QUALE LEGGE FRANCESE OPPURE ITALIANA ?

Dal 1 dicembre 2009 la risposta a questa domanda si trova nel REGOLAMENTO (CE) n° 593/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Roma I -

Difatti tale Regolamento prevede negli 'articoli 3 e 4

Articolo 3: Libertà di scelta
Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.

Articolo 4 : Legge applicabile in mancanza di scelta
1. … In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti
a) il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
Ormai dal 1 dicembre 2009 la risposta è chiara : se venditore e compratore di un bene non hanno determinato una legge applicabile si applica la legge del paese del venditore.

Quindi se il venditore ha la sua sede sociale in Italia e vende in Francia si applicherà la legge italiana.

Tuttavia il Diritto internazionale privato italiano in materia di vendita internazionale di vendita di beni mobili prevede di applicare una Convenzione internazionale precisa : la Convenzione di Vienna.

Precisiamo ancora che la stessa Convenzione di Vienna si applicherebbe se il venditore fosse Francese.

CONVENZIONE DI VIENNA SULLA COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE DI BENI MOBILI

Composta di 101 articoli la Convenzione delle Nazioni Unite conclusa a VIENNA il 11 aprile 1980 è stata ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765

Tale Convenzione ratificata da oltre 76 paesi di cui la Francia, la Germania, la Cina, gli USA e tanti altri paesi stabilisce una legge uniforme In materia di vendita internazionale di beni

La Convenzione di Vienna prevede per esempio :
  • Ruolo degli usi e consuetudini internazionali articolo 9
  • Come si forma un contratto di vendita articoli 14 a 24
  • Obblighi del venditore : dove e quando consegnare, non conformità e campioni articoli 30 a 52
  • Obblighi del compratore : pagamento del prezzo, ritiro dei beni, denuncia e termine di contestazione articoli 53 a 65

Precisiamo che la Convenzione di Vienna prevede ancora :

1/nell'articolo 7:

Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.

2/ nell'articolo 7 comma 2:

Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato

Tale regola significa che le questioni che non trovano risposte nella Convenzione di Vienna saranno da trovare :
  • nei principi generali internazionali
  • oppure nella legge applicabile tra le parti

… legge applicabile tra le parti ? Quindi la legge italiana.

Quali possono essere queste questioni ? Sono diversi : per esempio Riservato dominio, prescrizione.


RIASSUNTO E CONCLUSIONE :

Il Regolamento 593/2008 Roma I permette alle parti ad un contratto di vendita di scegliere la legge e in mancanza di scelta si applica la legge del paese di residenza del venditore

Inoltre la Convenzione di Vienna stessa autorizza le parti ad escluderla.

Di conseguenza le possibilità che si offrono al venditore italiano di beni mobili sono tre:
  1. applicare la legge italiana per tutto il rapporto oppure solo alcuni aspetti
  2. applicare la legge francese per tutto il rapporto oppure solo alcuni aspetti
  3. oppure applicare la convenzione di Vienna per l'intera Convenzione o per una parte anche modificata

A questo punto della nostra esposizione il venditore si deve fare la presente domanda : Quale la scelta migliore per la mia azienda ?

La risposta ad una tale domanda ovviamente non é facile e dipende della preoccupazione del venditore e della casistica dei suoi problemi

Possiamo solo consigliare al venditore di consultare un avvocato preparato in diritto internazionale.

Avv. Paul BONSIRVEN
LYON - PARIS
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