LA QUESTIONE :
 
Nel caso di presenza di una clausola di foro competente designando un tribunale italiano è possibile adire un tribunale francese per ottenere la condanna di un debitore francese ?
 
RISPOSTA :
 
La risposta a tale domanda si trova nel Regolamento CE 44/2001 del 22 dicembre 2000
 
Difatti tale Regolamento è intitolato :
 
« Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale »
 
Ricordiamo che i Regolamenti Europei si applicano automaticamente senza che sia necessaria una legge di trasposizione, diversamente delle Direttive EU che necessitano tale legge.
 
Cosa prevedono queste regole ?
 
1/ Una competenza di principio, all’articolo 2 del Regolamento il quale precisa :
 
Articolo 2
1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono  convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
 
Di conseguenza l’articolo 2 obbliga l’attore di una  azione legale di recupero crediti a portare l’azione dinanzi il Tribunale del convenuto, nel nostro caso il debitore
 
2/ Una competenza facoltativa: Tuttavia il Regolamento 44/2001 prevede un foro facoltativo nell’articolo 5:
 
Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita

- nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, 
 
Di conseguenza in assenza di clausola di foro competente valida, l’attore ha la possibilità a sua libera scelta di portare l’azione di recupero crediti :
 
ØDinanzi il tribunal del suo debitore
ØOppure dinanzi il proprio tribunale se la vendita è convenuta con consegna presso il cliente
 
Per capire meglio queste regole di competenza nell’ambito dell’Union Europea,prendiamo un esempio:
 
Esempio : senza clausola di foro competente :
 
La Sarl DUPONT di PARIGI ordina alla Srl ROSSI di COMO diversi capi di confezioni per donna
 
La conferma d’ordine e la fattura della Srl ROSSI non prevedono nessuna clausola di foro e prevedono una consegna EX-WORKS.
 
La Srl ROSSI produce e consegna i capi al trasportatore presso la sua sede di COMO
 
Alla scadenza prevista non avviene il pagamento. Dopo 2 solleciti senza risultato e neppure contestazione della parte della DUPONT, la Srl ROSSI decide di procedere con la via legale e di chiedere la condanna della debitrice DUPONT
 
Applicando gli articoli 2 e 5 del Regolamento 44/2001 la Srl ROSSI ha la possibilità di adire:
 
1. Articolo 2 del Regolamento : il tribunale del convenuto quindi il tribunale francese della sede della sua debitrice - Tribunale di commercio di PARIGI
 
2. Oppure articolo 5 del Regolamento : il tribunale della consegna - quindi il Tribunal di COMO
 
Consideriamo l’ipotesi contraria : la debitrice DUPONT constatando numerosi difetti sui i capi consegnati vuole procedere nei confronti della ROSSI per chiedere un risarcimento del suo danno (perdita di clienti, mancato guadagno). La DUPONT deve applicare i stessi articoli :
 
 
1. Articolo 1 del Regolamento : tribunale del convenuto ROSSI quindi il Tribunale civile di COMO
2. Articolo 5 del Regolamento : Tribunale della consegna : EX-WORKS quindi Tribunale di COMO
 
Conclusione : nel caso di vendita EX-WORKS il venditore ha la possibilità di adire il proprio tribunale oppure il tribunale del suo compratore europeo. Questa possibilità di scelta non esiste per il compratore che dovrà sempre attuare la sua azione legale dinanzi il tribunale del suo venditore.
 
Ovviamente nel caso di vendita con consegna prevista presso il compratore, le conclusioni si rovesciano : se il venditore vuole procedere dovrà presentare la sua domanda di condanna sempre dinanzi il tribunale del suo compratore, allora che all’invece il compratore avrà scelta possibile dei tribunali.
 
3/ Il Regolamento CE prevede la possibilità di convenire di una clausola di foro competente
 
L’articolo 5 del Regolamento 44/2001 prevede le condizioni di validità di un eventuale clausola di foro competente :
 
Proroga di competenza
Articolo 23
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro
 
Prima possibilità di concludere una clausola- a) : per iscritto quindi una clausola scritta e controfirmata dalle parti
 
Seconda possibilità di concludere una clausola- a) : accordo verbale e conferma per iscritto.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. ha gia giudicato che la conferma può essere fatta anche dal venditore (ROSSI) che approfitta della clausola.
Di  conseguenza in tale caso non c’è neanche necessità di una firma
 
Terza possibilità di concludere una clausola- b) : in una forma “ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro”.
Questo testo fa riferimento alle abitudini delle parti. Cosa intendere per abitudini delle parti ?
Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte di cassazione francese basta avere una clausola su una serie di fatture (anche sul tergo) pagate senza nessuna contestazione della parte del compratore.
In applicazione di questo principio i tribunali francesi hanno di fatto riconosciuto piena validità ad una clausola di foro competente figurando sul tergo di 15 fatture regolarmente pagate dal compratore e mai contestate.
 
Qualsiasi il tipo di conclusione della clausola di foro competente - per contratto oppure condizioni generali di vendita, per accordo verbale confermato per iscritto oppure in un modo conforme all’abitudine delle parti,  la clausola dovrà essere :
 
§senza ambiguità
§leggibile e apparente
§in francese oppure in una lingua che la controparte sia in grado di capire (problema della prova)
 
Conclusione: in materia di vendita nell’ambito dell’U.E. la clausola di foro competente è molto libera.
Tal clausola non viene considerata come una clausola vessatoria che necessiterebbe in Italia una doppia firma (art. 1341 codice civile italiano).
La clausola può essere conclusa in modo molto diverso rispetto le legislazioni italiane e francese che richiedono una firma (in Francia) e una doppia firma (in Italia art. 1341 del C.C.).
 
Il testo dell’articolo 23 del Regolamento precisa ancora che “Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti”.
 
Questa esclusività della clausola significa che :
 
- la parte in favore della quale è stata convenuta la clausola non può rinunciare alla competenza del tribunale designato
 
- la clausola verrà applicata anche nel caso di chiamata in garanzia all’occasione di una processo già in corso (per esempio : il rivenditore francese viene chiamato in causa dal suo compratore finale;
 
4/ Il Regolamento CE prevede la possibilità di adire un tribunale non competente anche se è stato regolarmente designato dalle parti
 
L’articolo 31 del Regolamento 44/2001 prevede la possibilità di procedere dinanzi un tribunale non competente per richiedere dei provvedimenti cautelativi oppure provvisori :
 
Sezione 10
Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 31
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
 
Quali sono  questi provvedimenti cautelativi e provvisori ?
 
La Corte di Giustizia dell’UE ha già giudicato che si tratta per esempio :
 
§delle domande di perizie tecniche (CTU)
§dei pignoramenti dei conti bancari oppure di iscrizione d’ipoteca
§ma anche di condanna provvisoria con il RÉFÉRÉ in Francia
 
 
 
CONCLUSIONE:
 
Anche nel caso di clausola di foro competente italiano, è sempre possibile adire un debitore francese dinanzi la giurisdizione dei Référés per ottenere la sua condanna purché il credito non sia contestato in modo serio dal debitore.
 
Avv. Paul BONSIRVEN
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