la registrazione della società preso il Centro Nazionale di Registrazione.
La società non può emettere e offrire per sottoscrizione azioni con un prezzo sotto il loro valore nominale, e il valore minimale delle azioni emessi non può essere minore del capitale registrato della società. Inoltre la società può emettere o offrire a sottoscrizione azioni con un prezzo più alto del loro valore minimale.
 
I fondatori possono chiedere alla società il rimborso spese e i costi per la costituzione della società fino al valore più alto prevista dallo statuto che vengono rimborsati ai fondatori dagli utili che la società realizza. Salvi i casi previsti diversamente dallo statuto, gli azionisti possono decidere che il rimborso delle spese e dei costi per la costituzione abbiano precedenza durante la ripartizione dei utili.
 
Nello statuto, dopo la sua approvazione dai fondatori, vengono nominati i primi amministratori e la prima assemblea generale dei soci.
 
La società insieme all’atto della sua registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione deposita anche la documentazione bancaria che certifica il pagamento delle azioni in valore monetaria. All’atto della registrazione bisogna aver versato prima almeno ¼ del valore del capitale. Per quanto riguarda i conferimenti in natura serve una relazione di stima giurata da parte di un esperto di valutazioni delle proprietà immobiliari o mobiliari. Il rappresentante della società può ritirare i fondi raccolti dei conferimenti in valore monetario solo dopo la registrazione della società.
 
Gli organi della società per azioni sono
 e per come viene deciso nello statuto:
-          Il Consiglio di amministrazione come unico organo di amministrazione, il quale esercita contemporaneamente la funzione di amministrazione e sorveglianza sull’attività della società (il sistema di un livello);
-          Il Consiglio di Sorveglianza più un amministratore/amministratori. In questo caso la funzione del amministrazione e della sorveglianza viene divisa tra questi due organi (il sistema di 2 livelli). In questo caso, secondo le previsioni dello statuto gli amministratori possono essere nominati o revocati dal assemblea generale o dal Consiglio di Sorveglianza.
 
La Società per Azioni, viene disciplinata dagli art. n. 105 – 185 della legge n. 9901 del 14.04.2008 “per i commercianti e le società commerciali”, la sua registrazione è effettuata come quanto previsto dagli art. n. 26, 28, 32 e 36 della legge n. 9723 del 3.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione”.
 
§                     Ufficio di rappresentanza
 
La legge “Per i commercianti e le società commercial” precisa che gli uffici di rappresentanza sono dei luoghi dell’attività commerciale della società madre che hanno la stessa struttura e personalità giuridica.
L’Ufficio di rappresentanza non ha come scopo la realizzazione di proventi, ma di incentivare l’attività commerciale in altri luoghi, concludendo solamente degli accordi in nome e per conto della società madre. 
L’art. 9 punto 5, della stessa legge prevede l’obbligatorietà per questi uffici di registrarsi preso il QKR e la legge “Per il QKR” n. 9723 del 3.05.2007, nell’ art. 22 punto c, richiama di nuovo questa obbligatorietà  nel suo art. 26, punto 4 e art. 28, punto 5, dove stabilisce la procedura da seguire per la registrazione dell’ufficio. Con la sua registrazione l’ufficio di rappresentanza si munisce con un numero di identificazione NIPT (Partita Iva) anche se non esercita una attività economica propria. L’ufficio di rappresentanza non è soggetta al sistema fiscale - legge, “Per IVA”, legge “Per L’imposta sugli utili” - ma soltanto ai contributi provvidenziali e sanitari per i propri lavoratori.
Ai sensi dell’art. 11, punto 1 della legge “Per i commercianti e le società commerciali”, questi uffici tengono tutta la corrispondenza della società madre e si precisano anche i vari dati che devono contenere i documenti di corrispondenza prodotti dall’ufficio, per poter essere considerati validi.
 
