La legge francese, nell'articolo L 134-13 del codice di commercio qui sotto riportato, prevede la possibilità per un agente di commercio che sia francese oppure straniero di chiudere un rapporto di agenzia con il proprio mandante e nello stesso tempo richiedere l'indennità di cessazione del rapporto.
Ricordiamo che l'indennità di cessazione di rapporto nell'ordinamento giuridico francese non viene limitata ad un anno massimo di provvigioni come lo prevede la legge italiana nell'articolo 1751 del codice civile italiano. La legge francese difatti non prevede nessuno importo, nessuno metodo di calcola e nessuno massimo.
Si deve precisare ancora che la suprema Corte francese da anni ha stabilito che i contraenti ad un contratto di agente di commercio non possono anticipatamente prevedere l'importo dell'indennità e neanche il metodo di calcolo.
Di conseguenza, solo al momento della rottura del rapporto e non al momento della conclusione del contratto, l'agente di commercio e il preponente possono convenire dell'importo dell'indennità. In mancanza di accordo ovviamente tocca al Tribunale oppure agli arbitri di stabilire l'indennità equa per l'agente.
La giurisprudenza francese abitualmente riconosce all'agente un'indennità pari a due anni calcolati sulla media delle provvigioni acquisite negli ultimi tre anni del rapporto. Tuttavia in alcuni casi tribunali e corti di appello hanno riconosciuto all'agente un indennità inferiore, 8 mesi ad un anno, oppure cinque anni per rapporti consolidati di 20 anni.
La legge francese non prevede formalmente nessuno criterio meritocratico oppure d'equità come la legge italiana.
Tale indennità deve essere riconosciuta all'agente quando la rottura viene decisa dal preponente, senza che si sia colpa grave dell'agente, ma anche quando tal rottura viene decisa dall'agente stesso per esempio per causa di malattia oppure di decesso, in tale caso sono gli eredi che percepiscono l'indennità.
L'agente può egualmente pretendere a tale indennità e rompere lui stesso il rapporto per circostanze imputabili al preponente - articolo L 134-13 del codice di commercio francese.
Facciamo notare che la norma francese parla di circostanze imputabili e non di colpa grave del mandante, la legge francese è di conseguenza palesemente più favorevole all'agente di commercio.
Quali sono queste circostanze imputabili al mandante ?
Le circostanze possono essere molto diverse:
  • ritardi frequenti nel pagamento delle provvigioni malgrado i numerosi solleciti dell'agente
  • prezzi fuori mercati e rifuito di abbassare i prezzi come sollecitato dall'agente
  • insufficienza di produzione
  • ripetuti ritardi di consegna e difetuosita delle forniture
  • mancanze di cataloghi in numeri sufficienti
  • visita della clientela senza informare prima l'agente
  • non informazione sulle vendite intervenute e non pagamento delle corrispettive provvigioni
  • riduzione di zona oppure della provvigione senza accordo formale dell'agente
  • mancanza di iscrizione dell'agente alla ENASARCO e di pagamento delle corrispettive contributi
Ricordiamo a proposito dell'ENASARCO che dal 2004 tutti i preponenti stranieri devono dichiarare il loro agenti italiani e pagare le relative quote. Tale norma di ordine pubblico costituisce una flagrante circostanza attribuibile al mandante che giustifica un recesso all'iniziativa dell'agente e il diritto all'indennità di cessazione del rapporto
Come deve procedere l'agente per recedere il rapporto per circostanze attribuibili al preponente ?
Consigliamo di procedere come segue :
  • raccogliere in un primo tempo tutte le prove scritte - e-mail, fax , lettere e testimonianze - delle circostanze imputabile
  • e una volta in mano la documentazione necessaria, procedere con la notifica  al preponente tramite un atto di un ufficiale giudiziario francese, ovviamente motivando bene il recesso
  • e per questo consultare un avvocato competente in questa materia
CONCLUSIONI : E palesemente più facile per un agente rompere un contratto e avere diritto all'indennità che per il preponente recedere il rapporto e non riconoscere all'agente la predettaindennità
Articolo L 134-13 del codice di commercio francese: Il risarcimento danno di cui all'articolo L. 134-12 non è dovuta nei seguenti casi:
1 -La risoluzione del contratto è causato dalla colpa grave dell'agente commerciale
2 -La risoluzione del contratto risulta dell'iniziativa dell'agente a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o per età, infermità o malattia dell'agente di commercio, in seguito delle quali il perseguimento della propria attività non può essere ragionevolmente richiesta
Avv. Paul BONSIRVEN
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