Diversamente dall'Italia, l'ordinamento giuridico francese non prevede nessuna legge specifica sul contratto di franchising. Di conseguenza di volta in volta i tribunali sono stati costretti a costruire le regole adeguate a tale rapporto

Il Codice di commercio francese pero impone un obbligo di informazione pre contrattuale, simile, nel principio, a quello che prevede la legge italiana n° 129 del § maggio 2004
 
Difatti l'articolo L 330-3 del Codice di commercio francese dispone che qualsiasi persona che mette a disposizione di un altra persona, un nome commerciale, un marchio oppure un insegna con un impegno d'esclusiva o di quasi esclusiva per la sua attività, é costretta, almeno 20 giorni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto d'interesse comune di comunicare all'altra parte un documento con alcuni informazioni sinceri

Ovviamente questo articolo che non interessa solo il franchising ma anche qualsiasi altro contratto per esempio contratto di concessione di vendita, contratto di distribuzione oppure di fornitura continuativa, di collaborazione, di affiliazione etc. purché venga previsto :
  1. una messa a disposizione di un marchio oppure un'insegna
  2. e un esclusiva o quasi esclusiva di acquisto

Tali informazioni sinceri devono permettere al contraente d'impegnarsi totalmente consapevole delle conseguenze della sua sottoscrizione

Il documento precontrattuale di cui il contenuto è stato fissato per decreto deve precisare tra altre cose l'anzianità dell'impresa, l'esperienza, lo stato e le attese di sviluppo del mercato considerato, l'importanza della rete, la durata dell'accordo, le condizioni di rinnovo, di scioglimento e di cessione del contratto nonché l'ambito dell'esclusiva

Una bozza del contratto da sottoscrivere deve accompagnare il documento d'informazioni pre-contrattuale

L'articolo R330-1 del Codice di commercio stabilisce che il documento deve contenere le informazioni seguenti:
  • l'indirizzo della sede legale dell'impresa e la natura delle sue attività con indicazione della forma giuridica e dell'identità dell'imprenditore se si tratta di una persona fisica oppure degli amministratori se si tratta di una persona giridica; nel caso di società di capitale, il capitale sociale il numero d'immatricolazione sul registro impresa, nonché la data e numero di registrazione del marchio oppure della licenza con la sua 
  • La(e) domiciliazione(i) bancaria oppure le cinque principali banche
  • La data di creazione dell'impresa con un riassunti dello suo sviluppo, incluso un riassunto della rete,e eventualmente tutti gli elementi in grado di rendere conto dell'esperienza professionale acquisita dall'azienda oppure dai suoi amministratori
  • Le informazioni del comma precedente possono essere limitate agli ultimi cinque anni. Devono essere completate da una presentazione generale e locale del mercato dei prodotti o servizi oggetti del contatto e delle attese di sviluppo di questo mercato
Devono essere allegati a queste informazione copia dei conti annuali degli ultimi due anni
  • Una presentazione della rete che deve precisare:
    • l'elenco delle aziende affiliate con indicazione per ciascuno di loro del tipo di collaborazione; nel caso di numero di aziende superiore a cinquanta, le informazioni limitate alle cinquanta aziende le più vicini geograficamente del candidato affiliato
    • il numero di aziende, uscite della rete nel corso dell'anno precedente la consegna del documento informativo pre contrattuale, precisando se il contratto è scaduto oppure se è stato risolto o annullato
    • l'indicazione della presenza nella zona d'attività del candidato affiliato di tutti i stabilimenti offrendo i prodotti o i servizi oggetti del contratto
  • L'indicazione della durata del contratto, delle condizioni di rinnovo, di risoluzione e di cessione, nonché l'ambito dell'esclusiva. Inoltre devono essere indicati la natura e l'importo delle spese e investimenti specifici
 
Precisiamo ancora che l'articolo R 330-2 punisce penalmente con multa di 5° categoria il fatto di non avere comunicato venti giorni prima il documento informativo con la bozza del contratto.

Dal punto di vista civilistico, la mancanza informazione precontrattuale oppure un informazione incompleta o falsa potrebbe provocare la nullità dell’accordo con tutte le conseguenze finanziare.

Avv. Paul BONSIRVEN
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