§                     Filiale
 
Questo soggetto giuridico è regolato dalla legge, “Per i commercianti e le società commerciali”, secondo il quale i filiali sono dei luoghi dove si esercita l’attività commerciale della società e hanno la stessa personalità giuridica. Si organizzano, agiscono e si amministrano da sole. Esercitano attività economica con i terzi, in nome della società madre. La legge in materia precisa, che il filiale può agire sia sotto il nome della società madre sia con un nome proprio in quanto la filiale è una società autonoma che svolge la stessa attività della società centrale.
Le filiali e gli uffici di rappresentanza delle società straniere si registrano depositando oltre l’applicazione per la registrazione iniziale anche la documentazione elencata sotto:
-          L’atto di costituzione e lo statuto della società straniera quando questi documenti sono atti separati od in mancanza l’atto equivalente della costituzione, secondo la legislazione straniera incluso il loro testo interamente con le modificazioni precedenti;
-          La documentazione che accerta la registrazione della società straniera sotto la giurisdizione straniera;
-          La documentazione che accerta lo stato attuale della società straniera rilasciata entro un termine di non più di 90 giorni dalla data dell’applicazione, con i dati della registrazione e della rappresentazione compreso l’informazione se si trova in processo di liquidazione o di fallimento;
-          il bilancio della società straniera riguardo al ultimo anno finanziario, tenuto secondo alle regole (agli standard) richiesti dallo stato straniero in caso la società ha avuto delle attività per più di un anno;
-          La decisione o i altri atti degli organi competenti della società straniera, secondo la legislazione straniera per l’apertura della sede (secondaria) o dell’ufficio di rappresentanza.
 
§                     Procedura di costituzione delle società commerciali
 
In base alla precedente normativa, le società commerciali nella Repubblica di Albania si costituivano in Tribunale dove era il giudice a verificare la regolare costituzione di una attività commerciale. A seguito della decisione del giudice il rappresentante legale della società appena costituita, doveva registrare la società presso tutti gli organi pubblici di competenza.
 
Invece adesso la legge n. 9723 del 03.05.2007 “Per il Centro Nazionale di Registrazione” ha trasferito tutti i dati del registro commerciale dal Tribunale, a competenza di questo organo il quale è competente altresì anche a comunicare la costituzione della società agli altri organi pubblici competenti. Con l’entrata in vigore di detta legge, la procedura di costituzione di una società si è semplificata moltissimo riducendo i costi.  
 
Attualmente la società acquista personalità giuridica per l’ordinamento giuridico albanese dopo l’approvazione della sua registrazione presso il Qendra Kombetare e Regjistrimit (QKR). I soggetti che hanno l’obbligo di registrarsi presso il QKR, secondo quanto dispone l’art. 22 della predetta legge, sono:
-           le persone fisiche che esercitano un’attività economica commerciale;
-          le società semplici in base alle disposizioni del Codice Civile, depositando il contratto di costituzione di società semplice con atto notarile;
-          le società commerciali, depositando l’atto costitutivo e lo statuto e la documentazione a corredo della domanda;
-          le filiali e gli uffici di rappresentanza, depositando i documenti in originale della Società madre, tradotti in lingua albanese ed autenticati dal notaio;
-          le società e le unioni di credito- risparmio;
-          il rappresentante fiscale (figura introdotta con la legge “per le procedure d’imposta” n. 9920 in data 19.05.2008);
-          le compagnie di collaborazione reciproca;
-          qualsiasi altro soggetto, che la legislazione albanese prevede l’obbligo di registrazione.
 
 La procedura per la registrazione presso il QKR consiste nel:
-          deposito della domanda di registrazione iniziale, entro 15 giorni dall’inizio dell’attività per le persone fisiche e le società semplici ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto per le persone giuridiche, insieme alla documentazione a corredo;
-          costo della registrazione 100 Leke (circa 0,80 Euro);
-          un giorno dal deposito, se la pratica viene approvata, si rilascia l’estratto di registrazione e il numero unico di identificazione il NIPT.
 
