Ricordiamo che il contratto di agente di commercio al livello europeo è stato regolato dalla Direttiva CE n° 86/653 del 18 Dicembre 1986.
Si nota che per quanto riguarda l’indennità da riconoscere alla cessazione del rapporto all’agente tale direttiva dispone :
Articolo 17
1.     Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire all’agente commerciale, dopo l’estinzione del contratto, un’indennità in applicazione del paragrafo 2 o la riparazione del danno subito in applicazione del paragrafo 3.
2.     a) L’agente commerciale ha diritto ad un’indennità se e nella misura in cui:
– abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente abbia ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
– il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente commerciale perde e che risultano dagli affari con tali clienti. Gli Stati membri possono prevedere che tali circostanze comprendano anche l’applicazione o no di un patto di non concorrenza ai sensi dell’articolo 20.
1.     b) L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente commerciale negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
2.     c) La concessione dell’indennità non priva l’agente della facoltà di chiedere un risarcimento dei danni.
3.     L’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio causatogli dalla cessazione dei suoi rapporti con il preponente.
Tale pregiudizio deriva in particolare dalla estinzione del contratto avvenuta in condizioni
– che privino l’agente commerciale delle provvigioni che avrebbe ottenuto con la normale esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale;
– e/o che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente.
Possiamo dire dopo lettura curata di questo articolo di questa direttiva che è stato prevista dal legislatore europeo un indennità meritocratica.
Di conseguenza gli Stati membri avevano una scelta limitata al paragrafo 2 oppure 3 con sempre pero questo elemento meritocratico.

Qual era la scelta del legislatore italiano per il recepimento della direttiva ?

L’Italia e tanti altri stati membri della CE hanno optato per il paragrafo 2 che dispone di una doppia condizione :
l’agente deve avere procurato nuovi clienti o aumentato sensibilmente il suo fatturato
il mandante ha conservato dei vantaggi sostanziali vantaggi conseguenza dell’attività su questi clienti del proprio agente, attività antecedente alla cessazione del contrattoL’Italia ha di conseguenza integrato nella propria legge un indennità meritocratica.
Difatti l’articolo 1751 del Codice civile italiano precisa :
Art. 1751.
Indennità in caso di cessazione del rapporto.
All’atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
·       l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
Il legislatore italiano è stato rispettoso della Direttiva.

Quale era la scelta del legislatore francese ?

Non è stato il caso del legislatore francese il quale ha recepito il paragrafo 3 della direttiva optando,
Pero nella legge francese del 21 Giugno 1991 è stato omesso di integrare l’elemento meritocratico.
Difatti l’articolo L 134-12 del Codice di commercio francese prevede :
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
In italiano :
Nel caso di cessazione del rapporto con il preponente, l’agente commerciale ha diritto al risarcimento del danno subito
Ovviamente a differenza del legislatore italiano, quello francese non ha integrato l’elemento meritocratico.

Cosa dice la Corte di Giustizia dell’unione europea ?

Una decisione del 19 aprile 2018 potrebbe cambiare il gioco in Francia.
Difatti relativamente all’indennità da riconoscere nel caso di interruzione del rapporto d’agenzia durante un perioda di prova e appunto l’articolo 17 paragrafo 3 (la sentenza riguarda specificamente la Francia) la Corte di Giustizia dell’UE in tale sentenza ha richiamato l’elemento meritocratico con gli vantaggi sostanziali per il mandante.
In un primo tempo la Corte richiama la sua giurisprudenza precedente :
punto 22 :“Secondo costante giurisprudenza della Corte, per determinare la portata di una disposizione del diritto dell’Unione – nella specie l’articolo 17 della direttiva 86/653 – occorre tener conto, al contempo, della sua formulazione, del suo contesto e delle sue finalità (sentenza del 16 aprile 2015, Angerer, C?477/13, EU:C:2015:239, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata)”
La Corte precisa ancora in un altro punto:
punto 27:Dal tenore del successivo paragrafo 3 emerge parimenti che l’agente commerciale ha diritto alla riparazione del pregiudizio subìto, in particolare nel caso in cui il danno sia causato dall’avvenuta cessazione dei rapporti contrattuali in condizioni tali che privino l’agente commerciale delle provvigioni che gli sarebbero derivate dall’esecuzione del contratto, procurando al tempo stesso al preponente vantaggi sostanziali in connessione con l’attività dell’agente commerciale e/o in condizioni che non abbiano consentito all’agente commerciale di ammortizzare gli oneri e le spese sostenuti per l’esecuzione del contratto dietro raccomandazione del preponente
punto 28 :Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 26 e 50 delle conclusioni, dal tenore dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 risulta che la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno ivi prevista è volta non a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione
Si deve aggiungere che la Corte ritiene gli sviluppi del suo avvocato generale presso la Corte Europea di Giustizia che notava nelle prporie memorie:
punto 26 :… il meccanismo di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto o a concedere una pensione alimentare all’agente a causa dell’estinzione del contratto, bensì a ricompensare il lavoro precedente dell’agente commerciale. Il diritto dell’agente commerciale ad un’indennità compensativa del pregiudizio subito, previsto dall’articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 86/653, dipende quindi dalla prestazione di detto agente nel corso della durata del contratto e dai vantaggi che il preponente continua a trarre da tale lavoro”
punto 50A tale riguardo, va ricordato, come si è constatato al paragrafo 26 delle presenti conclusioni, che il regime di indennizzo presenta un carattere retributivo sulla base della prestazione dell’agente commerciale … Per contro, qualora le condizioni previste dall’articolo 17, paragrafi 2 e 3, della direttiva 86/653 non siano soddisfatte, all’agente commerciale non dev’essere accordata alcuna indennità, …. Ciò deriva anche dal fatto che il regime di indennizzo mira non già a sanzionare la risoluzione del contratto, bensì a ricompensare l’agente per le sue prestazioni passate che avranno ancora un effetto sulle future operazioni del preponente. »
Ormai sono chiarissime le conclusioni della Corte di Giustizia dell’UE : se il mandante dopo cessazione del rapporto d’agenzia non continua ad approfittare di vantaggi sostanziali conseguenza dall’attività precedente dell’intermediario, non è dovuta qualsiasi indennità.

Cosa intendere con vantaggi sostanziali ?

Questo ammesso dobbiamo constatare che la questione di sapere cosa intendere con l’espressione “vantaggio sostanziali” ?
Si può di considerare l’aumento oppure il calo del fatturato del preponente e l’aumento oppure la riduzione dei numeri di clienti.
Rimane di sapere per quanto tempo dopo la cessazione : 3 mesi ? 6 mesi, un anno ?.  Probabilmente per rispondere bisogna considerare l’attività per esempio stagionale e il settore merceologico.

CONCLUSIONI :
DURA LEX, SED LEX  - Possiamo in ogni caso concludere che questa sentenza della Corte europea sarà di un grande aiuto nella difesa dei mandanti chiamati in causa in Francia e in Italia dal loro agente di commercio francese.

Avv. BONSIRVEN mail : paul.bonsirven@wanadoo.fr Cel +33 685 707 202
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