AGENTE DI COMMERCIO IN FRANCIA - QUALE LEGGE SCEGLIERE ? LEGGE ITALIANA OPPURE LEGGE FRANCESE ?
 
Si ricorda che il REGOLAMENTO (CE) N. 593/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) prevede la possibilità di decidere quale sarà la legge applicabile ad un contratto determinato.
 
Difatti l’articolo 3 del Regolamento 593/2008 dispone : Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti.
 
Di conseguenza al momento della conclusione dell’accordo preponente italiano e agente di commercio francese hanno la possibilità di convenire di applicare la legge francese oppure la legge italiana.
 
Perché scegliere la legge francese ? Ci sono vantaggi per il preponente italiano a designare la legge francese nel contratto di agente di commercio ?
 
Ci sono vantaggi decisamente favorevoli al preponente italiano come il termine di preavviso, lo star del credere, il patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto,  l’abbreviamento del termine di prescrizione.
 
1 - Termine di preavviso nella legge francese sul contratto di agente di commercio:
 
Ricordiamo che la direttiva CE 86/653 del 18 dicembre 1986 ha stabilito un termine di preavviso minimo di 3 mesi a partire del terzo mese con possibilità per i Stati membri di andare fino a 6 mesi a partire del sesto mesi.
 
La Francia attraverso la legge del 25 Giugno 1991 di recepimento della detta direttiva ha optato per un preavviso di 3 mesi articolo L 134-11 del Codice di commercio
 
Di conseguenza scegliere la legge francese permette al preponente italiano di risparmiare 3 mesi di preavviso oppure di indennità di preavviso
 
2 - Star del credere:
 
La legge francese sul contratto di agente di commercio articoli L 134-1 e seguenti del Codice di commercio non prevede niente per quanto concerne lo star del credere. Di conseguenza preponente e agente sono liberi di prevedere sia alla conclusione dell’accordo che durante il rapporto, una clausola di star del credere per la quale l’agente s’impegna ha rimborsare al preponente una parte sola oppure la totalità della fattura insoluta dal cliente finale.
 
Ovviamente tale clausola dovrà essere redatta bene per non rischiare nel caso di litigio l'annullamento della parte del Tribunale.
 
Si precisa che nessuno compenso viene previsto e quindi viene riconosciuto all’agente.
 
3 - Patto di non concorrenza dopo cessazione del contratto:
 
La legge francese articolo L 134-14 del codice di commercio autorizza le parte a convenire di una clausola di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
 
Tale clausola per legge deve essere convenuta per iscritto e deve riguardare la zona geografica e nel caso il gruppo oppure la categoria di clientela affidata all’agente di commercio nonché il tipo di beni oppure di servizi che l’agente deve promuovere per contratto.
 
Per essere valida il patto di non concorrenza non può superare due anni dalla cessazione effettiva del rapporto.
 
Si precisa ancora che nessuno compenso viene previsto dalla legge e quindi viene riconosciuto all’agente.
 
Per non rischiare un’annullamento da parte di qualche Tribunale la detta clausola dovrà essere redatta.
 
Il preponente ha la possibilità di esonerare l’agente commerciale di tale clausola di non concorrenza in qualsiasi momento.
 
4 - L’abbreviamento del termine di prescrizione
 
La legge francese come la legge italiana obbliga l’agente a informare, entro l’anno della cessazione del rapporto, il proprio preponente della sua intenzione di percepire un indennità di cessazione del contratto. Tale termine di 1 anno si applica non solo nel caso di rottura all’iniziativa dell’agente stesso o del mandante ma anche alla scadenza di un contratto a durata determinata.
 
La legge francese stabilisce pero un altro termine di cinque anni all’agente commerciale per procedere per la via legale nei confronti del preponente. Tale termine di 5 anni decorre dalla notifica della cessazione oppure della scadenza del contratto.
 
Per legge questo termine di 5 anni può essere ridotto a un anno.
 
CONCLUSIONI : é decisamente vantaggioso per un preponente italiano di decidere al momento della conclusione del contratto con un’agente di commercio francese di applicare la legge francese.