Le società commerciali si registrano presso il QKR depositando l’applicazione per la registrazione iniziale compilato con tutti i dati obbligatori richiesti dalla legge, e depositando altresì lo statuto e l’atto costitutivo, gli atti di nomina degli organi della società nel caso in cui non sono inclusi negli atti sopramenzionati, altri atti e documentazione necessaria secondo la legislazione.
 
Nel caso in cui socia della società di diritto albanese sarà una persona giuridica di diritto straniero insieme alla applicazione lo statuto e l’atto costitutivo bisogna altresì depositare preso il Centro Nazionale di Registrazione anche la seguente documentazione: 
-          L’atto di costituzione e lo statuto della società straniera quando questi documenti sono due atti separati od in mancanza l’atto equivalente della costituzione, secondo la legislazione straniera incluso il loro testo per intero con le modificazioni precedenti;
-          La documentazione che accerta la registrazione della società straniera sotto la giurisdizione straniera;
-          La documentazione che accerta lo stato attuale della società straniera rilasciata entro un termine di non più di 90 giorni dalla data dell’applicazione, con i dati della registrazione e della rappresentanza compreso l’informazione se la società straniera si trova in processo di liquidazione o di fallimento;
-          La decisione dell’organi di competenza della società straniera, secondo la legislazione straniera per la costituzione della società di diritto albanese.
 
Le società e le unioni di Risparmio-crediti, e le società di collaborazione reciproca si registrano depositando presso il registro commerciale l’applicazione per la registrazione iniziale, compilato con tutti i dati obbligatori secondo questa legge, e depositando lo statuto e l’atto costitutivo, ed ogni altro documento richiesto dalla legge in vigore.
 
Per la registrazione iniziale delle società commerciali nella Repubblica di Albania sono obbligatori dichiarare all’atto della registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione i dati sotto elencati (che comunque sono compressi nell’atto costitutivo e lo statuto della società):
-          La ragione sociale (la denominazione della società);
-          la data della costituzione;
-          i dati dell’identificazione dei soci;
-          la sede legale della società;
-          l’oggetto sociale;
-          la durata della società se è stata definita (la società si può costituire anche a tempo indeterminato);
-          i dati d’identificazione delle persone responsabili per l’amministrazione e la rappresentanza  della società nei confronti con i terzi, le loro competenze e i termini della loro nomina secondo la legislazione in vigore;
-          le campioni (specimenet) delle firme delle persone che rappresentano la società.
 
Oltre a questi dati per ciascun tipo di società bisogna dichiarare in più anche:
 
I dati aggiuntivi per la società collettiva;
Per la società collettiva a parte quanto previsto sopra, è obbligatoria dichiarare anche;
-           il tipo e il valore dei conferimenti di tutti i soci;
-          la loro partecipazione nel capitale sociale.
 
I dati aggiuntivi per la società accomandita;
Per la società accomandita a parte quanto previsto sopra, è obbligatoria dichiarare anche:
-          il tipo e il valore dei conferimenti di tutti i soci;
-          il valore della partecipazione nel capitale sociale di ciascun socio “illimitato o “limitato”;
-          la partecipazione generale dei soci illimitati e la partecipazione generale dei soci “limitati” nella distribuzione dei utili e nella distribuzione della somma rimasta dopo la liquidazione della società.
 
I dati aggiuntivi per la società a responsabilità limitata;
Per la società a responsabilità limitata a parte quanto previsto sopra, è obbligatoria dichiarare anche:
-          il valore del capitale sociale che non può essere minore da quella prescritta dalla legge;
-          il numero delle quote del capitale che devono avere lo stesso valore;
-          il valore nominale di ciascuna quota;
-          la partecipazione nel capitale di ciascun socio; 
-          il valore ed il tipo dei conferimenti di ogni socio;
-          l’informazione se il capitale iniziale e sottoscritto è stato versato.
 
