FRANCIA : Contratto di lavoro a termine - a tempo determinato – multa penale di 3.750 € e 6 mesi di carcere


Pattuire un contratto di lavoro a tempo determinato è possibile per un incarico preciso e temporaneo e solo nei casi previsti dalla legge francese. Chi non rispetta le condizioni di sottoscrizione rischia una sanzione penale massima di 3.750 € e 6 mesi di carcere.
 
SANZIONI PENALI ?
Alcune violazioni della regolamentazione sul contratto a tempo determinato della parte del datore di lavoro vengono sanzionate penalmente da una multa fino a 3.750 € e fino a 6 mesi di carcere per la persona fisica e per la persona giuridica da una multa fino a 18.750 €
I CASI PREVISTI DALLA LEGGE ?
1- Sostituzione di un dipendente assente per qualsiasi motivo salvo lo sciopero.
Può essere sostituito anche l'amministratore di un azienda artigianale, commerciale o industriale.
2- Sostituzione di un dipendente lavorando temporaneamente a tempo parziale
3- Aumento temporaneo dell'attività dell'azienda alla condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto ad un licenziamento per motivo economico negli ultimi 6 mesi
4- Nei settori merceologici con attività stagionale (agricoltura, turismo, industria alimentare…). In tale settori il contratto può prevedere una clausola di rinnovo per la stagione seguente.
5- Alcuni impieghi per i quali è un uso costante di non ricorrere ad un contratto a tempo indeterminato a causa della tipo di attività, per esempio : silvicoltura, riparazione della nave, trasferta e trasloco, settore alberghiere e ristorazione, centro di vacanze, sport professionale, spettacoli e mostra, attività culturali, di radiodiffusione, di produzione cinematografica e fonografica, insegnamento, costruzione e lavori pubblici per i progetti all'estero, attività di cooperazione, assistenza tecnica, di ingegneria e di ricerca all'estero
6- lavori d'urgenza per prevenire incidenti imminenti, organizzare misure di salvataggio, su installazioni industriali oppure sul capannone dell'azienda per prevenire un rischio sulle persone fisiche
7- Vendemmia (massimo 2 mesi su un periodo di 12 mesi)
8- assunzioni nell'ambito della politica di lotta conto la disoccupazione :
  • contratti di professionalizzazione, contratto iniziativa-assunzione, CI-RMA
  • contratto “senior” per un massimo di 18 mesi rinnovabile per un tempo determinato e un massimo totale di 36 mesi per le persone di oltre 57 anni e disoccupate da più di 3 mesi
  • contratto a oggetto definito (vedere l'approfondimento sul presente SITO)

PER QUALE DURATA ?
Il contratto deve essere sempre concluso per un tempo determinato precisato dall'inizio. Il rapporto finisce al termine fissato oppure raggiunto l'oggetto preciso (ritorno di un dipendente assente). In ogni caso la durata totale non può superare il massimo autorizzato dalla norma applicabile (1 mese, 9, 18 o 24 mesi)
QUALE TERMINE DA RISPETTARE TRA DUE CONTRATTI ?
Quando un contratto a durata determinata si chiude non è possibile assumere un dipendente sullo stesso posto di lavoro con un altro contratto a durata determinata oppure temporaneo entro un termine :
  • di 1/3 della durata totale del precedente contratto (purché questo contratto sia almeno di 14 giorni)
  • di ½ della durata totale del precedente contratto (se durata inferiore a 14 giorni

CONTRATTO SCRITTO E PRECISO ?
Un contratto a tempo determinato deve essere scritto, trasmesso al dipendente nei due giorni lavorativi dopo l'assunzione e prevedere alcune clausole precise e e obbligatorie di cui il motivo dell'assunzione.
In mancanza di tali clausole nel contratto scritto il pretore del lavoro potrebbe riqualificare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
PERIODO DI PROVA ?
Salvo uso diverso oppure Accordo Collettivo, è possibile nel contratto prevedere un periodo di prova limitato pero' a :
  • un giorno per settimana con un massimo di 2 settimane per i contratti inferiori oppure di 6 mesi
  • un mese massimo per i contratti di durata superiore a 6 mesi

Per interrompere un contratto nel corso di un periodo di prova di almeno una settimana, il datore di lavoro deve anticipare la notifica al dipendente della sua decisione rispettando un termine che non puo essere inferiore di :
  • 24 ore per meno di 8 giorni di presenza
  • 48 ore tra 8 giorni ad un mese di presenza
  • 2 settimane dopo un mese
  • 1 mese dopo 3 mesi di presenza

Avv. Paul BONSIRVEN
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