Inoltre nel corso degli ultimi due anni, alcuni grandi clienti francesi, adeguandosi alla legge francese sui termini di pagamenti massimi (45 gg oppure 60 gg - vedere il POST relativo a questo argomento) hanno richiesto al loro fornitori un tale deposito per compensare la riduzione dei loro termini di pagamento.
 
Conviene subito precisare che questa esigenza di Consignment Stock è stata dichiarata, dall'Ente pubblico francese di controllo del buon rispetto delle regole di ordine pubblico della concorrenza, abusiva al senso delle disposizioni dell'articolo L 442-6 del Codice di Commercio francese, se non era pratica prima tra le parti.
 
1 - CONTRATTO SCRITTO


Per esigenza fiscale il consignment stock deve essere convenuto con un regolare contratto sottoscritto da Fornitore e Cliente.
 
Tale contratto prevederà preferibilmente la legge francese sul mandato – codice civile – e un foro competente francese, al fine di facilitare nonché accelerare l'ottenimento di una sentenza di condanna del cliente a restituire la merce in deposito nel caso di litigio con il cliente.
 
Il fornitore prevederà alcune altre clausole utili ad organizzare bene il deposito et tutelare la sua azienda :
  • luogo di deposito
  • tenuta di un registro di entrata et uscita della merce in deposito – conviene precisare che la legge italiana obbliga il fornitore a tenere un registro identico in Italia
  • controllo inventario all'improvviso
  • assicurazione della merce in deposito
  • fissazione di un esposizione massima in quantità e in valore e durata massima - ricordiamo che la legge italiana non autorizza di avere un deposito all'estero oltre un anno e senza avere fatturato
  • termine per informare del trasferimento di proprietà
  • responsabilità in caso mancanza e sanzioni
  • disdetta, recesso per colpa e penale
  • ripresa del magazzino alla cessazione del deposito

Lo studio del contratto di consignment stock non deve essere trascurato e necessita l'assistenza di un'avvocato in Francia
 
2 - ADEMPIMENTI FISCALI E DOGANALI


2.2 Identificazione
Non appena sottoscritto l contratto il Fornitore si deve identificare direttamente – e senza rappresentante fiscale, pero un mandatario fiscale è consigliabile - presso il Servizio fiscale francese adeguato al fine di avere un numero di partita IVA francese.
 
2.2 Termine di 3 mesi
Se il trasferimento di proprietà (vendita) interviene entro il termine di 3 mesi dell'entrata della merce sul territorio francese, dal punto di vista fiscale e doganale l'operazione è una vendita INTRASTAT normale : il fornitore fattura il compratore senza IVA e tocca al compratore di dichiarare la TVA e procedere alla dichiarazione INTRASTAT – chiamata DEB Déclaration Echange de Bien - 
 
Se il trasferimento non è intervenuto il novantesimo giorno dopo l'entrata della merce, il fornitore deve procedere alla DEB d'entrata in Francia  non appena raggiunto la soglia di 460.000 euro nel periodo di riferimento. Dal 2006 la Francia ha adottato il sistema della REVERSE CHARGE il quale significa che la TVA deve essere dichiarata dal compratore come per una normale vendita intra comunitaria
 
2.3 Rischio di stabile organizzazione


La Convenzione Fiscale tra la Francia e l’Italia prevede :


Articolo 5 :
Non si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
 
Per tranquillità è anche possibile per alcune circostanze particolari di tutelarsi provvedendo mediante una richiesta specifica al Fisco francese chiamata Rescrit – interpello. Il fisco ha 3 mesi per rispondere, la risposta oppure il silenzio vincola il Fisco

Avv. Paul BONSIRVEN
LYON - PARIS
tel +33 478 602 703
Fax +33 478 623 559
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