I dati aggiuntivi per la società per azioni.
Per la società per azioni a parte quanto previsto sopra, è obbligatoria dichiarare anche:
-          il valore del capitale sociale sottoscritto e la parte versata;
-          Il numero e la forma delle azioni sottoscritte;
-          il valore nominale di ciascun azione;
-          il numero delle azioni sottoscritto da ogni azionista;
-          il valore e il tipo del conferimento di ciascun azionista, e la parte versata da ciascuno;
-          le condizioni particolari che limitano lo trasferimento delle azioni (se ci sono);
-          nel caso esistono categorie diverse di azioni, si notificano i dati per ogni categoria di azioni e i diritti a
-          Le procedure per la conversione della forma dell’azione, se prevista nello statuto;
-          Il valore totale o una previsione dei costi particolari al carico della società per le procedure della costituzione;
-          le spese fate in precedenza che vengono riconosciute alle persone che hanno partecipato alla costituzione della società o particolari transazioni collegati all’inizio della apertura della attività commerciale;
-          i dati identificativi dei membri del Consiglio di Sorveglianza, ed esperto contabile autorizzato, ed i termini della loro nomina;
-          il numero dei membri degli organi direttivi della società;
-          Le procedure di nomina degli organi direttivi della società se cambiano da quelli previsti dalla legge;
-          La società per azioni con offerta pubblica, prima della registrazione iniziale deve registrare anche i dati identificativi dei soci fondatori, progetto-statuto, ed effettuare le notifiche posteriori, secondo le disposizioni della legislazione in vigore.
 
Oltre i dati elencati sopra che vengono considerate obbligatorie per la registrazione di una società, all’atto di registrazione presso il Centro Nazionale di Registrazione possono essere dichiarata anche dei altri dati che vengono considerati non obbligatori, come per esempio il sito internet, numeri di telefono ecc. 
 
§                     Il Centro Nazionale delle Licenze
 
A partire dal 09.06.2009 è stato introdotto in Albania il sistema “one stop shop” in materia di  autorizzazione alle società commerciali per l'esercizio di attività commerciali in settori particolari di mercato. Tali società sono soggetto ad una licenza rilasciata dalle autorità competenti.
Con l’entrata in vigore della Legge n. 10081, del 23.02.2009, “Sulle licenze e le autorizzazioni ed i permessi nella Repubblica d’Albania” è stato costituito l’autorità pubblica per il rilascio di queste licenze “Qendra Kombetare e Licensimit” Il Centro Nazionale delle Licenze dipendente dal Ministero dell’Economia. Il quadro normativo si è completato con la DCM n. 538 del 26.05.2009“ Sulle licenze ed i permessi che saranno trattati da o attraverso il CNL ed alcuni altri regolamenti comuni”.
Dalla data dell’entrata in vigore di questa normativa tutti i soggetti giuridici che secondo la legislazione in vigore hanno l’obbligo di ottenere una licenza/permesso per l’esercizio della propria attività devono presentare la richiesta presso il Centro Nazionale delle Licenze. 
 
Generalmente l'ottenimento di una licenza commerciale è subordinato alla presentazione - presso l'Autorità competente - della seguente documentazione:
-          una richiesta scritta firmata dall'Amministratore (società a responsabilità limitata) o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione (società per azioni);
-          una descrizione dettagliata dell’attività commerciale che si intende svolgere;
-           la denominazione e la sede principale della società;
-          la documentazione relativa alla società, inclusa una copia dell’atto costitutivo, statuto e decisione sulla registrazione della società presso il QKR;
-          la descrizione dell’esperienza della società e dei suoi principali soci nell’attività per cui si chiede la licenza;
-          una lista degli impiegati e mezzi della società che dimostrano di avere l’esperienza e la capacità richiesta nell’attività per cui si chiede la licenza;
-          lo stato finanziario.
 
La richiesta e la documentazione per ottenere la licenza commerciale vanno presentate dopo la costituzione (sottoscrizione dell’atto costitutivo, statuto) e iscrizione della società presso il Centro Nazionale di Registrazione.
In alcuni settori di attività come ad esempio il settore delle costruzioni, liberi professionisti, ecc. il sistema “one stop shop” non trova attualmente applicazione e, pertanto, le richieste di licenza devono essere temporaneamente inoltrate presso le singole autorità di competenza ad esempio Ministero dei Lavori Pubblici, Trasporti e Telecomunicazioni, ecc.
 
§                     Adempimenti fiscali 
 
Una volta ottenuto il NIPT il rappresentante della società o una persona da lui autorizzato si presenta  all’Ufficio delle Tasse competente per territorio dove la società ha la sua sede legale per depositare richiesta di ritiro delle credenziali che servono per l’accesso ondine al sito delle Tasse. Per richiedere le credenziali serve una autorizzazione da parte dell’amministratore della società per procedere con la pratica e suo documento di identità nel caso in cui l’amministratore non si presenta personalmente. Le credenziali saranno pronte dopo circa 2 settimane.  
Con le credenziali sarà poi possibile per la società avere accesso ondine per adempiere gli obblighi fiscali richiesti dalla legge n .9920, del 19.5.2008  “Per le procedure fiscali nella Repubblica di Albania” che vengono elencati sotto
 
Adempimenti mensili: 
 
a.      entro il 5 di ogni mesedevono essere dichiarate on-line le fatture di acquisto delle merci e dei servizi;
b.      entro il 5 di ogni mesedevono essere dichiarate on-line le fatture di vendita delle merci o dei servizi emessi dalla società; 
c.      entro il 14 di ogni mesedeve essere dichiarato on-line e pagato in banca il TVSH/IVA;  
d.      entro il 20 di ogni mesedeve essere compilato on-line  le listpagesat (bordero) per i lavoratori e dichiararti; 
e.      24 ore prima dal primo giorno di lavoroprevisto dal contratto di lavoro, deve essere compilato on-line il modulo E-SIG 027/A di dichiarazione del lavoratore assunto.
f.        entro il 20 di ogni mesedeve essere dichiarato on – line e pagato in banca le Sigurimet e il Tap/le assicurazioni sociali e sanitari e la tassa sulle entrate personali per ogni lavoratore;
g.      entro la fine del mese– o se la società preferisce una volta all’anno entro la fine dell’anno – deve essere dichiarato on line e pagato in banca la tassa sulla fonte del 10% sulla locazione dell’immobile della sede della società, in base al contratto di locazione. All’inizio della attività bisogna spedire per posta all’indirizzo dell’Ufficio Tasse di Tirana copia del contratto di locazione (perchè l’Ufficio Tasse verifichi la somma totale della tassa sulla fonte del 10%) 
 
Adempimenti annuali:
 
a.      Entro il 31 marzodi ogni anno all’ufficio  tasse deve essere presentato il bilancio di esercizio;
b.      Entro il31 Marzo, deve essere pagato l’imposta sull’utile che è del 10% - il Tatim Fitimi;
c.      Entro 6 mesidalla chiusura dell’anno finanziario precedente la società deve approvare con verbale dell’assemblea dei soci il bilancio d’esercizio e la destinazione dell’utile.
d.      Entro il 31 Lugliola decisione dell’assemblea dei soci che approva il bilancio e il risultato di esercizio
e.      deve essere presentato all’ufficio tasse.
f.        Entro il 31 Luglio la società deve versare all’erario dello stato la ritenuta alla fonte sui dividendi, pari al 10%, nel caso da verbale risulti la scelta di distribuzione degli utili.
g.      Entro il 31 Lugliole società devono presentare i seguenti documenti anche al QKR:
-          la decisione dell’assemblea dei soci in formato PDF o JPEG che dispone la divisione degli utili risultanti dal bilancio
-          Il bilancio e i rendiconti finanziari in formato Excel e Pdf.
 
§                     Brevi cenni sul sistema fiscale.
 
Il sistema fiscale si basa sulla legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sull’imposta sui redditi”.
 
L’obbligo e la regolamentazione di tenuta del bilancio delle società sono contemplati dalla legge n. 9228 del 29.04.2004 “per la contabilità e i rapporti finanziari”, per come modificata con legge n. 9477 del 09.02.2006.
 
L’esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio delle aziende si presenta, entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento, presso l’ufficio delle imposte e delle tasse ed entro il 31 luglio si deposita presso il QKR.
 
Le imprese si distinguono in base al fatturato annuo della stessa in:
a)      Impresa piccola: sono imprese che fatturano meno di 8 milioni di Leke all’anno (circa 64.500 Euro), per le quali dal 01.01.2014 la tassazione sugli utili è del 7,5%;
b)      Impresa grande: imprese che fatturano più di 8 milioni di Leke all’anno (circa 64.500 Euro), le quali d’obbligo sono soggette ad IVA e per le quali dal 01.01.2014 la tassazione sugli utili è del 15%. 
 
Tutte le persone, residenti nella Repubblica di Albania, Autorità centrali o locali, organizzazioni senza scopo di lucro e qualunque altra entità, sono obbligati a trattenere l’imposta alla fonte con un’aliquota del 15 %, per i seguenti pagamenti lordi:
a)     dividendi
b)     dividendi di azioni
c)      interessi
d)     pagamenti sul copyright e royalties
e)     pagamenti sui servizi tecnici, di gestione, finanziari e assicurativi;
f)        pagamenti per gestione e partecipazione nella direzione di consigli;
g)     pagamenti per costruzioni, parti di costruzioni, assemblaggi o lavoro di supervisione relativi a tali attività;
h)      pagamenti per noleggi;
i)        pagamenti per le prestazioni di attori, musicisti, o “sportivi”, inclusi i pagamenti effettuati alle persone che impiegano artisti o sportivi o agiscono da intermediari nell’organizzare spettacoli ed esibizioni.
L’anzidetta tassa di ritenuta alla fonte non si applica a determinate categorie di soggetti indicate nella legge che la disciplina.
 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari al 20 % dell’imponibile, ai sensi della legge, n. 7928 del 27.04.1995 e del regolamento di attuazione n. 17, del 13.05.2008.  
 
L’ascissa, di cui alla legge n. 8976 del 12.12.2002 ed al regolamento n. 7 del 16.06.2003, si applica su:
a)     caffé;
b)     succhi di frutta, acqua, bevande non alcoliche e per la prima volta dal 01.01.2014 anche alle bevande energetiche;
c)      birra, vino, bevande alcoliche e bevande non alcoliche;  
d)     tabacco e derivati dal tabacco;
e)     olio e prodotti derivati;
f)        cosmetici, profumi e acque di colonia.
 
Lo stipendio minimo per legge è di Leke 21.000 (ventunmila) circa Euro 150,00 (centocinquanta//00). 
 
§                     Il sistema Doganale Albanese  
 
La Direzione Generale delle Dogane alle dipendenze del Ministero delle Finanze è l’Istituzione preposta all’attività doganale ed agisce in applicazione della Legge n. 8449 del 27.01.1999. La legislazione albanese è in linea con la normativa europea in base alla quale la nomenclatura della merce cambia ogni anno secondo le richieste del W.T.O. e degli Accordi di Libero Scambio.
 
L’Albania è membro del Word Customs Organization dall’agosto del 1992.
 Nel gennaio 1985 ha aderito al TIR (Transport International Routier) aderente alle Nazioni Unite.
L’Albania ha aderito anche alla Convenzione di Johannesburg “Sul sostegno reciproco in materia doganale” a alla Convenzione di Nairobi “Sul sostegno reciproco nella prevenzione, investigazione e persecuzione delle violazioni delle regole doganali.
Accordi bilaterali sull’assistenza doganale sono stati firmati con Italia, Grecia, Macedonia, UNMIK, Moldavia, Bulgaria, Slovenia, Romania, Polonia, Turchia, Croazia e Cipro.
 
Le Dogane albanesi utilizzano l’ASYCUDA (Automatic System for Custom Data). Con tale Sistema le dogane albanesi possono applicare procedure più veloci e trasparenti. Tale sistema ha unificato le procedure doganali di tutti i distaccamenti ed assolve automaticamente tutte le procedure doganali dalla registrazione fino al momento del pagamento. Questo sistema ha migliorato la diffusione dei dati sul commercio estero.
 
Il regime e le tariffe doganali Albanesi
 
1.      Regime di libera circolazione– Per le importazioni di merci nel territorio albanese in modo definitivo sono applicate le tariffe doganali e qualsiasi altro onere relativo;
2.      Esportazione – Esportazione definitiva dei prodotti albanesi fuori del territorio doganale;
3.      Lavorazione attiva (Regime a façon) – Relativo a prodotti stranieri che subiscono trasformazioni od elaborazioni nel territorio albanese senza essere sottoposti a tariffe doganali eccetto per alcuni oneri amministrativi pertinenti la dogana, a condizione che tali prodotti risultino riesportati; (sono anche esenti da VAT)
4.      Lavorazione sotto il controllo doganale – Tale regimepermettel’importazione delle merci in Albania per l’elaborazione di operazioni che cambiano la loro natura o il loro stato, senza il pagamento dei dazi di importazione o altre misure di politica commerciale. I dazi doganali saranno esigiti a prodotto finito e messo in circolazione. Il dazio è pagabile sul prodotto finito come se fosse stato importato così trasformato.
5.      Importazione temporanea – Sotto tale regime le merci non albanesi destinate alla riesportazione non possono essere commercializzate poiché godono dell’esenzione totale o parziale di ogni diritto doganale se non soggette a nessuna variazione eccetto in caso di deprezzamento. L’importazione temporanea ha un periodo massimo di un anno, passato il quale le merci devono essere riesportate.
6.      Lavorazione passiva – La merce albanese può essere esportata temporaneamente per essere elaborata e successivamente reimportata con esenzione totale o parziale dei dazi doganali;
7.      Regime di transito – Il transito delle merci e dei veicoli attraverso il territorio albanese è esente da qualsiasi dazio doganale, IVA e accise;
8.      Regime di stoccaggio temporaneo – I prodotti assumono lo status di stoccaggio temporaneo dal momento che sono presenti negli uffici doganali fino al momento della loro destinazione finale. Tali merci sono tenute in speciali aree autorizzate dalle autorità doganali.
 
Le tariffe doganali sono applicate su tutte le merci specificate nella nomenclatura basata sul Sistema Armonizzato. Il livello delle tariffe applicato dalle Dogane albanesi varia secondo le merci: 0% - 2% - 5% - 6% - 8% - 10% - 15%.
 
Le tariffe doganali in Albania sono oggetto di frequenti emendamenti che tendono ad una diminuzione delle tariffe stesse secondo le richieste del WTO ed includono:
-          tariffe e altri oneri normalmente applicati sulle merci inserite nel sistema armonizzato;
-          Misure della Tariffa preferenziale contenute negli accordi bilaterali o multilaterali stipulati dall’Albania che contengono la clausola della tariffa presenziale;
-          misure di riduzione o annullamento di dazi doganali per l’importazione di determinate merci (Favorable Tariff Treatment);
-          altre misure tariffarie previste nell’ambito della politica commerciale albanese.
 
L’Albania ha abolito interamente i dazi doganali sui prodotti industriali nonché su di un numero molto limitato di prodotti sensibili di maggior consumo.